Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12545 del 17/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 12545 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

.2′ Z’
“(

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

MANFREDONIA Michele, rappr. e dif. dall’avv. Paola Coppola, elett, dom.
presso lo studio dell’avv. Valentina Adornato, in Roma, via Flaminia n.785, come da
procura a margine dell’atto
-ricorrente Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12

Pagina 1 di 5 – RGN 6301_2010

Data pubblicazione: 17/06/2015

-controricorrente —
per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale Campania 19.1.2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 12 marzo 2015
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
uditi l’avvocato Paola Coppola per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Paolo
Marchini per l’Agenzia delle Entrate;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Tommaso Basile, che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

IL PROCESSO
Michele Manfredonia impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale Campania 19.1.2009 che, accogliendo l’appello dell’Ufficio avverso la
sentenza C.T.P. Napoli n. 165/27/2007 resa in tema di impugnazione di avvisi di
accertamento emessi per IRPEF, ILOR, SSN e tassa Europa per il 1996, IRPEF e
SSN per il 1997, IRPEF e addizionale regionale per il 1998, con cui l’Ufficio locale
aveva rideterminato il reddito sulla base di presunzioni scaturenti da due acquisti
immobiliari del 1999 e 2002, ne dichiarò la legittimità.
Osservò la C.T.R., precisato che oggetto del contenzioso sin dall’inizio era
l’accertamento sintetico del maggior reddito a seguito di incrementi patrimoniali non
giustificati secondo i redditi dichiarati negli esercizi precedenti ex art.38 co.4 d.P.R.
n.600/1973, che nessuna prova era stata fornita quanto alla prospettata permuta tra
crediti per finanziamenti del socio-contribuente e le società da questi possedute al
50% e che gli avrebbero elargito due immobili al posto della restituzione predetta e
della distribuzione di utili. Né adeguata dimostrazione era provenuta dalle stesse
società in punto di debiti verso soci o terzi ovvero di utili di bilancio da distribuite,
così non avendo il contribuente assolto al proprio onere di provare l’esistenza dei
finanziamenti stessi alla società ed in generale l’origine di tali investimenti.
Il ricorso è articolato su tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con
controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE
!.-

Con il _primo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 co.1 n. 5
cod.proc.civ., il vizio di insufficiente motivazione, avendo mal argomentato la C.T.R.
la corretta applicazione delle norme sull’accertamento sintetico, originato dagli
acquisti immobiliari effettuati dal socio, dunque essi stessi connotativi di incremento
patrimoniale, ma poi imperniato sul disconoscimento delle risorse finanziarie che,
sfociando in finanziamenti alle società cedenti ovvero utili dalle stesse pretesi e non
distribuiti, si sarebbero trasformati in crediti volti a consentire la relativa
Pagina 2 di 5 – RGN 6301_2010

estensore

2.-.

1. I tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per l’indubbia connessione, non
sono fondati. La C.T.R. ha del tutto correttamente individuato la fattispecie impositiva
a carico del contribuente muovendo dall’incremento patrimoniale dal medesimo
conseguito attraverso plurimi acquisti immobiliari per i quali non è in discussione in sé
l’idoneità astratta del meccanismo solutorio addotto e formalmente prescelto, cioè
l’estinzione della gran parte del prezzo d’acquisto mediante rinuncia reciproca — dalla
società cedente e dal socio — di rispettivi crediti, bensì l’effettività degli stessi. La
traslazione in particolare sui finanziamenti e sul diritto agli utili della presunzione di
immotivato incremento patrimoniale personale origina proprio dallo schema negoziale
che la parte invoca a giustificazione causale dell’intestazione a sé di immobili prima
societari, da ultimo qualificata come un’estromissione agevolata dei beni ai soci.
L’utilizzo della presunzione legale relativa di cui all’art.38 co.5 d.P.R. n.600 del 1973,
che fa ritenere sostenuta la spesa nell’anno e nel periodo legale anteriore per quote
costanti, in combinazione con l’istituto di cui all’art.37bis d.lgs. cit., ha invero
rinvenuto una specificazione contestativa di omessa ricostruzione delle
movimentazioni che avrebbero condotto alla costituzione proprio di tali crediti in
capo al socio, cioè di quei titoli idonei a fungere da condizione a sua volta
patrimoniale indispensabile per poter poi contrapporre — come formalmente avvenuto
nel 1999 e nel 2002 – le corrispettive voci attive al debito di adempimento del prezzo e
senza che tale solo apparente regressione temporale — dal momento dell’acquisto del
bene alla formazione del credito del socio ovvero del debito della società, con impiego
come valori di scambio – determini alcuna contraddizione con la puntualità dell’indice
di ricchezza comunque rinvenuto prendendo a ricostruzione la finale intestazione
degli immobili e che meritava adeguata giustificazione, con inversione dell’onere della

Pagina 3 di 5 – RGN 6301_2010

estenso

retrocessione proprietaria immobiliare, mediante doppia rinuncia a crediti reciproci,
tra società e socio, così mischiando anche art.38 co.5 e art.37bis d.P.R. n.600 del
1973.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge, quanto agli
artt. 1 d.lgs. n.546/1992, 167, 416, 88 cod.proc.civ., 111 Cost., in relazione all’art.360
co.1 n.3 cod.proc.civ., posto che la C.T.R. non ha considerato che l’effettività dei
finanziamenti dal socio alle società non era stata disconosciuta dall’Ufficio, il che
avrebbe reso necessaria una pronuncia di conferma di quella di primo grado, che
aveva accolto il ricorso del contribuente, sulla base del principio di non
contestazione.
Con il terzo motivo, il íicorrente ha dedotto la violazione di legge, quanto all’art.38
co.5 d.P.R. n.600 del 1973, in relazione all’art.360 co.1 n.3 cod.proc.civ., avendo
errato la C.T.R. ove ha trascurato che l’incremento patrimoniale del socio aveva già
trovato in giudizio- la sua giustificazione, stante la non contestata — dall’Ufficio —
utilizzazione dei finanziamenti suoi alla società e degli utili da lui non percepiti a
fungere da credito con cui pagare in gran parte gli immobili ricevuti dalla società, a
sua volta debitrice di quelle somme e pertanto senza necessità che l’oggetto del
giudizio si spostasse sull’origine, collocata in anni pregressi, delle somme idonee a
sorreggere quei finanziamenti stessi.

2. Si tratta di una prospettazione cui il ricorrente non ha invece opposto, sotto il
profilo probatorio, convincenti controindicazioni di autonomo e risalente afflusso di
ricchezza propria tale da giustificare la realità del credito, cioè il suo fondamento
economico, per difetto di dimostrazione di come e quando avrebbe finanziato le
società e con quali risorse e di come e quando queste avrebbero generato utili di
necessaria regolare appostazione in bilancio e da distribuire ai soci, così da giustificare
anch’esse che tali debiti sociali (di restituzione, di dividendo) potessero, nello schema
invocato dalla parte, entrare in maniera non simulata nel modulo adempitivo del
prezzo degli immobili sociali, in realtà pacificamente non pagati dal socio con mezzi
diretti ma portando ad estinzione le citate posizioni attive, in una sequenza latamente
compensatoria di cui non sono stati forniti altri tratti di programmazione negoziale se
non per l’esito economico finale di chiusura dell’operazione di vendita fra le due parti.
Con un accertamento di fatto di cui la C.T.R. dà allora conto nel dettaglio, per le
omissioni di prova del finanziamento e del conseguente credito di restituzione vantato
come socio verso ciascuna società ovvero della maturazione di utili da percepire e non
percepiti, anche in ragione della riscontrata genericità e incongruenza delle voci di
bilancio delle due società, la sentenza correttamente rappresenta l’insufficiente grado
di plausibilità dell’insieme degli atti invocati dal socio a contrasto della presunzione. Il
socio stesso anzi, nella presente sede, lungi dallo spostare la critica di legittimità al
piano dell’errato conferimento di inesistenza ed ineffettività all’impiego delle proprie
posizioni soggettive attive nel modulo adempitivo finale prescelto per detti acquisti,
realizzati d’intesa con le società cedenti e significativamente partecipate — unitamente
ad altro parente, per eguale misura al 50% ciascuno e con utilizzo entrambi di identico
meccanismo di retrocessione immobiliare —, si è limitato ad invocate l’intangibilità
critica del negozio da ultimo adottato (rectius, prospettato), così sostenendone la
sufficienza causale e negando che oggetto del giudizio potesse essere anche e
soprattutto la spiegazione dell’origine delle risorse personali con cui, in tesi, avrebbe
costituito la base finanziaria o almeno il titolo per l’insorgenza dei propri crediti,
asseritamente nascenti da pregressi finanziamenti alle società ovvero deliberazioni del
diritto alla distribuzione di utili ma rimasti sforniti di prova, sul punto della
provenienza della provvista di fatto necessaria nel tempo alla ricostruzione del citato
complessivo incremento patrimoniale, a smentita della presunzione alla base
dell’accertamento, dunque da ritenersi legittimo.
Dal conseguente rigetto del ricorso, deriva la condanna del ricorrente alle spese
del presente procedimento, secondo la regola della soccombenza e liquidazione
come meglio da dispositivo.

P.Q.M.

Pagina 4 di 5 – RGN 6301_2010

estensor

s.

erro

prova a carico del contribuente, stante le caratteristiche genetiche o ettive
dell’incremento stesso (Cass. 25104/2014).

..
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento, liquidate in euro 9.000, oltre alle eventuali spese prenotate a
debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA