Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12546 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 17/06/2016), n.12546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20714-2012 proposto da:

PUBLIAMBIENTE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 58, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIA MOLINO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONIO STANCANELLI, GIUSEPPE

STANCANELLI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

CONCERIA ALBA SPA, BENVENUTI SRL, CONCERIA VECCHIA TOSCANA SPA,

DALLAS FG 92 SPA, RE SOLE SRL, CONCERIA RCM SRL, CONCERIA

ZABBRI SPA, EUROPELL SRL, VITALCHIMICA ITALIANA SRL, TRAPPER

SRL, CONCERIA DEHLI SPA IN LIQUIDAZIONE, GRUPPO ALBA SRL già

FINBA SRL, M.M., B.P., B.A., B.

M., BA.GA., BA.MA., quali soci della

cessata CONCERIA DEHLI SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 63/2011 della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA,

depositata il 16/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato STANCANELLI ANTONIO che ha

chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana respingeva l’appello proposto dalla società Publiambiente s.p.a., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze che aveva accolto parzialmente il ricorso avanzato dalle società contribuenti indicate in epigrafe, tutte impegnate nell’attività di lavorazione della pelle. Il contenzioso traeva origine dalla impugnazione da parte delle medesime società di una serie di fatture con le quali Publiambiente s.p.a., in qualità di concessionaria del Comune di Fucecchio per l’accertamento e la riscossione della Tariffa igiene ambientale – Tia – aveva richiesto il pagamento del dovuto per l’anno 2007.

In primo grado i giudici avevano respinto la tesi della concessionaria, secondo la quale, ai fini Tia, rilevano anche se con riduzioni, tutte le superfici dei locali nei quali sono prodotti rifiuti speciali che devono essere smaltiti autonomamente, ritenendo che dovessero essere assoggettate a tariffa intera (sia per la parte fissa che per quella variabile) solo i locali aziendali adibiti a uffici e servizi igienici, mentre dovevano essere assoggettate alla tariffa ridotta all’80% e limitatamente alla parte variabile, le superfici destinate alle lavorazioni e al magazzino.

Con atto di appello Publiambiente s.p.a., dopo aver ribadito l’eccezione, disattesa dai primi giudici, secondo la quale la fattura Tia non ha natura di atto impositivo ma al più costituisce un avviso bonario di pagamento non impugnabile davanti al giudice tributario, ed aver eccepito il giudicato formatosi in conseguenza di numerose sentenze della Commissione tributaria regionale della Toscana, chiedeva che, in riforma parziale della sentenza dei primi giudici, venissero assoggettati a Tia i locali adibiti a lavorazione e magazzino anche per la cosiddetta parte fissa della tariffa.

Le società contribuenti, con appello incidentale, ribadivano la necessaria esclusione delle aree assoggettate a lavorazioni nelle quali si producono rifiuti speciali pericolosi e non assimilabili (in particolare, le società richiedevano l’applicazione della Tia per i soli locali adibiti ad uffici e servizi igienici, perchè nei restanti spazi produceva rifiuti smaltiti autonomamente).

Con la sentenza indicata in rubrica, la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello principale, in quanto, risultando dagli atti ben distinte le superfici nelle quali si producevano rifiuti urbani e quelle concernenti la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, le prime dovevano essere assoggettate a tariffa intera, mentre le seconde andavano esentate dalla tariffa, perchè i relativi rifiuti venivano autonomamente smaltiti dalle società, che si assumevano i relativi costi. Accoglieva invece l’appello incidentale delle contribuenti, escludendo l’applicazione della Tia per gli spazi adibiti alle lavorazioni e al magazzino.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre la società concessionaria Publiambiente s.p.a., sulla base di otto motivi di ricorso, mentre le parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e terzo motivo (rispettivamente, sub A.1. e sub A.3.), che possono essere trattati congiuntamente concernendo questioni strettamente connesse, la ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i giudici d’appello avrebbero insufficientemente motivato, sull’eccezione d’inammissibilità dei ricorsi in primo grado proposti dalle società contribuenti, in quanto rivolti avverso le fatture emesse dalla società concessionaria, atti non contemplati dal D.Lgs. n. 546/92, art. 19, nonchè avrebbero parimenti insufficientemente motivato sull’eccezione d’inammissibilità dei ricorsi per carenza dei presupposti idonei ad adire il giudice tributario.

La complessiva censura è priva di fondamento, in quanto, come precisato da questa Corte, “Gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), anche quando assumono la forma di fattura commerciale, non attenendo al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma ad un’entrata sicuramente pubblicistica, hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono perciò rispondere ai requisiti sostanziali previsti dalla legge per tali atti, come del resto ha statuito anche la Corte costituzionale in sede di conferma della legittimità dell’appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione tributaria (sentenza 24 luglio 2009 n. 238)” (Cass. 11157/2013). I giudici di appello hanno correttamente statuito sul punto con idonea motivazione, richiamandosi esaustivamente alla giurisprudenza di questa Corte e al principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza soprarichiamata.

Con il secondo motivo di ricorso (sub A.2.) la società concessionaria denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sull’eccezione d’inammissibilità dei ricorsi delle contribuenti per violazione del giudicato in ordine ai rapporti tributari dedotti in giudizio. A tale proposito, Publiambiente s.p.a. ha indicato nel ricorso (pagg. 26-27) un elenco di sentenze della Commissione tributaria regionale della Toscana, asseritamente passate in giudicato.

La doglianza è inammissibile, in quanto priva di autosufficienza.

Infatti le sentenze asseritamente passate in giudicato, pur se elencate, non sono state riportate nel loro contenuto, nè allegate ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche al fine di provarne il passaggio in giudicato (Cass. 26174/2014). La censura è anche infondata, in quanto non risulta provata la sussistenza dei medesimi presupposti di fatto tra la fattispecie oggetto del presente giudizio e quelle esaminate nelle sentenze indicate dalla ricorrente (Cass. 20257/2015; 6953/2015).

Con il quarto motivo (sub B.1.) la ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sull’eccezione di non proponibilità della questione relativa alla qualità pericolosa dei rifiuti speciali o della loro non assimilabilità ai rifiuti urbani, introdotta dalle ricorrenti in primo grado solo con memoria illustrativa e sulla quale il giudice di appello non si è pronunciato.

La censura è inammissibile perchè la questione è deducibile non come vizio di motivazione ma come omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass., Ord., 329/2016; Cass. 13482/2014).

In ogni caso il vizio di motivazione è stato inammissibilmente prospettato in violazione del principio di autosufficienza, in quanto a suo fondamento non sono state riportati, nè indicati nè allegati il ricorso introduttivo del giudizio e la successiva memoria illustrativa.

2. Con il quinto motivo (sub B.2.) si denunciano “plurime violazioni di legge” in ordine alla erronea esclusione dalla cosiddetta “parte variabile” della tariffa dei locali adibiti alla lavorazione artigianale (c.d. sale di lavorazione) e vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla eccepita errata e/o omessa considerazione del, D.Lgs. n. 22 del 1997 artt. 7, 10 e 49, del D.P.R. n. 158 del 1999 e della normativa regolamentare adottata dal Comune di Fucecchio.

Anche tale motivo è in primo luogo inammissibile, perchè la doglianza mira a sollevare censure in ordine all’accertamento di fatto, compiuto dai giudici di appello, sulla natura pericolosa e non assimilabile ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti nei processi di lavorazione.

Il motivo è comunque privo di fondamento.

In tema di TARSU questa Corte ha già avuto occasione di chiarire con riguardo al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, –

secondo cui “nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali” – che soltanto dovesse incombere all’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che producendo di regola rifiuti speciali non concorrevano alla quantificazione della complessiva superficie imponibile (Cass. 15083/2004; 4766/2004). Ora, come ancora questa Corte ha già avuto modo di dire, detta regola deve ritenersi applicabile anche alla Tia.

E ciò sia a causa della riconosciuta natura di mera variante TARSU della stessa Tia, della quale quest’ultima mantiene infatti identica natura tributaria (Corte cost. n. 64/2010; 300/2009; 238/2009; Cass. S.U. 5078/2016; 23114/2015; 25929/2011; 14903/2010), sia principalmente perchè il D.Lgs. n. 22 cit., art. 49, commi 2, 3 e 14 – laddove stabilisce che “i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani… sono coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa” e che “la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”, salva l’applicazione sulla stessa di un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi” – chiaramente dispone l’assoggettamento a Tia dei soli rifiuti urbani e assimilati e salvo il diritto ad una riduzione della stessa in caso di produzione di rifiuti assimilati “smaltiti in proprio”. Cosicchè l’impugnata sentenza, dopo aver accertato che nelle superfici destinate alla lavorazione e al magazzino venivano prodotti rifiuti speciali pericolosi e comunque non assimilabili ai rifiuti urbani, ha correttamente statuito che per le ridette superfici doveva escludersi l’applicazione della tariffa d’igiene ambientale.

Il sesto motivo (sub B.2.3.), con il quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 7 e 49 e omessa considerazione della deliberazione C.C. n. 24 del 2003, artt. 13, 14, 15, 16 e 17 e della deliberazione G.M. n. 40 del 2006, rimane assorbito alla luce delle considerazioni svolte in ordine al rigetto del quinto motivo, trattandosi di disciplina riguardante i rifiuti speciali non pericolosi, laddove nel caso di specie è rimasta accertata la produzione di rifiuti speciali pericolosi.

Il settimo motivo (sub B.2.4.), con il quale si denuncia vizio di motivazione “sull’eccepita, errata e/o omessa considerazione della Delib. C.C. n. 25/2003, con riferimento all’asserita esclusione da tariffa dei locali produttivi” e l’ottavo motivo (sub B.2.5.), con il quale si prospetta vizio di motivazione “sull’eccepita violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997 art. 10 e del D.P.R. n. 158 del 1999. Insussistenza del c.d. “divieto di doppia imposizione”, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto comportano la valutazione di una medesima questione, e vanno dichiarati inammissibili.

Infatti, le doglianze propongono vizi di motivazione in ordine a mere questioni di diritto, mentre il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, giacchè –

ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria – la Corte di Cassazione, nell’esercizio del potere correttivo attribuitole dall’art. 384 c.p.c., comma 2, deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cass. S.U. 2008/28054).

Inoltre il settimo motivo fa riferimento a varie disposizioni di una delibera comunale, senza riportarne integralmente il contenuto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Si osserva al riguardo che, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di un regolamento o di una delibera comunali, è necessario – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso – che il testo di detti atti sia interamente trascritto o allegato, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli provinciali) tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalle parti (Cass. 2006/18661; 2009/1893; 2014/1391).

Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del complessivo ricorso, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese, non avendo le parti intimate svolto difese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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