Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12542 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 18/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.18/05/2017),  n. 12542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1697/2012 proposto da:

SA.BRO.RA.ZI s.r.l. (C.F./P.I. (OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Sistina n. 42 presso l’avvocato Giorgianni Francesco, rappresentata

e difesa dagli avvocati D’adamo Fabrizio, D’adamo Gerardo, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Edil Strade Vigani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare

n.14, presso l’avvocato Pafundi Gabriele, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Bordogna Raffaella, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 574/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/03/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La Sabrorazi srl propose opposizione ad alcuni decreti ingiuntivi emessi, a favore della Edilstrade Vigani, per il pagamento delle opere di urbanizzazione eseguite per conto di un Consorzio di lottizzazione, di cui la Sabrorazi faceva parte. Il Tribunale di Bergamo l’ha accolta, ritenendo che il vincolo contrattuale ricadesse esclusivamente sulle (tre) imprese consorziate che avevano stipulato sia la convenzione di lottizzazione con il Comune di Castelli Calepio in data 3 maggio 1989 sia il contratto di appalto con la Edilstrade e non sulle altre imprese che, come la Sabrorazi, avevano stipulato solo la convenzione di lottizzazione con il Comune.

2.- Il gravame della Edilstrade Vigani è stato accolto dalla Corte d’appello di Brescia, con sentenza in data 19 maggio 2011, la quale ha ritenuto che il contratto di appalto con la Edilstrade, benchè stipulato da altri lottizzanti, fosse vincolante anche nei confronti della Sabrorazi, sebbene questa non l’avesse sottoscritto ma il cui nome era stato speso dalle imprese che avevano commissionato l’appalto, in forza di un mandato con rappresentanza conferito dalle altre lottizzanti che avevano sottoscritto la convenzione (e, quindi, anche dalla Sabrorazi).

3.- Avverso questa sentenza la Sabrorazi ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui si è opposta la Edilstrade.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la Sabrorazi ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 645 e 653 c.p.c., per avere giudicato sull’appello di Edilstrade che aveva un oggetto inesistente ed era quindi inammissibile, in quanto mirava alla conferma di decreti ingiuntivi ormai revocati dal Tribunale.

1.1.- Il motivo è manifestamente infondato.

E’ sufficiente considerare che la questione della fondatezza della domanda monitoria di Edilstrade, una volta impugnata la sentenza del Tribunale che aveva accolto l’opposizione di Sabrorazi, era sub iudice ed era quindi del tutto aperta la questione della legittimità o meno dell’emissione del decreto ingiuntivo e della spettanza della pretesa creditoria azionata, definibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che decideva in via definitiva sull’opposizione.

2.- Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 1150 del 1942, L. n. 765 del 1967, L. n. 10 del 1977 e L. n. 241 del 1990, per avere interpretato la clausola n. 5 della convenzione del 3 maggio 1989 come costitutiva di un rapporto obbligatorio tra le parti lottizzanti che l’avevano sottoscritta ed i terzi, qual era la Edilstrade, appaltatrice delle opere di urbanizzazione, mentre si trattava di una convenzione d’ufficio di diritto pubblico, che non poteva essere fonte di obbligazioni nei confronti dei terzi, ma vincolante solo per i lottizzanti e l’Amministrazione pubblica.

2.1.- Il motivo è inammissibile per diverse ragioni.

In primo luogo, perchè si limita a denunciare la violazione di una pluralità di leggi disparate, senza una trattazione puntuale, per ciascuna di esse, delle specifiche argomentazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, che si assumono contrastanti con le norme regolatrici della fattispecie e delle ragioni dell’asserito contrasto (v., tra le tante, Cass. n. n. 635/2015).

In secondo luogo, perchè la questione della tipologia della convenzionale (“pubblica” o “ad iniziativa di parte”), non solo non risulta che sia stata trattata nel giudizio di merito e la sua introduzione nel giudizio di legittimità non sarebbe consentita, implicando accertamenti di fatto che non possono essere compiuti in sede di legittimità, ma neppure è agevole comprendere quale rilevanza dovrebbe avere nel caso concreto.

Infatti, come rilevato da questa Corte in un precedente specifico e condivisibile relativo ad una fattispecie analoga (Cass. n. 6925/2016), la sentenza impugnata non ha sostenuto che la convenzione di lottizzazione costituisse fonte diretta di obblighi nei confronti di parti diverse dalle lottizzanti, ma ha sottolineato il collegamento di essa con il contratto di appalto, nel senso che la convenzione conteneva un mandato, conferito da tutte le imprese lottizzanti (tra le quali la Sabrorazi) ad alcune di esse, a selezionare l’impresa appaltatrice ed a stipulare il contratto di appalto, poi sottoscritto anche in nome della Sabrorazi.

3.- Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1704, 1387, 1388 e 1392 c.c., per avere ravvisato nella citata convenzione l’esistenza di un mandato con rappresentanza conferito dalle parti lottizzanti a quelle tra di esse che avevano stipulato il contratto di appalto con l’impresa Edilstrade; in tal modo, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che, essendo il contratto di appalto a forma scritta (ad substantiam), anche la procura avrebbe dovuto essere conferita, a pena di nullità, in forma scritta, in maniera inequivoca ed essere allegata al contratto cui accedeva mediante espressa spendita del nome del rappresentato.

3.1.- Il motivo non coglie nè censura la ratio decidendi con la quale la sentenza impugnata ha evidenziato che il contratto di appalto con Edilstrade era stato sottoscritto dalle committenti-lottizzanti anche in nome delle altre lottizzanti, tra le quali la Sabrorazi.

Tale ultima circostanza consente di superare in radice il rilievo, implicitamente e infondatamente svolto nel motivo, secondo cui si tratterebbe di un contratto di appalto ad substantiam, che si assume vincolante solo nei confronti delle parti che lo abbiano direttamente sottoscritto e, quindi, non nei confronti della Sabrorazi.

Infatti, in primo luogo, non è utile il riferimento alla sentenza della Corte di giustizia n. 399 del 12 luglio 2001, che ha definito come “appalto pubblico di lavori” quello avente ad oggetto la realizzazione di opere di urbanizzazione anche da parte di soggetti formalmente privati, non avendo la ricorrente nemmeno allegato la pertinenza nella fattispecie del suddetto principio, applicabile soltanto agli appalti il cui importo risulti uguale o superiore all’elevata soglia fissata dall’art. 6, n. 1, della direttiva n. 93/37/Cee.

In secondo luogo, la contemplatio domini non è incompatibile con i contratti a forma scritta – quale si assume che fosse il contratto di appalto con Edilstrade – esigendosi solo un particolare rigore nell’accertamento in concreto della spendita del nome del rappresentato (Cass. n. 3364/2010), seppure senza necessità di formule sacramentali (Cass. n. 17346/2009): la relativa indagine, involgendo accertamenti di fatto, è devoluta al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità quando, come nella specie, adeguatamente motivate, avendo la Corte bresciana puntualmente evidenziato, come si è già rilevato, che la spendita del nome della Sabrorazi risultava dallo stesso documento contrattuale (nelle premesse del contratto).

4.- In conclusione, il ricorso è rigettato.

PQM

5.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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