Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12545 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35555-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F.

(OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

P.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4141/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, n. 4141/05/2019, che ha accolto parzialmente l’appello di P.F. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva rigettato il ricorso della stessa parte privata contro l’avviso d’accertamento con il quale, a seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza e di indagini bancarie, venivano attribuiti al defunto contribuente P.T. – e per esso pro quota alla predetta P.F., che ne è coerede- ai fini Irpef ed Iva, per l’anno d’imposta 2010, ricavi non dichiarati, relativi all’attività di locazione di case per vacanza, presso quattro strutture ricettive di sua proprietà, per complessive 43 unità immobiliari, esercitata in totale evasione d’imposta.

L’erede del contribuente è rimasta intimata.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’Ufficio ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione “D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32,38 e 39; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 ed art. 2697 c.c.”.

Il motivo è composto di plurime censure.

Con una di esse, assume l’Amministrazione che il giudice a quo, nell’accogliere parzialmente l’appello della contribuente, ha violato le norme invocate, laddove ha escluso dagli imponibili i prelevamenti dai conti correnti bancari indagati, ritenuti dall’ufficio non giustificati nella misura di Euro 276.300,00, affermando la sentenza impugnata che “nel caso di specie, in considerazione dei fatti emersi nel corso della verifica a seguito del decesso del contribuente, risulta evidente come la prova della destinazione processuale dei prelievi rappresenti il caso di “probatio diabolica”.”.

Quale che sia il significato da riconoscere a tale criptico periodo, con esso la CTR ha escluso in radice l’applicabilità al caso di specie della presunzione legale relativa di maggiori ricavi, fondata sui prelevamenti da conti correnti nella disponibilità, anche solo sostanziale, del defunto contribuente, senza tuttavia contraddire il presupposto fattuale, logico e giuridico, accertato dalla sentenza appellata (come da motivazione riprodotta nella sentenza d’appello), che l’attività del defunto contribuente sia stata solta in forma d’impresa, così come allegato dall’accertamento emesso dall’Amministrazione.

Ed anzi la stessa CTR, affermando nel prosieguo della motivazione la deducibilità di costi correlati ai maggiori ricavi derivanti dall’attività svolta dal contribuente, ne ha confermato, implicitamente ma necessariamente, la natura imprenditoriale.

Tanto premesso, non rileva pertanto, nel caso di specie, che la Corte costituzionale, con la sentenza del 6 ottobre 2014, n. 228, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, num. 2, secondo periodo (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402, lett. a), num. 1, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole “o compensi”.

All’esito di tale pronuncia del giudice delle leggi, questa Corte, con orientamento cui si intende dare continuità, ha ritenuto infatti che “In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte Cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti.” (Cass.16/11/2018, n. 29572. Nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 20/01/2017, n. 1519; Cass. 28/02/2017, n. 5152 e n. 5153; Cass. 09/08/2017, n. 19806; Cass. 09/08/2016, n. 16697 del 2016).

Pertanto, essendo stato imputato al contribuente un reddito d’impresa, e non avendo la CTR accertato diversamente in fatto ed in diritto, nel caso sub iudice doveva applicarsi anche la presunzione legale relativa correlata alle operazioni bancarie di prelevamento.

Ed invero anche l’applicabilità di tale presunzione appare necessariamente condivisa e presupposta dalla motivazione resa dalla CTR, poichè altrimenti non avrebbe senso logico l’assoluzione della contribuente (e della sua erede) dal relativo onere della prova perchè, nel caso concreto, avrebbe richiesto una “probatio diabolica”.

Tuttavia tale ultima argomentazione (peraltro apodittica ed allusiva) appare totalmente in contrasto con l’oggetto della prova della quale la norma onera il contribuente, e con la sua verifica in sede di giudizio, così come, con riferimento esteso a tutti i tipi di operazioni bancarie, questa Corte ha già chiarito, affermando che ” In tema di accertamenti bancari, poichè il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018; conformi, ex plurimis, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020; Cass., Sez. 5, n. 17250 del 12/07/2013, con specifico riferimento all’insufficienza, in materia di prova contraria necessaria per superare la presunzione legale relativa di ricavi stabilita con riferimento ai prelievi, dell’indicazione dei rispettivi beneficiari).

Con altra censura l’Amministrazione contesta la sentenza impugnata laddove, per effetto della mera sussistenza di un usufrutto a favore di C.F., moglie del defunto contribuente, sugli immobili sugli immobili locati a terzi da quest’ultimo nell’esercizio della sua attività imprenditoriale in questione, riduce alla metà gli importi dei maggiori ricavi accertati ed imputati pro quota all’erede P.F. in conseguenza della presunzione derivante dai versamenti bancari.

Rileva infatti l’Ufficio che, trattandosi di reddito d’impresa, imputato esclusivamente al contribuente P.T., non rileva di per sola la circostanza che la predetta terza fosse titolare di un diritto di usufrutto sui beni in questione. Tale circostanza, comunque, non è idonea, secondo il ricorso, a dare la prova, dovuta dal defunto contribuente, che i versamenti avessero per oggetto somme già incluse nel reddito soggetto ad imposta o fossero irrilevanti.

Anche tale censura è fondata, atteso che la mera allegazione di un diritto reale di godimento della coniuge del contribuente sugli immobili locati a terzi dal defunto contribuente nell’esercizio della sua attività imprenditoriale non integra di per sè sola quella prova analitica necessaria a vincere la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, in considerazione dei principi giurisprudenziali già richiamati.

Con altra censura, poi, l’Ufficio ricorrente lamenta che la CTR abbia, erroneamente, ulteriormente ridotto l’imponibile derivante dai maggiori ricavi accertati ed imputati pro quota all’erede P.F. in conseguenza della presunzione derivante dai versamenti bancari, in ragione di una pretesa incidenza forfettaria dei relativi costi, nella misura del 10% e senza verificare se di tali componenti negativi sia stata fornita dall’erede del contribuente, che ne era gravato, la prova.

Anche tale censura è fondata.

Infatti, come questa Corte ha già precisato, “In tema di accertamento, la considerazione dell’incidenza percentualizzata dei costi corrispondenti alla ricostruzione dei ricavi è applicabile alla rettifica induttiva e non anche a quella fondata su indagini bancarie, atteso che, in questa ipotesi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 (e, per l’IVA, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2), opera a favore dell’Amministrazione finanziaria una presunzione legale rispetto ai dati emergenti dalle movimentazioni bancarie, che il contribuente ha l’onere di superare.” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 24422 del 05/10/2018).

Nello stesso senso, si è detto che ” In tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario. ” (Cass., ez. 5 -, Ordinanza n. 22868 del 29/09/2017).

Va quindi cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo, essendo necessari accertamenti in fatto da condurre alla stregua dei principi illustrati.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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