Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12542 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33801-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1167/28/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il

10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 1167/28/2019, depositata il 10 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile l’appello dello stesso ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Taranto, che aveva accolto il ricorso della contribuente C.B. contro l’avviso d’accertamento emesso, per l’anno d’imposta 2003, in materia di Irpef.

La contribuente non si è costituita.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, perchè non notificato all’intimata.

Risulta infatti dalla documentazione allegata al ricorso che quest’ultimo, benchè tempestivamente spedito per la notificazione, eseguita a mezzo posta, non venne ricevuto dalla destinataria C.B., in via Triremi, n. 3, di Taranto, luogo di residenza anagrafica dell’intimata, come risultante dalla comunicazione fatta all’Agenzia delle entrate dal Servizio anagrafe del Comune di Taranto in data 29/10/2019, ovvero in epoca anteriore al primo tentativo di notifica.

A tale indirizzo la C. era risultata “irreperibile”, per come attestato dall’ufficiale postale sull’avviso di ricevimento prodotto in atti, il quale però non ha completato la procedura di notificazione omettendo le formalità prescritte dalla L. n. 890 del 1982, art. 8.

Risulta, altresì, che l’Avvocatura dello Stato non ha ripreso con immediatezza la procedura di notificazione del ricorso ma vi ha provveduto soltanto in data 20/02/2020, ricorrendo all’ufficiale giudiziario della Corte di appello di Taranto che ha restituito il plico attestando, in data 21/02/2020, di non aver potuto notificare l’atto “in quanto l’appartamento è completamente vuoto, in fase di ristrutturazione”, che “Da informazioni assunte sul luogo è stato venduto ad altre persone”. Anche in questo caso, però, non è stata completata la procedura di notificazione essendo state nuovamente omesse le formalità prescritte dall’art. 143 c.p.c..

Appare allora evidente che la ricorrente non solo non ha provveduto a notificare l’atto giudiziario alla destinataria, ma, dopo la prima notifica non andata a buon fine, neppure ha ripreso con immediatezza la procedura di notificazione dell’atto, che pure non si era regolarmente completata.

A tale ultimo riguardo deve ricordarsi il principio giurisprudenziale in base al quale, “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”, nella specie neppure dedotte (principio affermato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni semplici, tra cui Cass. n. 20700 del 2018).

Orbene, nel caso in esame il termine (di 30 giorni) indicato nella sopra citata pronuncia del Supremo consesso, tra la prima notificazione (conclusasi negativamente in data 20/11/2019) e la seconda (richiesta in data 20/02/2020 e conclusasi negativamente il 21/02/2020), è stato ampiamente superato, sicchè il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per omessa notifica all’intimata.

Resta quindi precluso ogni esame del motivo di ricorso.

2. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell’intimata. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA