Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12543 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 18/05/2017, (ud. 25/01/2017, dep.18/05/2017),  n. 12543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22957/2012 proposto da:

B.G., (c.f. (OMISSIS)); + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele

II n.18, presso lo Studio Grez, rappresentata e difesa dall’avvocato

Blasi Francesco, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria

in Puglia, Lucania e Irpinia, in persona del Commissario Liquidatore

pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Bassi Valerio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 742/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato PADULA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il contro ricorrente Ente, l’Avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE,

con delega, che si riporta al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato nel gennaio 1987, i comproprietari di un terreno in agro di (OMISSIS), convennero in giudizio la Cassa per il Mezzogiorno e l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e ne chiesero la condanna al rilascio dei terreni, occupati in via provvisoria, in relazione ad un procedimento espropriativo non conclusosi con l’emissione del decreto di esproprio.

Nella pendenza del giudizio gli attori chiesero la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per l’abusiva occupazione; il Consiglio di Stato, con sentenza del 22 aprile 2000, annullò i decreti prefettizi di esproprio emessi a partire dal 23 aprile 1987 e statuì che non v’era stata un’occupazione acquisitiva, essendo mancata la irreversibile trasformazione delle aree; seguì la fase dell’ottemperanza per la restituzione ai privati.

Il giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto, sospeso nell’attesa della definizione del giudizio amministrativo, fu riassunto nei confronti dell’Ente Irrigazione e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subentrato alla Cassa per il Mezzogiorno; il contraddittorio fu integrato nei confronti della Regione Puglia.

Il Tribunale emise sentenza non definitiva, in data 24 maggio 2006, con cui dichiarò cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio; dichiarò ammissibile e in parte prescritta la domanda risarcitoria e, con sentenza definitiva in data 15 gennaio 2009, determinò i danni in Euro 408.757,92, oltre accessori, ponendoli a carico dei convenuti, in solido.

La sentenza fu appellata, in via principale, dalla Regione Puglia e dal Ministero delle infrastrutture e, in via incidentale, dall’Ente Irrigazione.

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza 13 settembre 2011, per quanto ancora interessa, ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria perchè nuova, ravvisando una non consentita mutatio libelli nel passaggio dalla iniziale domanda di rilascio a quella, proposta dagli attori in corso di causa, di risarcimento del danno per l’occupazione illegittima; ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero.

Avverso entrambe le sentenze gli attori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e a una memoria illustrativa; la Regione Puglia e l’Ente Irrigazione hanno resistito con controricorsi; il Ministero delle infrastrutture si è rimesso a giustizia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ logicamente preliminare l’esame del secondo e terzo motivo di ricorso.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’art. 332 c.p.c., per avere ritenuto ammissibile l’appello incidentale proposto dall’Ente Irrigazione quando era già decorso il termine breve per l’impugnazione: si assume che l’Ente non avrebbe potuto giovarsi della possibilità di proporre appello incidentale tardivo nei confronti di parti diverse dagli appellanti principali, ma solo per contrastare, ove esistenti, le domande degli appellanti principali (Regione Puglia e Ministero delle infrastrutture) eventualmente pregiudizievoli per la propria posizione, cioè nei limiti della devoluzione da essi operata.

Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 342 c.p.c., per non avere rilevato d’ufficio l’inammissibilità dell’appello dell’Ente Irrigazione.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati alla luce del condivisibile principio, cui si deve dare continuità, secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l’interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall’eventualità che l’accoglimento dell’impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico (Cass. n. 23396/2015, sez. un. n. 24627/2007), come è accaduto nella fattispecie in esame.

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. e vizio di motivazione, per avere ritenuto nuova e inammissibile la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’illecita occupazione dei loro terreni, che invece era ammissibile, perchè consequenziale o accessoria all’originaria domanda di rilascio per l’occupazione abusiva o in essa compresa.

Il motivo è fondato.

Per decidere se la richiesta di risarcimento dei danni, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, dia luogo ad una valida modifica o a un mutamento inammissibile della domanda originariamente proposta, deve operarsi un’interpretazione ampia dell’atto introduttivo, collegata a indici strutturali e funzionali.

Ciò vale, in particolare, in materia di espropriazione per pubblica utilità (v. Cass. n. 12413/2000), dovendosi tenere conto del tipo di collegamento prospettato tra la domanda e l’evoluzione della procedura espropriativa, in relazione al comportamento tenuto in concreto dall’amministrazione nell’apprensione dei beni di proprietà privata.

Nella specie, a fronte dell’occupazione dei loro beni, i privati reagirono con un’azione denominata di rilascio che, a seguito dell’emissione dei decreti di esproprio da parte dell’amministrazione, fu emendata nel giudizio di primo grado in domanda di risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione, a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale dei predetti decreti, cui seguì la restituzione dei terreni e la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio.

Nella descritta situazione, evolutasi in relazione agli eventi procedimentali e giurisdizionali susseguitisi nel tempo, non può condividersi la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l’allegazione del titolo proprietario a sostegno dell’originaria domanda di rilascio non poteva ricomprendere la pretesa risarcitoria per i danni imputabili all’amministrazione pubblica per l’occupazione illegittima e per la ritardata restituzione dei beni ai proprietari.

Questa Corte da tempo ha riconosciuto la conseguenzialità della domanda di risarcimento dei danni quando la domanda formulata nell’atto introduttivo del giudizio abbia per oggetto l’accertamento e la rimozione di una situazione o di un comportamento collidenti con un diritto reale e, quindi, integranti un illecito produttivo di danno (Cass. n. 2435/1971); si è anche ritenuto che, eseguita l’occupazione d’urgenza di un’area e costruita l’opera pubblica in mancanza del decreto di esproprio, fosse preclusa la restituzione del bene (nel precedente e superato contesto normativo) ma che l’azione di rivendicazione del proprietario si trasformasse in azione di risarcimento dei danni (Cass. n. 2375/1977). Analogamente, si deve ritenere che la domanda di rilascio di un bene illegittimamente occupato o detenuto dall’amministrazione o, come nella specie, successivamente e tardivamente restituito, possa essere modificata nel corso del giudizio mediante proposizione di una domanda di risarcimento del danno per l’occupazione illegittima, ai fini della rimozione delle conseguenze lesive di un illecito che appartiene all’iniziale thema decidendum della causa, non rilevando che il convenuto non abbia accettato il contraddittorio su di essa.

Il quarto motivo, con il quale i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 100 c.p.c., per avere erroneamente accolto l’eccezione della Regione Puglia di novità della domanda risarcitoria, è assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo.

In conclusione, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che dovrà giudicare nel merito sulla domanda risarcitoria proposta dagli attori e provvedere sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e il terzo motivo e dichiara assorbito il quarto; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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