Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12545 del 21/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 21/05/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12545
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO
103, presso lo studio dell’avvocato ANGINO MARIO, che la rappresenta
e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, giusta delega in calce al ricorso
notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2986/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del
3/07/08, depositata l’11/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;
udito l’Avvocato Angino Mario, difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Nella causa promossa da P.M. contro l’Inps con ricorso del 6.2.2003 per la riliquidazione dell’indennita’ di disoccupazione agricola per l’anno 2000, la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 2986/08 depositata l’11 luglio 2008, ha respinto la domanda del lavoratore agricolo ritenendo – D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 e successive modifiche – maturata la decadenza dall’azione giudiziaria per ottenere il ricalcolo dell’indennita’ di disoccupazione, poiche’ la domanda giudiziale e’ stata proposta oltre il termine di un anno e trecento giorni decorrenti dall’istanza amministrativa o, in mancanza, dal 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificata la situazione indennizzabile.
Avverso detta sentenza l’interessata ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo con il quale, denunciando violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito in L. n. 439 del 1992), come interpretato dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito in L. n. 166 del 1991, ha sostenuto che il termine di decadenza di cui al citato art. 47 non trova applicazione allorche’ la domanda giudiziale sia volta ad ottenere solo l’adeguamento di una prestazione previdenziale gia’ riconosciuta.
L’Inps ha depositato procura.
Il ricorso e’ manifestamente fondato. Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 12720 del 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito con modificazioni nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non puo’ trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non gia’ il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in se’ considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione gia’ riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”. Le Sezioni Unite hanno ribadito la unitarieta’ del termine di decadenza e la non configurabilita’ di una doppia decadenza sostanziale – per il riconoscimento della prestazione e per la successiva richiesta di adeguamento della prestazione gia’ riconosciuta – in quanto l’art. 47, cosi’ come interpretato autenticamente dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 prevede un solo termine decadenziale per ogni singola prestazione, sicche’ il termine non puo’ che essere unico per il carattere unitario della prestazione rivendicata, dal momento che le somme domandate con riferimento alla prestazione originariamente chiesta non hanno una propria autonomia, non configurandosi come diritto in se’. Le Sezioni Unite hanno quindi concluso che il D.L. n. 103 del 1991, art. 6 non puo’ trovare applicazione nelle fattispecie in cui – come nel caso di specie – si richieda il ricalcolo di una prestazione pensionistica gia’ in precedenza riconosciuta e di cui si domanda la rideterminazione, ma trova applicazione solo nella diversa ipotesi di mancato o omesso riconoscimento del diritto alla prestazione.
Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa per un nuovo esame alla stessa Corte di Appello di Bari in diversa composizione, che si atterra’ al principio di diritto sopra enunciato e provvedera’ altresi’ alla liquidazione delle spese di questo giudizio.
PQM
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.
Cosi’ deciso in Roma, il 23 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010