Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12544 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12544 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

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Data pubblicazione: 17/06/2015

SENTENZA

< 15 Sul ricorso proposto da: DIOTALLEVI Gianna, rappr. e dif. dall'avv. Pietro Papé e dall'avv. Giuseppe Persico, elett. dom. presso il loro studio, in Roma, piazzale delle Belle Arti n.8, come da procura a margine dell'atto a r -ricorrente - «4F Contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall'Avvocatura Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12 Pagina I di 4 - RGN 261_2010 estensor rn. ferro -controricorrente — per la. cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale Lazio 24.6.2009; udita la relazione della cítisa svolta nella pubblica udienza del giorno 12 marzo 2015 dal Consigliere relatore don. Massimo Ferro; .1 uditi l'avvocato Giuseppe Persico per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Paolo Marchini per l'Agenzia delle Entrate; udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso, IL PROCESSO ,..4 Gianna Diotallevi impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio 24.6.2009 che, rigettando definitivamente il suo appello avverso la sentenza C.T.P. Roma n. 325/07/2001 resa in tema di impugnazione di avviso di accertamento emesso per IRPEF e SSN del 2003, con cui l'Ufficio locale aveva rideterminato il reddito a seguito di indagini su quattro conti correnti a lei intestati e alfine riducendolo a circa 2.020 milioni Lit, contro gli iniziali 6.860 milioni Lit circa, dichiarò l'inammissibilità, dell'atto di riassunzione del giudizio avanti a sé, stante la sua tardività e il non fondamento dell'istanza di rimessione in termini. Osservò la C.T.R., richiamata la sentenza di Cassazione n. 4321/2007 con cui era stata cassata la pronuncia della stessa C.T.R. 7/19/2003 del 12.3.2003 per difetto di motivazione — tra l'altro - sulla ignoranza da parte della contribuente dell'operatività sui propri conti correnti da parte di un terzo, che non era stato depositato tempestivamente l'atto di riassunzione del giudizio avanti a sè, ma non poteva essere condivisa la ragione dell'invocata rimessione in termini, posto che la parte non aveva provato di ignorare l'avvenuto deposito della sentenza di cassazione con rinvio di questa Corte, ma aveva solo allegato la morte del difensore effettivamente incaricato dieci mesi prima dello spirare del termine. La conseguente reiezione dell'istanza formulata ai sensi del vigente arti 84bis cod.proc.civ., implicava poi, per la C.T.R., la doverosa declaratoria di estinzione del giudizio, ex art.45 d.lgs. n.546 del 1992, ancorchè non eccepita dall'Ufficio. Infine, osservava la commissione di merito che restavano irrilevanti i rapporti tra la contribuente ed il terzo cui la stessa aveva delegato l'operatività sui propri conti correnti bancari, non potendo l'ignoranza delle operazioni essere invocata a circostanza esimente rispetto alla ricostruzione di movimenti comunque ingiustificati, da cui era scaturito l'accertamento di maggior reddito in punto di non dimostrazione della provenienza alla stregua di componenti positivi ex art.32 d.P.R. n.600 del 1973. Il ricorso è articolato su quattro motivi, cui resiste Agenzia delle Entrate con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE Pagina 2 di 4 - RGN 261_2010 estensore co rn rro _m 1. Vanno innanzitutto esaminati congiuntamente i motivi primo e terzo, riconoscibilmente connessi ed entrambi infondati. Non dubita invero il Collegio che l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis cod. proc. dv. (utilizzabile razione temporú, abrogato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n.69, e sostituito dalla norma generale di cui all'art. 153, secondo comma, del medesimo codice), è senz'altro applicabile anche al rito tributario, alla luce dei principi costituzionali che vi presiedono, non meno di quanto attengano al rito civile, nell'ottica della tutela delle garanzie difensive e dell'attuazione del giusto processo, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali che sono oggetto delle tutele processuali concesse (così Cass. 87.15/2014). E tuttavia la commissione di merito ben si è esercitata nello scrutinio delle circostanze fattuali invocate dalla contribuente a giustificazione causale dell'essere tale parte non riuscita a coltivare in modo tempestivo il giudizio, riassumendo la causa avanti alla stessa C.T.R. dopo la sentenza di cassazione 4321/2007. Tale disamina ha condotto a negare che potesse ascriversi valore di causa impeditiva ai fattori allegati e addotti, in quanto giuridicamente estranei ad una nozione di non imputabilità per come voluta dalla norma. Invero, la ricorrente si è limitata'a rinviare allo stato di malattia sopravvenuta in. capo al difensore cui aveva affidato il mandato alla riassunzione — con atto anteriore di 10 mesi rispetto alla Pagina 3 di 4 - RGN 261_2010 estensore co .ferro Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all'art.360 co.1 n. 3 cod.proc.civ., la violazione di legge con riguardo agli artt. 184bis cod.proc.civ. e 153 cod.proc.civ. nel testo pbsteriore alla 1. n.69 del 2009, avendo mal argomentato la C.T.R. l'istituto della rimessione in termini, ben potendo la parte interessata dare la prova della non imputabilità della decadenza dall'impugnazione anche con fatti ad essa estranei, come nel caso la malattia e poi il decesso del difensore incaricato di interporre l'atto di riassunzione mancato. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione quanto al fondamento della riconducibilità alla ricorrente dei movimenti bancari effettuati sul suo conto e ritenuti indizianti di componenti positivi, come pure al ruolo svolto dal delegato ad operare sul conto, mentre la sentenza è contraddittoria ove dichiara l'estinzione del giudizio ma aderisce anche alla sentenza di primo grado, che aveva ridotto la ripresa di reddito rispetto all'accertamento. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all'art.360 co.1 n. 4 cod.proc.civ., la violazione di legge ancora degli artt.184bis e poi 153 cod.pro.civ., ove la C.T.R. ha argomentato il diniego della rimessione in termini ascrivendo alla parte stessa il dovere di attivarsi in proprio per la difesa, nonostante la nomina di un difensore. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di leze quanto all'art.112 cod.proc.civ. ed in relazione all'art.360 co.1 n.4 cod.proc.civ., non essendosi la C.T.R. pronunciata sull'eccezione di parte in punto di estraneità soggettiva della contribuente, perché né imprenditrice né professionista, ai fini del ricorso all'accertamento induttivo. 2. D'altronde, nemmeno con riguardo a circostanze impeditive ancor più personali alla parte la giurisprudenza di legittimità ha mostrato di indulgere verso una dilatazione del difetto di non imputabilità, allorchè si è deciso che la parte che non si sia appunto costituita tempestivamente in giudizio non può essere rimessa in termini, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ., quando deduca che la costituzione le sia stata impedita da uno stato di malattia, perché tale stato non può considerarsi una causa di impedimento ad essa non imputabile, essendo, in ogni caso, possibile il rilascio di una procura ad hoc per la costituzione (Cass. 7/2014). Per il caso qui in esame, si può aggiungere che la situazione di progressiva difficoltà dell'esercizio del diritto di difesa da un lato appare circoscritta alla sola persona del tecnico investito del mandato e dall'altro nemmeno è stata meglio illustrata con riguardo al grado di ipotizzata assolutezza impeditiva e all'epoca di conseguimento di essa, in questa chiave potendo essere letti i passaggi argomentativi della C.T.R. in cui viene operato il richiamo a principi di diligenza informativa cui comunque sarebbe stata tenuta anche la parte in proprio, ben a conoscenza della sentenza di cassazione da cui scaturiva la necessità di riassumere il processo e del tutto omissiva quanto a segnalazione di tempestività delle iniziative proprie di ripresa dell'attività di difesa stessa. 3. Dal conseguente assorbimento del secondo e quarto motivo, poiché attinenti al merito dell'accertamento, deriva che, per effetto del rigetto del ricorso, si conferma l'estinzione dell'intero giudizio, ai sensi degli artt. 45 e 63 co.2 d.lgs. n. 546 del 1992, con condanna alle spese del presente procedimento e liquidazione come meglio da dispositivo. scadenza del termine — e a menzionarne la morte come eventi complessivamente concludenti al fine di imputare ad altro da sé la ragione materialmente giustificativa della decadenza in cui era incorsa. Si tratta di un'interpretazione di richiamo meramente soggettivo, inammissibilmente ricomprensiva di ogni prospetto di negligenza della parte stessa e come tale del tutto estranea alln latitudine oggettiva e dunque di controllabilità che la disposizione pretende, essa costituendo una deviazione eccezionale dalla regola comune della perentorietà del termine ad impugnare, assoggettata per tale ragione ad interpretazione selettiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in euro 12.000, oltre alle eventuali spese_plenotate a DEPOSITATO IN CANCELLERIA debito. IL 41 -4L21115--Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2015.

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