Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12541 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 18/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.18/05/2017),  n. 12541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24183/2013 proposto da:

M.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, Via Cipro n.46, presso l’avvocato Noschese Giovanni, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commercio e Finanza S.p.a. Leasing e Factoring – CFLF S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Germanico n.92, presso l’avvocato Di Palo

Luca, rappresentata e difesa dall’avvocato Frasca Francesco Saverio,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sud S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte n.39,

presso l’avvocato Varì Pasquale, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Curatela del Fallimento di M.D., titolare dell’omonima

ditta individuale, in persona del curatore dott. C.P.,

domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

Costantino Montesanto, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 26/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale SOLDI ANNA MARIA che conclude per il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Salerno, con sentenza depositata il 25 marzo 2013, accoglieva il ricorso proposto da Commercio e Finanza Leasing e Factoring s.p.a. e dichiarava il fallimento della ditta individuale M.D., ritenendo che l’insolvenza dell’impresa emergesse dall’impiego, nel ciclo economico della stessa, “di quattro milioni di euro, tre erariali e uno del creditore procedente”, oltre che dalla mancata restituzione di beni altrui, acquisti in leasing e per i quali era stata pronunciata ingiunzione.

2. – Contro tale sentenza era proposto reclamo da M..

Nel contradditorio con la curatela fallimentare, Commercio e Finanza ed Equitalia Sud s.p.a., che si costituivano in giudizio, la Corte di appello di Salerno, con sentenza pubblicata il 26 agosto 2013, respingeva il reclamo.

3. – Ricorre per cassazione contro tale pronuncia lo stesso M., la cui impugnazione si basa su quattro motivi. Resistono con controricorso la curatela del Fallimento, Commercio e Finanza e Equitalia Sud. Il pubblico ministero ha presentato le proprie conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., lamentando la carenza di legittimazione ad agire della società Commercio e Finanza. Rileva il ricorrente che il 7 agosto 2008 quest’ultima società aveva ceduto pro soluto alla società Zephyros tutti i crediti per capitale, interessi, accessori, spese e danni derivanti dai contratti di leasing che alla data del 15 ottobre 2009 presentavano determinate caratteristiche, riscontrabili nel contratto concluso con M.. Osserva, pertanto, che Commercio e Finanza non aveva la legittimazione a domandare la pronuncia del decreto ingiuntivo in quanto alla data del deposito del ricorso non era titolare del credito e non era pertanto legittimata-a richiedere il fallimento.

2. – Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. fall.. La censura, che si collega alla precedente, è incentrata sul rilievo per cui, “poichè nel procedimento pre-fallimentare, l’unico e solo creditore (rectius: presunto tale) era la Commercio e Finanza s.p.a. Leasing e Factoring (…), deriva che venendo a mancare il creditore il fallimento non poteva essere dichiarato”.

2.1. – I due motivi possono esaminarsi congiuntamente e non sono fondati.

Rileva, in proposito, che il decreto ingiuntivo ottenuto da Commercio e Finanza nel 2010 per la restituzione dei dieci veicoli concessi in leasing non sia stato opposto, sicchè su di esso è caduto il giudicato. Poichè il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione (Cass. 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628), deve escludersi che in questa sede possa dibattersi del trasferimento della posizione creditoria che il ricorrente assume essersi prodotto prima della pronuncia del decreto ingiuntivo.

3. – Con il terzo mezzo è lamentata violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. fall., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti. L’istante oppone, in sintesi, che da un consulenza di parte depositata unitamente al ricorso si rilevava che la società finanziatrice fin dal 2008 aveva praticato tassi eccedenti la soglia usuraria. Aggiunge, in proposito, che la Corte aveva errato nel ritenere che si fosse formato il giudicato sulle somme portate dàl decreto ingiuntivo.

3.1. – Il motivo è palesemente inammissibile.

Esso ha ad oggetto una questione che, ancorchè rilevabile d’ufficio, imporrebbe nuove indagini di fatto. Va ricordato, in proposito, che in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorchè rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle ipotesi previste dall’art. 372 c.p.c., tra le quali rientra la nullità della sentenza, purchè il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altra nullità relativa al procedimento (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443; Cass. 5 maggio 2006, n. 10319).

4. – Il quarto ed ultimo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. fall., oltre che per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Rileva il ricorrente che, con riguardo al credito documentato dalle cartelle esattoriali, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare se esso si fosse prescritto, nonchè valutare se rispondesse al vero l’affermazione della parte reclamante, secondo cui nulla era più dovuto ad Equitalia a seguito del pagamento posto in atto L. n. 289 del 2002, ex art. 12 per la somma complessiva di Euro 51.893,00. Deduce, altresì, che il giudice distrettuale non aveva valutato, nonostante il reclamante l’avesse dedotto e documentato, che esso ricorrente aveva impugnato le cartelle esattoriali avanti alla Commissione tributaria.

4.1. – Nemmeno sul punto la sentenza merita cassazione.

La deduzione afferente il pagamento è carente di autosufficienza e non consente alla Corte di ricavare dal ricorso la decisività della richiamata risultanza documentale, avendo il ricorrente mancato di trascriverne il contenuto (sul punto, ad es.: Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48)

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento all’eccezione di prescrizione.

Quanto al dato dell’impugnazione delle suddette cartelle, il motivo non coglie, all’evidenza, la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa non ha infatti negato il ricorso, da parte di M., alla Commissione tributaria: ha osservato, piuttosto, che “solo la dimostrazione dello sgravio dei ruoli da parte degli enti creditori ovvero dell’annullamento delle cartelle in sede giurisdizionale avrebbe (…) potuto contrastare le risultanze dell’informativa dell’agente della riscossione al tribunale ed eventualmente consentire una diversa valutazione della condizione dell’impresa ai fini della dichiarazione di fallimento”. In tal modo, la Corte distrettuale ha ritenuto che la predetta informativa fornisse sufficienti elementi per ritenere esistente l’esposizione debitoria di M.D. nei confronti dell’erario. Ora, non solo la predetta affermazione del giudice distrettuale non è attaccata da specifica censura, ma essa risulta corretta, posto che ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all’accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena (Cass. 14 marzo 2016, n. 5001).

5. – Il ricorso va dunque respinto.

6. – Per le spese di giudizio di legittimità deve farsi applicazione del principio di soccombenza.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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