Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12541 del 04/06/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 12541 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 13823-2009 proposto da:
D’ALTERIO

PASQUALE

(c.f.

DLTPQL72L10E054E),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORDINI 14,
presso l’avvocato EUGENIO GIANALBERTO TRAMONTI,

Data pubblicazione: 04/06/2014

rappresentato e difeso dall’avvocato DE MARTINO
VALERIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2014

contro

784

EDILCARDUCCI S.R.L.;
– intimata –

1

avverso la sentenza n.

434/2009 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 04/04/2014 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

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Svolgimento del processo
Con lodo 16/2/2007, veniva condannata Edilcarducci s.r.l.
al pagamento di euro 17849,99 a titolo di corrispettivo
per il contratto di subappalto a favore di D’Alterio

Pasquale, e questi veniva condannato al pagamento alla
Edilcarducci di euro 40800,00, per risarcimento danni per
la ritardata esecuzione dei lavori, compensandosi le
spese difensive e ponendosi a carico delle parti per la
metà ciascuna il compenso degli arbitri.
Il D’Alterio impugnava il lodo, chiedendo venisse
dichiarato parzialmente nullo, in relazione alla condanna
al pagamento delle penali, al mancato riconoscimento di
crediti per i contratti di subappalto del 5/1/95 e
4/9/95, e per la mancata pronuncia sulla richiesta di
risarcimento dei danni per l’istanza di fallimento
subita.
Edilcarducci si costituiva, contestava la fondatezza
dell’avversaria impugnazione ed a sua volta proponeva
impugnazione per nullità parziale del lodo, in relazione
alla condanna subita, ed al capo di pronuncia sulle spese
di difesa e per la ripartizione del compenso degli
arbitri.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 3-31 marzo
2009, ha respinto sia l’impugnazione principale che
l’incidentale e compensato tra le parti le spese.
3

La Corte del merito ha escluso la violazione di legge e
l’errore argomentativo degli Arbitri nella verifica del
ritardo colpevole a carico del D’Alterio, così pervenendo
con tipico accertamento di merito alla quantificazione
del danno da ritardo; ed ha ritenuto priva di pregio la

censura relativa alla mancata ammissione di consulenza
tecnica.
Quanto alla doglianza relativa all’omessa pronuncia sul
danno conseguente all’istanza di fallimento, la Corte ha
osservato che gli Arbitri si erano espressi sul punto,
concludendo per il rigetto per la carenza documentale, la
mancanza del nesso causale ed infine per l’estraneità
alla clausola compromissoria.
Ricorre avverso detta sentenza il D’Alterio, con ricorso
affidato a cinque motivi.
Edilcarducci non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1.1.- I cinque motivi del ricorso sono formulati quali
censure ex art.360 n.5 c.p.c., sotto il profilo della
carente e contraddittoria motivazione sulla valutazione
del ritardo, stante il principio della rifissazione del
termine affinchè possa applicarsi la penale per il
ritardo, avuto riguardo alle nuove opere commissionate
al D’Alterio; per avere la Corte del merito valutato
documenti contestati; per la mancata ammissione della
consulenza tecnica; per avere la Corte fiorentina
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ritenuto irrilevante la doglianza della parte in ordine
alla valutazione degli Arbitri del pagamento della
fattura n.22 del 23711/95 relativa al subappalto del
4/9/95; per avere gli Arbitri prima negato la prova e poi
ritenuto non provato il nesso causale tra l’istanza di

2.1.- Tutti i motivi

di

fallimento ed il danno morale.
ricorso sono inammissibili, in

quanto carenti dei necessari momenti di sintesi.
Il ricorso è infatti soggetto al disposto di cui
all’art.366 bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. 40/2006,
art.6, abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009, dalla
1. 69/2009, art. 47, ed applicabile ai ricorsi proposti
avverso sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 ed il 4
luglio 2009 (art. 58,5 ° comma, 1.69/2009) e quindi anche
nella specie, atteso che la sentenza impugnata è stata
pubblicata il 31 marzo 2009.
Orbene, come affermato nella pronuncia 1747/2011, questa
Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale
formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. – e’ fermissima nel
ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso
previsto dall’art. 360 c.p.c. n. 5 allorche’, cioe’, il
ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un
vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun
motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al
quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria,
5

ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la renda inidonea a giustificare la
• decisione: cio’ importa in particolare che la relativa
censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del
quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i

di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilita’ (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., l
ottobre 2007, n. 20603).
Al riguardo, ancora, e’ incontroverso che non e’
sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del
motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo,
atteso che e’ indispensabile che sia indicato in una
parte, del motivo stesso, che si presenti a cio’
specificamente e riassuntivamente destinata, e che
consenta al giudice di valutare immediatamente
l’ammissibilita’ del ricorso (in termini, tra le tante,
le pronunce 8897/2008, 8555/2010, 5794/2010).
3.1.- Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; non
si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituita
l’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 4 aprile 2014
Il Presidente

limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede

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