Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12542 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. I, 24/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 24/06/2020), n.12542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7148-2019 proposto da:

E.E., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato AMERIGA PETRUCCI

giusta procura speciale estesa in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale

dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI POTENZA n. 505/2018,

depositata il 19.7.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26.2.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che E.E. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente – avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento di protezione internazionale – veniva rigettato;

il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1.1. con il primo motivo si lamenta il carattere contraddittorio, perplesso e incomprensibile della sentenza impugnata, perchè basato su affermazioni inconciliabili, nonchè “violazione e/o errata applicazione” delle seguenti norme di diritto: art. 1 Convenzione di Ginevra del 1951; art. 25 dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo Onu del 1948; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,7,14,16 e 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15, comma 6; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1; artt. 2,10 e 32 Cost.;

1.2. il ricorrente narra di essere stato costretto a lasciare la Nigeria a causa delle condizioni di indigenza economica;

1.3. la Corte d’appello, con accertamento di fatto immune dalle sollevate censure, poichè assistito da congrua ed adeguata motivazione, si è indotta ad escludere alla luce delle accreditate e aggiornate fonti informative consultate dal decidente la ricorrenza di una situazione di violenza generalizzata nell’area di provenienza del ricorrente (Nigeria, regione dell’Edo State) ponendo in evidenza l’assenza di deduzioni specifiche relativamente all’individualizzazione del rischio che deriverebbe al richiedente la protezione nel caso di rientro nella sua regione di provenienza e rilevando come i timori del richiedente fossero “stati espressi solo con riferimento ad una situazione di indigenza personale, e non…(era)… mai stato fatto alcun riferimento alla condizione politica del paese e men che meno ad una situazione di violenza diffusa”;

1.4. la sentenza impugnata risulta quindi conforme a quanto ribadito anche da questa Corte (cfr. Cass. n. 27336/2018) secondo cui la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il Giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio;

2.1. il secondo mezzo denuncia, con riguardo al diniego della protezione umanitaria, violazione dell’art. 1 Convenzione di Ginevra del 1951; art. 25 dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo Onu del 1948; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,7,14,16 e 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15, comma 6; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1; artt. 2,10 e 32 Cost.;

2.2. si lamenta che la Corte distrettuale abbia sostanzialmente omesso l’esame della domanda di protezione umanitaria sul presupposto dell’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della tutela maggiore e perchè non aveva ravvisato erroneamente un collegamento tra la situazione personale del ricorrente e la situazione del suo paese di provenienza, trascurando altresì di esaminare le violenze subite in Libia, paese di transito per l’Italia;

2.3. premesso che la protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), non può comunque disporsi l’espulsione del richiedente che si trova in una situazione di vulnerabilità (cfr. Cass. n. 23604/2017), risulta che la Corte di appello abbia sostanzialmente seguito il criterio indicato dalla giurisprudenza citata perchè ha escluso, sulla base delle fonti di informazione internazionale disponibili, che sussistano specifiche criticità nella zona di provenienza del ricorrente ed ha inoltre escluso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, dopo aver effettuato l’esame comparativo, che invoca il ricorrente, tra la situazione in patria e quella in Italia, riferite al medesimo, con esito per lui negativo, ritenendo che il ricorrente abbia abbandonato il proprio paese esclusivamente a causa della personale situazione di indigenza nel Paese di provenienza, negando così la sussistenza di specifici elementi tali da far ritenere l’appellante un soggetto in situazione di vulnerabilità, avuto riguardo alle ragioni di natura essenzialmente economiche che avevano spinto l’appellante a lasciare il proprio Paese;

3. il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronunce sulle spese di questo giudizio di legittimità, in mancanza di attività difensiva del Ministero dell’Interno, e dandosi atto, altresì, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, – giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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