Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12543 del 04/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 12543 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 16483-2007 proposto da:
IMAGO MEDIA S.R.L. (p.i. 01880900616), in persona
del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. SPONTINI
22,

Data pubblicazione: 04/06/2014

presso l’avvocato BRASCA LEONARDO,

rappresentata e difesa dagli avvocati PANNONE
2014
787

RAFFAELE, CIMORELLI FERNANDO, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

1

NUOVA GRAFICA PONTICELLI S.A.S.;

avverso la sentenza n.

intimata

960/2007 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

pubblica udienza del 04/04/2014 dal Consigliere

2

Svolgimento del processo
La società Imago Media ha impugnato per nullità, dinanzi
alla Corte di appello di Napoli, il lodo arbitrale
pronunciato il 17 luglio 2002 nei confronti della società
La Nuova Grafica Ponticelli, deducendo, per quanto ancora

interessa: l) la incompetenza del collegio arbitrale che
aveva deciso su rapporti estranei alla convenzione del 1
marzo 1998 che prevedeva che La Nuova Grafica fornisse
prestazioni alla Imago Media previo conferimento di
incarichi in forma scritta; 2) la violazione del
contraddittorio per indeterminatezza della domanda; 3) la
contraddittorietà del lodo.

La corte,

con sentenza 30

Isímpugnazione,

ritenendo

marzo

2007, ha rigettato

che: 1) le perti mí-dimne,

legittimamente rinunciato al vincolo della forma scritta
con comportamenti concludenti, essendo accertato e non
contestato che La Nuova Grafica aveva fornito beni e
servizi in favore della Imago Media; 2) il contraddittorio
era stato rispettato; 3) infondata era la censura di
contraddittorietà del lodo, poiché gli arbitri avevano
valutato esclusivamente i rapporti intercorsi tra le parti
successivamente al marzo 1998, per i quali avevano
determinato il corrispettivo dovuto a La Nuova Grafica, e
non anche quelli riguardanti contratti e rapporti
precedenti, come invece dedotto dalla Imago Media.

3

Quest’ultima ricorre per cassazione sulla base di tre
motivi. La Nuova Grafica non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Nel primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 829,
comma 1, n. 4 c.p.c. per incompetenza del collegio

arbitrale, avendo la corte del merito erroneamente
affermato la competenza degli arbitri, i quali però erano
andati oltre i limiti del consentito in base alla clausola
compromissoria che presupponeva che le prestazioni di
servizi e forniture fossero conferite con atti in forma
scritta aventi determinati contenuti (con indicazione
dell’oggetto della fornitura e/o del servizio, ecc.),
mentre la corte aveva ritenuto di poter desumere una
volontà derogatoria delle parti dal loro comportamento
successivo.
Il motivo è inammissibile, a norma dell’art. 366 n. 6
c.p.c., per mancata specifica indicazione del documento sul
quale si fonda la proposta censura di incompetenza degli
arbitri per avere giudicato al di là del consentito,
risultando impossibile la comprensione del motivo di
doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui
quali esso si basa (v. Cass., sez. un., n. 16887/2013). Nel
ricorso non è infatti riportato il contenuto della clausola
compromissoria e si discute solo delle modalità di
svolgimento del rapporto sostanziale tra le due società
avente ad oggetto la prestazione di servizi e forniture.
4

Inoltre il quesito di diritto, proposto a norma dell’art.
366 bis c.p.c. (applicabile

ratione temporis), è

inadeguato. Esso si risolve nella richiesta di un’astratta
enunciazione di principio, avulsa dalla fattispecie e
inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla

sentenza impugnata e a consentire una risposta utile a
definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non
potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o
integrare il primo con il secondo (si chiede se “ai fini
della determinazione della competenza occorre aver
riguardo, in via esclusiva, allo stato dei fatti
rappresentati dagli atti depositati dalle parti con
preclusione di ogni indagine di natura istruttoria o di
valutazioni logico deduttive fondate su mere valutazioni
indiziarie”).
Nel secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 829,
comma l, n. 9, e comma 2 c.p.c., stante la genericità della
domanda arbitrale proposta da La Nuova Grafica e tenuto
conto che la successiva precisazione o integrazione della
stessa avevano alterato il contraddittorio.
Il motivo è inammissibile, sollecitando questa Corte ad un
diretto esame delle domande di merito proposte agli arbitri
e deducendo genericamente la lesione del contraddittorio,
ma tale lesione, per dare luogo a una declaratoria di
nullità del lodo, presuppone l’accertamento della concreta
menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della
5

modalità del confronto tra le parti e delle possibilità,
per le stesse, di esercitare le facoltà processuali loro
attribuite su un piano di uguaglianza (v. Cass. n.
28660/2013). Al contrario, la corte del merito ha osservato
che le parti si erano scambiate le memorie e avevano

discusso la causa oralmente nell’ambito di un procedimento,
come quello arbitrale, ispirato al principio di libertà
delle forme. Questa ratio decisoria è conforme al principio
di diritto secondo cui il procedimento arbitrale è appunto
ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che
gli arbitri non sono tenuti, di regola, all’osservanza
delle norme del codice di procedura civile relative al
giudizio ordinario di cognizione (v. Cass. n. 17099/2013) e
che non si applica, né direttamente né indirettamente, il
regime delle preclusioni stabilito dall’art. 183 c.p.c. (v.
Cass. n. 12544/2013, n. 6517/2003).
Nel terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 829,
comma 1, n. 4, c.p.c. per contraddittorietà delle
disposizioni del lodo ed erronea interpretazione della
convenzione.
Il motivo è inammissibile, sollecitando questa Corte ad un
diretto esame della pronuncia arbitrale, mentre il
sindacato di legittimità va condotto esclusivamente
attraverso il riscontro della conformità a legge e della
congruità della motivazione della sentenza impugnata (v.
Cass. n. 6028/2007, n. 23670/2006, n. 7600/2001), non
6

potendo consistere nella rivalutazione dei fatti compiuta
dagli arbitri, neppure tramite la verifica della
adeguatezza e congruenza dell’iter argomentativo da essi
seguito (v. Cass. n. 18136/2013).
In conclusione il ricorso è inammissibile. Non si deve
provvedere sulle spese del giudizio, stante la mancata
costituzione de La Nuova Grafica.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Roma, 4 aprile 2014.
Il cons. rel.

Il Presidente

RQ ki

AtUue

lawationatioGiadizierie

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA