Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12545 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 09/06/2011), n.12545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26053/2006 proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G., D.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TEULADA 52, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE

ANTONIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAGANETTI BIANCHI Vanda, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 223/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/03/2006 r.g.n. 201/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato VALENSISE ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Agenzia del Territorio contro la sentenza che aveva riconosciuto a R.G. e D.R., dipendenti in servizio presso la sede di (OMISSIS) quali direttori tributari, già inquadrati nella nona qualifica funzionale e poi nell’Area C, posizione economica C3, il primo e C3 S il secondo, l’integrale trattamento economico dei dirigenti dal 1 dicembre 1998, anzichè la sola retribuzione di posizione, per avere svolto l’incarico di reggenza di due dei quattro reparti dell’ufficio alla cui direzione doveva essere preposto personale con qualifica dirigenziale.

La Corte territoriale ha escluso che nella fattispecie la disciplina generale in materia di svolgimento di mansioni superiori dovesse cedere di fronte alla disciplina speciale della “reggenza” costituita dal D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20, secondo il quale il personale della nona qualifica funzionale può sostituire il dirigente in caso di assenza o di impedimento e può essere incaricato della reggenza dell’ufficio in attesa di destinazione del dirigente titolare, e dalla L. n. 140 del 1997, art. 12, comma 3, di conversione del D.L. n. 97 del 1997, art. 12, comma 3, che contempla la possibilità di un decreto del Ministro delle Finanze per la individuazione delle modalità di reggenza in presenza di motivate esigenze funzionali.

Il D.P.R. n. 266 del 1987, aveva infatti cessato di produrre effetti dal momento della sottoscrizione del contratto collettivo del quadriennio 1998/2001, come previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, poi divenuto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1.

L’art. 12, comma 3 del D.L., era stato a sua volta superato dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 71, che, confermata la contrattazione collettiva e l’insieme tra delle leggi regolatrici del rapporto di lavoro privato come fonte di disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali, aveva rinviato ad un regolamento di amministrazione sia per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’agenzia che per la determinazione delle regole per l’accesso alla dirigenza. Il regolamento, adottato con deliberazione del 30 novembre 2000, aveva poi previsto nell’art. 24 la possibilità per l’agenzia di stipulare, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all’atto del proprio avvio, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionali con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti.

Nel caso di specie, non essendo stato stipulato il previsto contratto individuale, occorreva far riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001 stipulato il 16 febbraio 1999, ed in particolare all’allegato A dove la declaratoria della posizione economica C3 prevedeva tra le specifiche professionali “i lavoratori che per le specifiche professionalità assumono temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare”. In tale declaratoria non vi era alcuna espressa previsione, fra le mansioni della qualifica in esame, della reggenza dell’ufficio dirigenziale, e ciò era tanto più significativo tenendo conto della declaratoria della corrispondente nona qualifica funzionale di cui al D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20, secondo cui il personale della nona qualifica “sostituisce il dirigente in caso di assenza od impedimento” ed “assume la reggenza dell’ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare”.

D’altra parte la “reggenza” era da considerare istituto diverso dalla “sostituzione” espressamente prevista invece nella declaratoria, perchè la prima presuppone la vacanza della titolarità dell’ufficio dirigenziale, e non, diversamente dalla seconda, la mera assenza o l’impedimento temporaneo del titolare dell’ufficio superiore.

Le norme di riferimento riducevano, del resto, la possibilità di reggenza in limiti di tempo contenuti, collegati all’assenza od ad impedimenti del titolare, ed obbligavano invece alla tempestiva attivazione della procedura di nomina del dirigente in caso di vacanza. Esse quindi non potevano trovare applicazioni in un caso come quello degli appellati, nel quale la copertura dell’ufficio dirigenziale si era protratta per molti anni.

Il trattamento economico dovuto era quello corrispondente alla qualifica dirigenziale, dal momento che nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, nel caso di svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore è prevista l’attribuzione del trattamento proprio di tale qualifica ancorchè non si tratti di qualifica immediatamente superiore. D’altra parte una diversa lettura della norma avrebbe sfavorito senza ragione il lavoratore che avesse svolto mansioni afferenti a livelli ulteriori rispetto a quello immediatamente superiore.

In presenza di tale disciplina non aveva rilievo che la Corte Costituzionale con la sentenza 115 del 2003 avesse ritenuto legittima la disposizione della Regione Lombardia in materia di trattamento economico non integrale per la copertura di mansioni superiori, non trattandosi di disposizione applicabile ad ogni fattispecie.

L’Agenzia del Territorio chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per tre motivi. Gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione della L. n. 140 del 1997, art. 12, comma 3, e dei principi generali in materia di fonti del diritto di cui agli artt. 1, 2 e 3 preleggi.

Si sostiene che la disciplina speciale della reggenza dirigenziale recata dalla L. n. 140 del 1997 e dal D.M. Ministero delle Finanze 2 febbraio 1998, vigente all’epoca dei fatti, impedirebbe di riconoscere ai controricorrenti differenze retributive per le mansioni dirigenziali esplicate.

Con il secondo motivo di ricorso, in subordine, è denunziata violazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 73, commi 4 e 5, e del D.M. Ministero Finanze 28 dicembre 2000, art. 1, nonchè falsa applicazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 71 e dell’art. 26 del Regolamento di Amministrazione del 5 dicembre 2000 – Omessa o comunque del tutto insufficiente motivazione.

Si sostiene che, in ogni caso, la disciplina speciale soprarichiamata avrebbe operato almeno sino al 1 gennaio 2001.

Con il terzo motivo di ricorso è denunziata violazione della L. n. 140 del 1997, art. 12, comma 3 e del D.M. Finanze 2 febbraio 1998, n. 2522/9^ nonchè dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale 115/2003, e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, commi 4, 5 e 6.

Si sostiene che sulla base delle norme e della sentenza costituzionale richiamate in epigrafe al dipendente con qualifica non dirigenziale non potrebbe esser concesso per il periodo di reggenza l’integrale trattamento economico dovuto al dirigente.

I tre motivi, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono infondati.

La questione che essi pongono è stata già affrontata da questa Corte, in riferimento a fattispecie simili e con risultati del tutto univoci.

Va quindi ribadito che il D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20 (che ha recepito l’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto ministeri), in tema di reggenza da parte del personale appartenente alla nona qualifica funzionale del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, deve essere interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), nel senso che l’ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicchè, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. Nè la situazione può considerarsi mutata per effetto della nuova classificazione attuata dal c.c.n.l. del comparto ministeri del 16 febbraio 1999, non ricomprendendosi tra le mansioni proprie del profilo relativo alla posizione economica C3 le funzioni di reggenza del ruolo dirigenziale, bensì quella, più limitata, di assunzione temporanea di funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare e dovendosi ritenere, alla stregua dell’interpretazione letterale del contratto, che le parti contrattuali, omettendo l’indicazione della reggenza, hanno inteso scientemente escludere tale figura dalla declaratoria del profilo relativo alla posizione economica C3. (Cass. 2534/2009 in fattispecie relativa alla reggenza di un reparto dell’Agenzia del territorio; conf. Cass. 3696/2010; in argomento v.

anche Cass. 4382/2010).

Quanto alla spettanza dell’intera retribuzione dirigenziale va ricordato che nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l’attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori, Cass. Sez. Un. 3814/2011).

Il richiamo alla sentenza costituzionale 115/2003 non è pertinente.

Ritenere non contrastante con gli artt. 3 e 36 Cost., una norma di legge regionale che attribuisca al dipendente privo di qualifica dirigenziale ma incaricato di mansioni dirigenziali solo una parte del trattamento dovuto ai dirigenti non implica di per se che le diverse norme applicabili nel caso di specie e sopra richiamate debbano esser interpretate nel senso dell’esclusione della totalità del trattamento.

In conclusione, il ricorso deve esser rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio, in Euro 18,00 per esborsi, e in Euro 2.500,00 per onorari, oltre ad I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA