Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12544 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 09/06/2011), n.12544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7662/2007 proposto da:

ANSALDO ENERGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso

lo studio dell’avvocato MORRICO Enzo, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIRSO 90,

presso lo studio dell’avvocato PATRIZI Giovanni, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BIOLE’ ADOLFO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 176/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/02/2006 R.G.N. 829/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato COSENTINO VALERLA per delega MORRICO ENZO;

udito l’Avvocato BIOLE’ ADOLFO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ansaldo Energia spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Genova, pubblicata il 10 marzo 2006, che ha respinto l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva accolto il ricorso di G.E..

2. Tribunale e Corte d’appello hanno ritenuto che il G. venne illegittimamente collocato in CIG e hanno condannato la società a corrispondergli le differenze retributive conseguenti; hanno inoltre dichiarato illegittimo il licenziamento intimato con lettera del 23 luglio 1999, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al risarcimento del danno ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18.

3. Sono state ritenute violate più norme in materia di collocazione in CIG e di licenziamenti collettivi contenute nella L. n. 164 del 1975 e della L. n. 223 del 1991.

4. Il ricorso della Ansaldo è articolato in tre motivi. Il G. si è difeso con controricorso. Ansaldo ha depositato una memoria.

5. Con il primo motivo Ansaldo denunzia violazione della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, nonchè violazione dell’art. 2697 c.c.. Il quesito di diritto è duplice: 1.

in caso di ricorso alla CIGS, il lavoratore che intenda far valere l’illegittimità della scelta è tenuto a provare non solo l’esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche a dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori. 2. ove il datore di lavoro e i sindacati abbiano contrattualmente convenuto un unico criterio di scelta, costituito dalla possibilità di accedere al prepensionamento, e si rendesse possibile il mantenimento in servizio di alcuni lavoratori prepensionabili, tale fatto implica automaticamente la pretestuosità ed illegittimità del criterio di scelta concordato o l’accertamento giudiziale deve essere indirizzato solamente alla fase attuativa della concreta applicazione di quello concordato secondo il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto? 6. Con il secondo motivo si denunzia violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, nonchè dell’art. 1, comma 7, della medesima legge e dell’art. 2697 c.c.. Il quesito di diritto è il seguente:

“allorquando il criterio di scelta convenuto con il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali è un criterio del tutto automatico, come nel caso in esame ove era espressamente previsto uno soltanto e, in particolare, il possesso dei requisiti per fruire dell’indennità di mobilità lunga è possibile formare una graduatoria su altri diversi elementi?”.

7. Con il terzo motivo si denunzia violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, nonchè dell’art. 116 c.c.. Il quesito è il seguente:

“nell’ipotesi in cui le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine ed in presenza di tempestiva articolazione dei mezzi di prova si impone l’utilizzo dei poteri istruttori di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., sollecitati da tale materiale probatorio”.

8. Nel terzo motivo non vi è attinenza tra le norme che si assumono violate dalla Corte ed il quesito di diritto. Il secondo motivo da per acquisito che il criterio di scelta adottato nell’accordo sindacale sia del tutto automatico, mentre proprio questo presupposto è in discussione.

9. Al di là di queste incongruenze, le contestazioni delle motivazioni della Corte, da valutare congiuntamente data la loro stretta correlazione, risultano prive di fondamento.

10.La censura centrale e decisiva investe la parte della sentenza in cui si afferma che il criterio concordato non è univoco: Ansaldo assume che il giudizio della Corte di Genova si baserebbe su di una lettura non corretta dell’accordo e in generale degli atti di causa.

Tale censura non è condivisibile.

11. E’ vero infatti che costituisce criterio di scelta oggettivo quello per cui i lavoratori da porre in mobilità “vengono individuati sulla base del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di decorrenza dell’indennità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 1”.

Tuttavia, questa oggettività rimane puramente teorica, perchè nell’accordo collettivo viene concordato che rispetto all’applicazione di tale criterio sono “fatte salve le competenze professionali necessarie alla gestione delle aziende, da queste discrezionalmente identificate”.

12. Fissata una regola oggettiva, si introduce la possibilità di derogarla a discrezionalità dell’azienda.

13. Correttamente Tribunale e Corte d’appello di Genova hanno rilevato l’illegittimità di tale modo di operare.

14. La L. n. 223 del 1991, art. 5, sancisce che “l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all’art. 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico- produttive ed organizzative”.

15. Dalla lettura della norma si desume che il criterio o i criteri concordati con i sindacati devono essere oggettivi al pari di quelli indicati dalla legge. Possono sicuramente essere diversi da quelli legislativi, ma non possono essere criteri basati sulla discrezionalità.

16. Un criterio basato sulla discrezionalità non è verificabile, mentre la legge impone “il rispetto dei criteri” e quindi da per presupposto che la loro applicazione sia verificabile. Un criterio non verificabile, in realtà, non è un criterio di scelta, è un diverso modo di fondare il potere di scelta, che prescinde dal rispetto di un criterio oggettivo. E questo vale per tutte le regole contenute nell’accordo, tanto quelle che individuano i criteri, quanto quelle che, eventualmente, consentono deroghe alla loro applicazione.

17. I su indicati principi sono stati costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte nella esegesi della L. n. 223 del 1991. Si è sempre specificato che, ai fini della individuazione dei lavoratori da collocare in cassa integrazione o da porre in mobilità, i criteri di scelta devono consentire di formare una graduatoria rigida che consenta di essere controllata, non potendo sussistere un margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr.: Cass., 10 maggio 2002, n. 6765; Cass. 20 giugno 2006, n. 14728; Cass., 22 marzo 2010, n. 6841). Persino nel caso in cui sia stato individuato un unico criterio di scelta, di per sè oggettivo, costituito dalla presenza in capo ai lavoratori dei requisiti per il collocamento in pensione, si è ritenuto che tale criterio diviene illegittimo, quando, applicato nella situazione concreta, risulti insufficiente ad individuare in maniera univoca i dipendenti da licenziare, perchè coloro che si trovano in questa situazione risultano più numerosi dei lavoratori licenziati (così: Cass., 2 settembre 2003, n. 12781 e Cass., 27 gennaio 2011, n. 1938), rilevando che in tutti i casi in cui la scelta contiene un elemento di discrezionalità la procedura regolata dalla L. n. 223 del 1991 viene vanificata.

18. Ne consegue che, come si è detto, nel caso di specie quanto concordato non può considerarsi legittimo perchè, ad integrazione del criterio basato sul possesso da parte dei lavoratori dei requisiti per il pensionamento, si introduce un elemento di rilevante discrezionalità, riconoscendo la possibilità di fare salve “le competenze professionali necessarie alla gestione delle aziende, da queste discrezionalmente identificate”.

19. Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: “i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, individuati dai contratti collettivi ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 5, devono essere, tutti ed integralmente, basati su elementi oggettivi e verificabili, in modo da consentire la formazione di una graduatoria rigida e da essere controllabili in fase applicativa, e non possono implicare valutazioni di carattere discrezionale, neanche sotto forma di possibile deroga all’applicazione di criteri in sè oggettivi”.

20. Diventa superfluo esaminare le ulteriori motivazioni della sentenza e le relative censure, nonchè le altre ragioni di illegittimità esposte nel controricorso.

21. Il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della parte che perde il giudizio alla rifusione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00, nonchè Euro 4.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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