Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12543 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. I, 24/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 24/06/2020), n.12543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7150-2019 proposto da:

D.B., domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

EMILIANO BENZI, rappresentato e difeso dall’Avvocato AMERIGA

PETRUCCI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI POTENZA n. 472/2018,

depositata il 10.7.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26.2.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che D.B. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento di protezione internazionale – veniva rigettato;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1.1 il ricorso è improcedibile, mancando l’attestazione di conformità della sentenza gravata, con conseguente violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2;

1.2. l’art. 369 c.p.c. pone infatti a carico del ricorrente per cassazione l’onere di depositare unitamente al ricorso, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata e tale onere non può ritenersi soddisfatto con la sola produzione di copia fotostatica mancante della garanzia di autenticità, inidonea ad assicurare la finalità cui si ispira la citata norma, che è quella di consentire la verifica della tempestività del ricorso e della fondatezza dei suoi motivi (cfr. Cass. nn. 102/2003, 4388/1986, nello stesso senso, Cass., Sez. Un., sent. n. 11932/1998);

1.3. si è considerata sufficiente la presenza di una copia, munita di detto requisito formale, nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito oppure la produzione di siffatta copia da parte del controricorrente (cfr. Cass. n. 5750/1997), ipotesi che però non ricorrono nel presente procedimento;

2. la declaratoria di improcedibilità preclude l’esame dei motivi;

3. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva del Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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