Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12543 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12543 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
TOFFANIN Emanuela, rappr. e dif. dall’avv. Claudio Lucisano, elett. dom.
presso lo studio di questi, in Roma, via Crescenzio n. 91, come da procura in calce
all’atto
-ricorrente Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-controricorrente —

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estensore

Data pubblicazione: 17/06/2015

A

,

EQUITALIA Nornos s.p.a., in persona del 1.r.p.t.
-intimatoper la cassazione della sentenza Comm. Tribut Regionale Piemonte 11.5.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 12 marzo 2015
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito l’avvocato dello Stato Paolo Marchini per l’Agenzia delle Entrate;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Tommaso Basile, che
ha concluso per il rigetto.del ricorso.

IL PROCESSO
Emanuela Toffanin impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
Piemonte 11.5.2007 che, rigettando il suo appello avverso la sentenza C.T.P. Torino
n. 41/27/2005 resa in tema di impugnazione di una cartella di pagamento emessa
per IRPEF del 1991 a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 19064 del
2003, con cui l’Ufficio locale aveva riemesso un nuovo avviso di accertamento in
sostituzione, per via di autotutela, di altro impugnato, ne affermò la legittimità, sia
quanto all’accertamento in sé, al ruolo e alla notifica della cartella, sia quanto alla
notifica del ricorso per cassazione.
Osservò la C.T.R., per quel che qui ancora rileva, che: a) non vi era stata alcuna
omessa notifica del ricorso per cassazione, risultando la relativa formalità espletata
con consegna a mani proprie della contribuente, restando irrilevante l’omessa
notifica presso il domicilio eletto presso un dottore commercialista; b) il titolo
esecutivo era sufficientemente individuato con riguardo all’atto da cui era scaturito il
ruolo; c) per lo stesso anno 1991 non si era formato alcun giudicato in relazione
all’annullamento e sostituzione dell’avviso di accertamento già emesso; d) era valida
la sottoscrizione del ruolo da parte del direttore dell’agenzia locale, senza
contraddizione con l’affidamento di incarico dirigenziale fiduciario anche a soggetti
non appartenenti ai relativi moli e comunque con la conformità della cartella di
pagamento al modello ministeriale, atto regolarmente notificato e pienamente
conosciuto dalla parte; e) sussisteva correttezza nella determinazione unitaria di
rimborso delle spese e onorari, stante la soccombenza della contribuente appellante.
Il ricorso è articolato su sei motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con
controricorso.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 co.1 n. 3
cod.proc.civ., la violazione di legge ai sensi degli artt. 62 d.lgs. n. 546/1992, 330 co.1
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estensore c

..

1. I primi due motivi di ricorso, da trattare unit2riamente perché connessi, non sono
ammissibili. A tale giudizio si affianca una valutazione di inammissibilità specifica quanto
al secondo motivo, per il quale la ricorrente genericamente prospetta il richiamo
all’art.360 n.5 cod.proc.dv., ma senza concludere la censura con alcun momento di
sintesi (Cass. 12248/2013). Quanto alla questione principale, la contribuente ha
assunto la portata derivativa del vizio invocato sulla validità della cartella di
pagamento e dunque a cascata da un originario vizio del giudizio di cassazione, a suo
tempo introdotto dal Ministero delle Finanze e culminato nella sentenza di questa
Corte n. 19064 del 2003, appunto asseritamente errata poiché non emessa nel rispetto
del contraddittorio iniziale e dovuto alla parte privata: la notifica del ricorso della parte
pubblica non sarebbe avvenuta al domicilio eletto dalla contribuente presso il
procuratore designato nei gradi di merito — questo il vizio dedotto nella presente
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estensore

cod.proc.civ., 17 co. 1 e 2 d.lgs. n.546/1992, 14 coi letta) d.P.R. n. 602/1973,
avendo errato la sentenza ove ha riconosciuto corretta la notifica dell’originario
ricorso per cassazione direttamente alla parte anziché al procuratore al domicilio
eletto nel giudizio di merito.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge quanto agli
artt. 17 co.1 d.lgs. n. 546/1992, 149 cod. proc.civ., 14 co.1 lett.a) d.P.R. n. 602/1973,
oltre che 62 d.lgs. n. 546/1992 ed in relazione all’art.360 co.1 n.5 cod.proc.civ.,
avendo la C.T.R. errato nell’ammettere quale forma equipollente della notifica del
ricorso per cassazione anche quella non diretta alla parte, benché questa avesse eletto
domicilio presso il procuratore.
Con il teqo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ai sensi degli artt.
324 e 329 cod.proc.dv., 62 d.lgs. n. 546/1992 e in relazione all’art.360 coi nn. 3 e
5 cod.proc.civ., non avendo la sentenza preso in considerazione che già un giudicato
si era formato sul primo ‘avviso di accertamento, con esito favorevole al contribuente
e, dall’altro lato, vi era contraddizione nell’azione dell’Ufficio che dapprima aveva
rimborsato le spese del primo giudizio, così prestandovi acquiescenza e poi
proseguiva la lite avanti alla Corte di cassazione.
Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto le violazioni di legge dell’art.7 co.2 1.
n. 212/2000 e dell’art. 62 d.lgs. n. 546/1992 ed in relazione all’art.360 coi. n. 3, in
quanto la C.T.R. non ha adeguatamente considerato la illegittimità della cartella priva
dell’indicazione del responsabile del procedimento, nonostante fosse stata emessa
prima del 1.6.2008.
Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ai sensi degli
artt. 480 cod.proc.civ., 12 co.4 d.P.R. n. 602/1973, 62 clIg-s. n. 546/1992 e in
relazione all’art.360 co.1 n. 3 cod.proc.civ., avendo errato la sentenza ove non ha
apprezzato la necessità che anche la cartella di pagamento, e non solo il molo, fosse
debitamente sottoscritta.
Con il sesto motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ai sensi degli artt.
91 co.1 e 92 co.1 e 2 cod.proc.civ., 62 d.lgs. n. 546/1992 e in relazione all’art.360
co.1 n. 3 cod.proc.civ., avendo la sentenza liquidato unitariamente le spese del
giudizio, senza distinguete le voci rispettive in onorari, competenze procuratorie e
spese anticipate.

V

controversia – bensì mediante servizio postale all’abitazione, con avviso di ricevimento
poi sottoscritto dalla figlia convivente. Osta all’accoglimento dei motivi il principio
per cui una lite è coperta dall’efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra
le stesse parti qualora il giudizio introdotto per secondo investa un identico rapporto
giuridico rispetto a quello che ha già formato oggetto del primo (Cass. 25546/2014).
In tema, la sentenza Cass. 19064/2003, resa fra le stesse parti e definitiva, ha ritenuto
legittimo il comportamento dell’amministrazione che annulli un avviso di
accertamento, già notificato al contribuente e così, nell’esercizio del potere generale di
autotutela, diverso da quello previsto dall’art.43 co.3 d.P.R. n. 600 del 1973, lo
sostituisca con un nuovo avviso. Tale decisione, alla base della emissione della cartella
di pagamento, non può più essere posta in discussione. Sul punto, occorre fare
applicazione del principio per il quale, come deciso da Cass. 26906/2006, solo
nell’ambito del medesimo processo (e delle diverse fasi di impugnazione ) è consentito
dedurre errori, nullità, illegittimità o irregolarità in esso verificatesi, ed “ove tali deduzioni
intervengano in un diverso processo il giudice adito non ha il potere di rilevare, dichiarare el o
correggere gli eventuali errori o le nullità ed illegittimità dell’altro processo, con conseguente
inammissibilità per difetto di interesse della parte alla relativa proposizione. Il principio non subisce
eccezione neanche nelfOotesi in cui la parte contumace non abbia avuto conoscenza de/processo per la
nullità di citazioni o notificazioni e siano decorsi i termini di impugnazione, poiché anche in tale caso
deve sempre essere impugnata la sentenza emessa nel processo in cui si siano venficate le nullità che la
medesima parte intende denunciare, deducendo la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 327,
secondo comma, cod. proc. civ. (e perciò l’inapplicabilità della disciplina in materia di decadenza
dall’impugnazione, di cui al primo comma del medesimo articolo), se non altro perché, in mancanza
di impugnazione, passerebbe in giudicato la decisione pronunciata nel processo asseritamente affetto da
nullità, e tale giudicato esterno sarebbe rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità”.
2. Il terzo motivo è inammissibile. Osta al suo esame sia il tenore del tutto generico della
relativa redazione e del quesito di diritto, sia il mancato rispetto del principio per cui,
in tema, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in
giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendo la sentenza
stessa, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod.
proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non
potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull’affermato
passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della
controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza (Cass. 19883/2013),
sia la violazione dell’ulteriore criterio per cui la preclusione del giudicato opera nel
caso di giudizi identici – per identità di soggetti, causa petendi e petitum, per la cui
valutazione occorre tenere conto dell’effettiva portata della domanda giudiziale e della
decisione – ma nei soli limiti dell’accertamento della questione di fatto e non anche in
relazione alle conseguenze giuridiche (Cass. 12763/2014), mentre nella fattispecie
parte ricorrente non ha specificato con precisione né i punti della sentenza
pregiudicante né i fatti accertati con efficacia preclusiva ad un riesame.

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estensore cons.

erro

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3. La seconda parte del terzo motivo, attinente ad una descritta omessa pronuncia e
costruita come vizio di motivazione, appare viziata dall’assenza di un ordinato
momento di sintesi.

responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della
riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008 (come nel caso), non è affetta da
nullità, atteso che l’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), ha previsto tale sanzione solo in relazione alle
cartelle di cui all’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 riferite ai ruoli consegnati
a decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, con
sentenza n. 58 del 28 gennaio 2009 (Cass. 13747/2013, 8613/2011).
5. Il quinto motivo è inammissibile, ove non si conclude con un adeguato quesito di diritto
e comunque vigendo in .tema il principio per cui In tema di riscossione delle imposte sul
reddito, l’omessa sottoscrkione della cartella di pagamento da parte del funjonario competente non
comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposkione del sigillo o del
timbro o di una sottoscrkione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente
rifèribile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi
contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero
competente, che non prevede la sottoscrkione dell’esattore, ma solo la sua intestaione e l’indicaione
della causale, tramite apposito numero di codice. (Cass. 25773/2014).
6. Il sesto motivo è infondato, in quanto, pur rilevandosi che in generale in tema di spese
processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al
rimborso delle spese e degli onorari, in favore della controparte, deve liquidarne
l’ammontare separatamente, così da consentire il controllo sulla correttqza della
liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (Cass. 6338/2008), nella fattispecie
la ricorrente ha omesso di criticare in modo specifico la liquidazione di condanna —
nel caso, per 600 curo in favore di ciascuna parte vincitrice e sulla base di un valore
riprodotto nella indicazione per il giudizio di cassazione, cioè pari ad euro 5.689,73 —
così evitando di indicare ove, nella complessiva e modesta somma in rapporto
valore di lite, ricorresse un ingiustificato superamento dei limiti di tariffa, tenuto conto
della piena soccombenza della parte stessa nelle censure d’appello per come
interposte.
Pertanto il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento secondo le regole della soccombenza e liquidazione come
meglio da dispositivo.

P.Q.M.

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estensore

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4. Il quarto motivo è infondato posto che la cartella esattoriale che ometta di indicare il

ESENTE DA REdiSTRAZIONE
Al SENSI DEL DIP.R. M/I986
N. 131 TAB. ALLA. – N. 3
MATERIA TRIBUTARIA

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento, liquidate in euro 3.500, oltre alle eventuali spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2015.

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