Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12543 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 17/06/2016), n.12543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Milazzo Vincenzo per procura speciale a margine del

ricorso che indica per le comunicazioni relative al processo la

p.e.c., vincenzo.milazzo.avvocatitrapani.legalmail.it e il fax n.

0923/1930121;

– ricorrente –

nei confronti di:

C.M., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo

Orlando, per procura speciale in calce al controricorso che dichiara

di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

vincenzo.orlando.avvocatitrapanilegalmail.it e al fax n.

0923/364372;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 729/14 della Corte di appello di Palermo,

emessa il 14 febbraio 2014 e depositata il 3 maggio 2014, n. R.G.

1930/13;

Rilevato che in data 25 gennaio 2016 è stata depositata relazione ex

art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che: 1. Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 814/13, ha dichiarato la cessazione degli effetti del matrimonio di M. E. e C.M. e imposto a favore della C. un assegno divorzile di 200 Euro mensili.

2. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 729/14, ha respinto l’appello di M.E. e compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio. Ha rilevato la Corte di appello l’esistenza di una sperequazione reddituale fra i coniugi, percependo il M. un reddito mensile non inferiore a 1.200 Euro e la C. un modesto reddito artigiano dichiarato nel 2009 pari a 7.000 Euro annui. Inoltre – ha rilevato la Corte di appello –

l’attuale reddito del M. può ritenersi uno sviluppo prevedibile durante la convivenza matrimoniale dal momento che deriva da un impiego ottenuto in qualità di invalido civile per un infortunio occorso nel 2002 (e quindi nel corso del matrimonio).

3. Ricorre per cassazione M.E. deducendo contraddittorietà su un punto decisivo della controversia ed errata applicazione delle norme e dei principi di diritto ex art. 360 bis c.p.c..

4. Si difende con controricorso C.M. che eccepisce l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

5. L’eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata. Il ricorrente non articola un idoneo motivo di ricorso facendo un indeterminato riferimento a violazione di norme che non specifica e deducendo, seppure impropriamente, un vizio di contraddittorietà della motivazione che deve ritenersi inammissibile alla stregua del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile alla controversia.

Peraltro le affermazioni della Corte di appello sulla prevedibilità dell’occupazione del ricorrente devono considerarsi corrette dato che l’assegno divorzile deve essere riconosciuto e determinato con riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento della pronuncia del divorzio (Cass. civ. sezione 1, n. 20582 del 4 ottobre 2010) e la proposizione della relativa domanda nel corso del giudizio di divorzio non è preclusa nel caso in cui i presupposti del diritto all’assegno maturino proprio nel corso del giudizio, in quanto la natura e la funzione del provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi In conseguenza del divorzio postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto (cfr. Cass. civ., sezione 1, 3925 del 12 marzo 2012). Il giudice è tenuto a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi – all’atto della decisione – o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio.

6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 2.200 Euro di cui Euro 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit.

D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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