Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12541 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 17/06/2016), n.12541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

R.G.S., elettivamente domiciliato in Roma, via

Salaria 320, presso lo studio dell’avv. Francesco Cappellini,

rappresentato e difeso dall’avv. Mario Bovecchi per delega in calce

al ricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative

al processo al fax n. 0584/783333 e alla p.e.c.

mario.bovecchi.pec.avvocatilucca.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

S.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 82/2013 della Corte di appello di Genova,

emessa il 20 giugno 2013 e depositata il 10 luglio 2013, n. R.G.

142/2013;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che in data 25 gennaio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

Rilevato che:

1. Z1 Tribunale di Massa, con sentenza dell’8 febbraio 2013, ha dichiarato la separazione dei coniugi R.G.S. e S.R., ha dichiarato l’addebito della separazione a carico del R., cui ha imposto un assegno di mantenimento di 3.000 Euro mensili e la condanna alle spese del giudizio.

2. Ha proposto appello R. investendo le statuizioni relative all’addebito, alla misura eccessiva dell’assegno e alla condanna alle spese processuali.

3. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 82/13 del 20 giugno – 10 luglio 2013, ha confermato la pronuncia di addebito con riferimento al comportamento violento e maltrattante del R. nel corso del matrimonio, ha rideterminato l’assegno di mantenimento in 1.500 Euro mensili in considerazione delle condizioni economiche del R. che non consentono una misura dell’assegno come quella statuita in primo grado. Ha compensato per 1/3 le spese del primo grado e per 2/3 quelle del secondo grado ponendo la quota residua a carico del R..

4. Ricorre per cassazione R.G.S. affidandosi a due motivi di impugnazione: a) violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, artt. 151 e 2697 c.c. relativamente alla conferma della pronuncia di addebito; b) violazione dell’art. 156 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c. relativamente alla misura dell’assegno che secondo il ricorrente comporterebbe il godimento da parte della S. di un reddito sensibilmente superiore a quello che rimarrebbe al ricorrente dopo la decurtazione di 1.500 Euro mensili.

5. Non svolge difese S.R..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

6. Con il primo motivo di ricorso si contesta la pronuncia sull’addebito che è stata emessa in seguito alle deposizioni testimoniali che attestano, secondo la valutazione della Corte di appello, un comportamento violento e maltrattante da parte del R. nei confronti della moglie la quale si sarà pure indotta alla separazione tardivamente e sotto la spinta dei figli ma ha fatto ciò dopo aver tentato di salvare il matrimonio nel corso dei lunghi anni in cui è durato fino a che ha ritenuto di non poter più sopportare aggressioni fisiche e morali e infedeltà da parte del marito.

7. Anche il secondo motivo è inammissibile per la generica prospettazione della violazione di legge che sottende in realtà una richiesta di riesame nel merito della situazione economica delle parti. E’ comunque infondato perchè la Corte di appello ha dato atto nella sua motivazione non solo dei redditi percepiti pacificamente dalle parti ma anche del patrimonio finanziario e immobiliare del R. e anche in questa prospettiva ha liquidato la misura dell’assegno.

S. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

La Corte vista la relazione sopra riportata che condivide;

letta la memoria difensiva del ricorrente;

rilevato che il ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso effettuata a mezzo posta;

ritenuto che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit.

D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA