Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12543 del 10/05/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 10/05/2019), n.12543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2271-2018 proposto da:

ABBANOA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato SIRO CENTOFANTI;

– ricorrente –

contro

P.A.G., domiciliato ope legis presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUCA

NASEDDU, GIUSEPPE MASALA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 257/2017 della CORTE D’APPELLO CAGLIARI – SEZ.

DIST. DI SASSARI, depositata il 24/11/2017 R.G.N. 225/17.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, ha accolto l’appello di G.A. avverso la sentenza del tribunale di Sassari che aveva rigettato la domanda del lavoratore diretta a far accertare l’illegittimità del licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro Abbanoa spa in data 7.8.2014;

che avverso la sentenza della Corte distrettuale ha proposto ricorso per cassazione la società, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore.

che nelle more del giudizio è stato depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., da parte della società Abbanoa spa, rinuncia accettata dal contro ricorrente G.;

che in tale atto di rinuncia, sottoscritto dalle parti, le stesse hanno dichiarato di aver definito la controversia con atto di transazione, in cui hanno altresì stabilito totale compensazione delle spese del presente giudizio.

Che pertanto va dichiarata l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2019

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