Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12543 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. un., 09/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 09/06/2011), n.12543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da:

O.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via Confalonieri 5,

presso lo studio dell’avv. MANZI Andrea, che la rappresenta e difende

per procura in atti unitamente all’avv. Fabio Dani;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale ed Agenzia

Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e

Provinciali;

– intimati –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/5/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentito l’avv. Carpani per delega;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, il quale ha

concluso per la dichiarazione della giurisdizone del giudice

ordinario.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in qualità di segretario comunale di fascia B, O. D. ha presentato domanda per la partecipazione al corso di specializzazione per il conseguimento della idoneità all’iscrizione nella fascia A;

che con nota 2447 del 9/4/2009, il Direttore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) le ha però comunicato la sua esclusione dal corso per difetto dell’anzianità di servizio richiesta dal bando;

che la O. ha proposto allora ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo al giudice del lavoro del Tribunale di Ferrara di volerla ammettere in via cautelare;

che dopo aver emesso un primo decreto favorevole, il giudee adito lo ha tuttavia revocato perchè la controversia rientrava nel novero di quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo;

che la O. ha interposto reclamo al Tribunale in composizione collegiale, che l’ha tuttavia rigettato per la medesima considerazione svolta dal giudice a quo; che la O. si è rivolta a quel punto al TAR, presentando successivamente istanza di regolamento preventivo con la quale ha chiesto alla Suprema Corte di affermare fa giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di partecipazione al corso;

che mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva, il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso con il quale ha eccepito la infondatezza ed, ancor prima, l’inammissibilità del regolamento perchè nel riassumere il giudizio davanti al TAR, la O. aveva perduto la possibilità di contestarne la giurisdizione per effetto di quanto disposto dalla L. n. 69 del 2009, art. 59, secondo il quale se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia con cui il giudice originariamente adito ha declinato la giurisdizione, la domanda è riproposta davanti al giudice da lui ritenuto competente, le parti restano vincolate a tale indicazione;

che tale eccezione non può essere condivisa perchè dovendosi necessariamente attribuire un significato tecnico all’espressione “passaggio in giudicato”, va di conseguenza ritenuto che per far scattare la preclusione di cui al citato articolo occorre che sia stata pronunciata sentenza o altro provvedimento analogo e non una semplice ordinanza di rigetto di un’istanza cautelare che, com’è noto, non è suscettibile di acquisire forza di giudicato o divenire altrimenti definitiva;

che tanto puntualizzato, giova ulteriormente premettere che anche dopo la riforma del loro ordinamento ad opera della L. n. 127 del 1997 e del D.P.R. n. 465 del 1997, le cui norme sono state poi trasfuse nel D.Lgs. n. 267 del 2000, i segretari comunali e provinciali hanno continuato ad essere dei pubblici impiegati, caratterizzati dalla singolarità d’instaurare il rapporto di lavoro con un’Amministrazione diversa da quella per la quale prestano la loro opera e, cioè, con il Ministero dell’Interno (da cui è stata ormai assorbita l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo);

che all’instaurazione di tale rapporto di lavoro segue poi la nomina a segretario da parte di un sindaco o di un presidente di provincia, che debbono a tal fine scegliere fra gli iscritti nell’apposito Albo;

che quest’ultimo è attualmente suddiviso in tre fasce e, più precisamente;

la C, nella quale sono inseriti i segretari idonei alla titolarità di comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, la B, nella quale sono inseriti i segretari idonei alla titolarità di comuni, non capoluogo di provincia, con popolazione fino a 65.000 abitanti e la A, nella quale sono inseriti i segretari idonei alla titolarità province o di comuni con popolazione superiore ai 65.000 abitanti;

che ne risulta, pertanto, una carriera articolata su più aree nettamente distinte e via via superiori in quanto implicanti l’attribuzione di funzioni sempre più complesse e qualificate, perchè consistenti nella organizzazione e direzione di strutture ancora più ampie e ramificate;

che per passare alla fascia superiore, i segretari iscritti a quella inferiore debbono frequentare e superare un apposito corso (concorso) di specializzazione, destinato ad abilitare soltanto un certo numero dei partecipanti; che nel caso di specie la O. ha impugnato proprio la sua esclusione da tale tipo di corso;

che tanto premesso, rimane ulteriormente da aggiungere che le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, qual’è quello dei segretari comunali e provinciali, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario eccezion fatta per quelle riguardanti le procedure concorsuali di assunzione (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63);

che nell’interpretare tale disposizione, queste Sezioni Unite hanno stabilito che rientrino nelle predette procedure anche i concorsi destinati a consentire l’inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate (v., fra le più recenti, C. Cass. 2008/28058, 2009/3051 e 2009/21558); che in ragione di quanto sopra, va di conseguenza affermata la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo sulla domanda della O. di partecipazione al corso di specializzazione per il conseguimento della idoneità alla iscrizione nella fascia A;

che non varrebbe in contrario obiettare che al superamento del corso consegue soltanto l’inserimento del segretario nella fascia più alta, ma non il conferimento delle corrispondenti funzioni, che verranno da lui svolte soltanto se e quando un sindaco o un presidente di provincia decideranno di nominarlo;

che simile sfasamento costituisce, infatti, un semplice riflesso della particolarità della vicenda lavorativa dei segretari e non incide sul momento del passaggio di categoria, che si compie per effetto della sola iscrizione nella fascia superiore e non della successiva presa di possesso della sede che, rispetto alla prima, rappresenta una mera conseguenza di una progressione già verificatasi;

che in considerazione della novità della questione e della natura degli interessi in conflitto, stimasi equo compensare per intero le spese del presente giudizio fra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione all’adito giudice amministrativo e compensa per intero le spese del presente giudizio fra le parti.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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