Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12546 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 09/06/2011), n.12546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FAMAGOSTA

2, presso lo studio dell’avvocato METE EUGENIO, che la rappresenta e

difenda giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3515/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/04/2009 r.g.n. 1125/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato METE EUGENIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2/5/08 – 1/4/09 la Corte d’Appello di Roma rigettò l’impugnazione proposta da V.G. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma del 10.11/11/05, che le aveva respinto la domanda diretta al conseguimento nei confronti dell’inpdap della pensione di reversibilità in qualità di coniuge divorziata di P.F., già titolare di trattamento pensionistico prima del suo decesso avvenuto il (OMISSIS), in quanto non era risultata titolare di assegno divorzile.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso V.G., affidando l’impugnazione ad un unico motivo di censura. Nessuno si è costituito per ìInpdap.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel proporre il presente ricorso V.G. premette che nelle more del giudizio d’appello entrava in vigore la L. 28 dicembre 2005, n. 263, contenente l’interpretazione autentica della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 9 (disciplinante il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite), secondo la quale per titolarità dell’assegno di divorzio deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno da parte del Tribunale. Tanto premesso, la ricorrente reitera nella presente fase di giudizio la questione di legittimità costituzionale della suddetta legge di interpretazione autentica per contrasto con l’art. 3 Cost. per le seguenti ragioni:

1) appare sommamente iniquo che possa considerarsi titolare di assegno divorzile anche chi abbia un assegno di ammontare irrisorio, rispetto a chi abbia pressanti esigenze attuali;

2) vi è disparità di trattamento nell’ipotesi in cui quei motivi che avrebbero consentito di richiedere all’altro coniuge la modifica dei provvedimenti economici sopravvengono dopo il decesso di quest’ultimo. Al riguardo la ricorrente aggiunge che la Corte d’appello si è limitata a respingere il dubbio di costituzionalità della norma interpretativa sulla scorta di sentenze della Corte Costituzionale precedenti l’entrata in vigore della norma stessa e, pertanto, poco rispondenti all’eventuale incostituzionalità dell’interpretazione autentica. A conclusione dei motivo V. G. pone il seguente quesito di diritto: “Se, dovendo respingere la domanda della ricorrente, a causa del mancato avvenuto riconoscimento dell’assegno divorzile da parte del Tribunale, essendo le sue necessità di vita intervenute dopo il decesso dell’ex marito, possa essere riconosciuta non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, in relazione all’art. 3 Cost., della norma relativa all’interpretazione autentica della Legge Divorzio, art. 9, comma 2, introdotta con la L. 28 dicembre 2005, n. 263.” il ricorso è infondato.

Anzitutto, è opportuno ricordare che la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 5 (norma di interpretazione autentica) ha espressamente previsto che le disposizioni di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, commi 2 e 3 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell’assegno ai sensi dell’art. 5 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi dei predetto L. n. 898 del 1970, art. 5.

Si osserva, inoltre, che con la sentenza di questa Corte n. 5422 del 13/03/2006 (conforme alle precedenti Cass. sez. lav. n. 15242/2000 e n. 16560/2005 e a sua volta confermata da Cass. sez. lav. n. 21129/2006, n. 12149/2007 e n. 23300/2010, con orientamento ormai consolidato) si è affermato che il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, o ad una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite – di cui alla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 9 – presuppone (anche ai sensi della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 5 norma interpretativa, quindi retroattiva ed applicabile anche ai giudizi in corso) che il richiedente al momento della morte dell’ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi della L. predetta, art. 5 non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo e neppure che in via di fatto o anche per effetto di private convenzioni intercorse tra le parti abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dai “de cuius” quando questi era in vita.

Invero, non vi è dubbio che il diritto a pensione di reversibilità abbia natura autonoma e si perfezioni direttamente in capo al coniuge superstite, ma ciò non è sufficiente a configurarlo in tutti i casi in cui sia intervenuta la sentenza di divorzio. Non può dubitarsi, infatti, che con il divorzio si perde la qualità di coniuge e con ciò’ stesso dovrebbe venir meno la condizione a cui la legge subordina il diritto alla reversibilità. Tuttavia, considerato che anche in seguito al divorzio può permanere un vincolo economico, costituito dall’assegno divorale, il legislatore, con la L. n. 74 del 1987, art. 13, ha ravvisato la necessità che detto vincolo non cessi neppure dopo la morte, affinchè il coniuge beneficiario non si trovi a perdere il sostentamento di cui prima godeva e che era consacrato nella sentenza di divorzio. In tali casi sorge il diritto a godere della pensione di reversibilità, o di una sua quota in caso di concorso con il nuovo coniuge. Se tale è la ragione della disposizione, si comprende che non vi è invece alcuna esigenza di garanzia nei confronti di chi non godeva di alcun assegno, essendo anzi irragionevole che questi percepisca la pensione di reversibilità, perchè così si verrebbe a trovare in condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l’ex coniuge era in vita. Nè si può sostenere la incostituzionalità della disposizione di interpretazione autentica per contrarietà all’art. 3 Cost. per la sola circostanza che le variate necessità di vita, che avrebbero in astratto potuto consentire la modifica delle condizioni in caso di mutamento della situazione economica di uno degli ex coniugi, siano intervenute dopo il decesso del coniuge già titolare in vita del trattamento pensionistico, trattandosi di una ipotetica situazione di fatto atta a determinare, semmai, in caso di una sua autonoma rilevanza, una irragionevole condizione di miglior favore rispetto a quella goduta allorquando l’ex coniuge era in vita.

D’altra parte, come è stato autorevolmente affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 777 del 1988, attraverso la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, comma 2, (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., “la valutazione deve procedere con riferimento esclusivo alla configurazione del trattamento di riversibilità come prosecuzione della funzione di sostentamento del superstite in precedenza indirettamente adempiuta dalla pensione goduta dal dante causa, e quindi con riguardo ai requisiti che a tale configurazione sono connaturati. Alla stregua di questo dato di comparazione, l’esclusione dei diritto alla pensione di riversibilità, quando l’ex coniuge superstite non sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ha un fondamento razionale che la mette al riparo da censure dal punto di vista del principio di eguaglianza.” In effetti, la Corte costituzionale era pervenuta a tale decisione dopo aver spiegato che la norma anteriore (formulata dalla L. n. 436 del 1978) prevedeva che, se l’obbligato alla somministrazione dell’assegno periodico di cui all’art. 5 moriva senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che sarebbero spettati a quest’ultimo potevano essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge divorziato. Tale attribuzione era intesa dalla Cassazione come diritto non già alla pensione di riversibilità, ma come diritto autonomo, di natura non previdenziale, che partecipa della natura propria dell’assegno di divorzio, come tale non necessariamente legato ai presupposti tipici del trattamento di riversibilità. Il nuovo testo dell’art. 9, comma 2, introdotto dalla L. n. 74 del 1987, ha trasformato l’assegno di mantenimento all’ex coniuge superstite in un vero e proprio diritto alla pensione di riversibilità, dilatando l’ultrattività, sul piano dei rapporti patrimoniali, del matrimonio sciolto per divorzio. Ne consegue che l’attribuzione patrimoniale al divorziato, da un lato, ha acquistato carattere di automaticità e non e più subordinata alla condizione di uno stato di bisogno effettivo, mentre prima era rimessa nell’an e nel quantum alla discrezionalità del tribunale, ma, dall’altro lato, viene assoggettata alla condizione della pregressa fruizione indiretta, mediante l’assegno di divorzio, della pensione di cui l’ex coniuge defunto era titolare in base a un rapporto sorto anteriormente alla sentenza di divorzio.

Da tale condizione non si può prescindere, posto che carattere essenziale del trattamento di riversibilità è quello di realizzare una garanzia di continuità del sostentamento al superstite (cfr.

Corte cost. n. 7 del 1980 e n. 286 del 1987), così che si impone indefettibilmente il requisito della vivenza a carico.

Il ricorso va, quindi, rigettato.

Nulla per le spese tra la ricorrente e l’ente di previdenza che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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