Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12540 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/05/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14644-2009 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’

DI BRUNO 52, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO ZACCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MALTESE SALVATORE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 568/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 22.10.2002 G.M. chiedeva al tribunale di Modica di condannare l’Inps alla corresponsione della pensione di inabilità o in subordine dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984. Nella resistenza del convenuto il Tribunale, disposta una CTU, condannava l’Inps alla corresponsione dell’assegno di invalidità a decorrere dal 15.3.2004. A seguito di impugnazione dell’Inps, la Corte di Appello di Catania, disposto il rinnovo della CTU, con sentenza depositata il 10.6.2008, rigettava la domanda dell’assicurato.

Avverso detta sentenza il sig. G. ha proposto ricorso con due motivi con i quali ha denunciato: a) omessa ed insufficiente motivazione, per avere il giudice di appello aderito alle conclusioni della CTU espletata in secondo grado senza tener conto del carattere usurante dell’attività di muratore svolta dal periziato; b) violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1 per non aver tenuto conto dell’età del soggetto e del carattere usurante dell’attività dallo stesso svolta.

L’Inps ha resistito con controricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Premesso che il CTU ha certamente tenuto conto sia dell’età che della natura dell’attività lavorativa esercitata dal periziato, trattandosi di notizie fornite dallo stesso periziato in sede di anamnesi, si rammenta che questa Corte ha ripetutamente affermato che nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da patologie dell’assicurato, l’apprezzamento del giudice di merito sui risultati dell’indagine svolta dal CTU, nonchè la valutazione in ordine alla obbiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità ed alla loro incidenza sulla capacità lavorativa, costituisce tipico accertamento in fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (cfr. Cass. n. 8654/2008, n. 19661/2006, n. 14849/2004); pertanto, qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, perchè sussista un vizio di motivazione della sentenza di merito, censurabile in sede di legittimità, è necessario che il ricorrente lamentai l’esistenza di errori consistenti in carenze o deficienze diagnostiche, o in una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medica, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali e diagnostiche dai quali non si possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente fa pura e semplice contrapposizione di una difforme valutazione dell’entità e dell’incidenza del dato patologico; ne consegue che al di fuori di tale ambito le censure di difetto di motivazione costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che sorregge la decisione e si traducono in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 7341/2004, 15796/2004, n. 5065/2008, n. 8654/2008, n. 9988/2009).

Nella specie alla valutazione del consulente tecnico d’ufficio recepita dal giudice di appello, il ricorrente non ha contrapposto alcuna specifica carenza o deficienza diagnostica o errore scientifico dell’elaborato peritale condiviso dalla corte territoriale.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Nulla per le spese di questo giudizio a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA