Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12540 del 18/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 18/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.18/05/2017),  n. 12540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. ANIELLO Roberto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9876/2011 proposto da:

Cometal S.p.a. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Farnese

n.101, presso l’avvocato Beccia Marco, rappresentata e difesa

dall’avvocato Serra Umberto, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Bononia Contractors S.r.l. in Amministrazione Straordinaria (c.f.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n.180, presso

l’avvocato Braschi Francesco Luigi, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Costa Rossella, Fanzini Giancarlo, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato l’8 settembre 2000 Bononia Contractors s.r.l. in amministrazione straordinaria – società appartenente al gruppo Fochi, dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Bologna del 5 agosto 1995 e assoggettata anch’essa a procedura di amministrazione straordinaria – conveniva in giudizio Cometal s.p.a. chiedendo che fossero dichiarati inefficaci e revocati, ai sensi dell’art. 67, comma 2, L. fali., alcuni pagamenti effettuati in periodo sospetto in favore della convenuta per il complessivo importo di Lire 1.174.756.696.

Cometal si costituiva in giudizio contestando la sussistenza del presupposto soggettivo dell’azione revocatoria e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Bologna revocava tutti i pagamenti oggetto di causa e conseguentemente condannava la convenuta a corrispondere all’amministrazione straordinaria la complessiva somma di Euro 606.711,21, oltre interessi.

2. – Avverso la sentenza proponeva appello Cometal; l’appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

La Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 7 gennaio 2011, respingeva il gravame.

3. – Ricorre per cassazione contro tale pronuncia Cometal: la sua impugnazione si basa su due motivi. Resistè con controricorso l’amministrazione straordinaria di Bononia Contractors, che ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo lamenta l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., delle disposizioni di cui al D.L. n. 35 del 2005, art. 2, commi 1 e 2 convertito in L. n. 80 del 2005, e dell’art. 67 L. fall., nel testo precedente le modifiche apportate col detto decreto legge. Le disposizioni poste a confronto ai fini del giudizio di non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità trovano collocazione nelle due differenti versioni dell’art. 67 L. fall.: quella anteriore alla legge di riforma, che prevede, al comma 2, la revoca dei pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili compiuti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, e quella introdotta nel 2005, che prevede la revoca dei pagamenti che siano compiuti entro sei mesi prima della dichiarazione di fallimento (art. 67, comma 2), stabilendo, peraltro, che non siano soggetti all’azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso: così l’art. 67, comma 3, lett. a). Osserva la ricorrente che le situazioni disciplinate dèi due testi normativi sono identiche come identici sono gli obiettivi che aveva perseguito il legislatore in entrambe le norme; non sarebbe invece dato di rilevare alcun motivo che possa giustificare la disparità di trattamento, dipendente, in via esclusiva, dalla data di apertura della procedura concorsuale. Rileva altresì che la nuova legge, nel caso in esame, regola l’intera materia già disciplinata dalla legge anteriore, sicchè appare del tutto illogica la limitazione temporale cui è soggetta l’applicazione delle nuove norme in tema di revocatoria fallimentare. Il legislatore, secondo l’istante, per un verso ha inteso innovare con la massima celerità e urgenza, attraverso lo strumento del decreto-legge, la materia della revocatoria fallimentare, e dall’altro, contraddittoriamente, ha limitato l’applicazione dei principi introdotti alle sole procedure concorsuali aperte in data successiva rispetto alla pubblicazione del decreto.

1.1. – La censura va disattesa.

La questione di costituzionalità basata sulla asserita non ragionevole disparità di trattamento che si sarebbe attuata tra gli atti soggetti a revocatoria disciplinati dalle due diverse versioni dell’art. 67 L. fall. (quella originaria e quella introdotta col D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005) sconta, anzitutto, la mancata considerazione del principio, ampiamente consolidato nella giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui l’applicazione di un trattamento differenziato alle medesime fattispecie, ma in momenti diversi, non contrasta di per sè con il principio di uguaglianza poichè il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (Corte cost., sent. n. 254 del 13 novembre 2014; Corte cost., ord. n. 25 del 16 febbraio 2012; Corte cost., ord. n. 241 del 21 luglio 2011).

Con specifico riguardo al tema che qui interessa è opportuno rammentare, poi, come questa stessa Corte abbia rilevato che l’inapplicabilità delle esenzioni dalla revocatoria fallimentare previste dall’art. 67 L. fall., comma 3 – come modificato dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 1, (poi convertito nella L. n. 80 del 2005) – alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto (ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.L. cit.) manifestamente non contrasti con il principio costituzionale di uguaglianza, trattandosi di scelta legislativa che incide in modo identico per tutti i rapporti sorti dopo la riforma, quale voluta dal legislatore alla stregua di una diversa valutazione pur sempre consentita dalla Costituzione (Cass. 8 marzo 2007, n. 5346). In termini più generali, è stato osservato che l’identità delle situazioni che si assumono trattate in modo difforme non va considerata sotto il solo profilo della contemporaneità degli atti revocandi, ma va integrata dalla loro inerenza alle procedure di insolvenza, essendone elemento costitutivo la insolvenza in quel modo databile; sicchè si è precisato – l’àhalogia viene meno ove, pur trovando la medesima collocazione temporale, alcuni atti siano stati compiuti da un’impresa dichiarata insolvente, in base a regole di diritto vigenti all’atto della dichiarazione, e altri invece provengano da imprese la cui dichiarazione di fallimento sia regolata da una normativa successiva, per essere intervenuta nel vigore di essa: in tal caso la diversità della disciplina trova fondamento nella successione delle leggi e nel principio di irretroattività della nuova norma (art. 11 preleggi) e la diversità della fattispecie, che non è costituita soltanto dall’atto di cui si chieda l’inefficacia, ma anche dal procedimento con il quale si collega, esclude qualunque dubbio sulla disparità di trattamento (Cass. 5 marzo 2008, n. 5962). Più di recente ancora, la Corte di legittimità ha precisato, con specifico riguardo all’esenzione da revocatoria fallimentare delle rimesse su conto corrente bancario ex art. 67, comma 3, lett. b), L. fall., come novellato, che la inapplicabilità di esse alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 35 del 2005 non contrasta col principio costituzionale di ragionevolezza, avendo il legislatore tutelato l’affidamento riposto dai creditori concorsuali nella ricostruzione del patrimonio del fallito in base alle regole vigenti al tempo della dichiarazione di fallimento, riservando il mutamento in peius delle aspettative di reintegrazione derivante dall’esercizio delle azioni revocatorie ai creditori dei fallimenti aperti successivamente all’entrata in vigore della riforma (Cass. 8 giugno 2012, n. 9375).

In conclusione, la scelta di non estendere la nuova disciplina alle procedure introdotte nel periodo anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 35 del 2005 non può considerarsi produttiva di una irragionevole disparità di trattamento, ma costituisce espressione della comune discrezionalità legislativa.

2. – Il secondo mezzo denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio. La Corte di merito – spiega la ricorrente – aveva supposto, sulla base dei rapporti commerciali dell’odierna ricorrente con altre società del gruppo Fochi, che la stessa Cometal fosse a conoscenza dell’appartenenza di Bononia Cotractors al gruppo in questione, onde poteva attribuirsi rilievo, come elemento confermativo della scientia decoctionis, alle notizie di stampa relative alla crisi del gruppo stesso. Rileva l’istante che l’autonomia patrimoniale della società che faccia parte di un gruppo di imprese non esclude la possibilità che la conoscenza dello stato di insolvenza delle società del gruppo stesso, o di una loro consistente parte, abbia contribuito con altri elementi indiziari a formare, nel terzo, la consapevolezza dello stato di decozione della società che ha compiuto l’atto revocando: tuttavia perchè tale presunzione possa operare è richiesta la prova che il creditore percettore del pagamento abbia, o possa presumibilmente avere, una piena conoscenza della vita finanziaria della società controllata e delle altre società facenti parte del medesimo gruppo, nonchè adeguata cognizione degli effettivi rapporti, sul piano decisionale e operativo intercorrenti tra tutte le società interessate. Di contro, non vi era prova, in giudizio, nè della creazione, tra le varie società del gruppo, di un’unica struttura imprenditoriale, con direzione e patrimoni unitari destinati al conseguimento di una finalità comune, nè della conoscenza, da parte della società convenuta in revocatoria, dell’esistenza del gruppo, dell’appartenenza della società di poi fallita ad esso, dell’insolvenza della capogruppo e del fatto che la crisi di quest’ultima avesse influenzato le sorti di Bononia.

2.1. – Il motivo non ha fondamento.

La sentenza impugnata, ricava la scientia decoctionis da plurime circostanze, alcune delle quali strettamente attinenti al rapporto intercorso tra Cometal e Bononia: l’invito, da parte della prima alla seconda, a predisporre un “piano preciso e inderogabile

di rientro”, pena la sospensione dei lavori (dato, questo, che la Corte di merito ritiene indicativo della sfiducia dell’odierna ricorrente nei confronti della controparte e della chiara percezione, da parte di essa, di una situazione di irreversibile incapacità della committente di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni); la sospensione del montaggio della carpenteria metallica fornita e il rilascio del cantiere da parte di Bononia; la richiesta nei confronti di quest’ultima, da parte di Cometal, di un decreto ingiuntivo per Lire 384.594.652, ottenuto attraverso un ricorso in cui era prospettato che sussisteva un gravissimo ritardo per il soddisfacimento del credito in quanto la società debitrice “risultava gravata di debiti per oltre 2.000.000.000 di Lire a fronte di un credito residuo nei confronti della committente principale di circa 300.000.000 di Lire”.

A tali argomenti la Corte distrettuale ne aggiunge; altri, specificamente afferenti ai rapporti tra Bononia e il Gruppo Fochi. Precisa, al riguardo, che Cometal era società di dimensioni non modeste e dotata quindi di un’organizzazione amministrativa in grado di monitorare la situazione di un cliente importante, quale Bononia Contractors; rileva che l’odierna ricorrente operava nello stesso ambito territoriale delle principali società del gruppo Fochi e aveva inoltre rapporti commerciali anche con altre società del medesimo gruppo, e in particolare con la Filippo Fochi Energia s.r.l., nei cui confronti aveva richiesto l’emissione di un decreto ingiuntivo. Secondo il giudice distrettuale era quindi ragionevole ritenere che Cometal sapesse che la sua controparte apparteneva al gruppo in questione, tanto più che la composizione della compagine sociale poteva essere verificata mediante semplice visura camerale: dal che il rilievo attribuito alle notizie di stampa relative alla crisi del gruppo.

Questo impianto motivazionale si sottrae a censura.

Potrebbe osservarsi che appaia corretta, in linea di principio, la deduzione di elementi di prova circa la conoscenza da parte di Cometal, dello stato di insolvenza di Bononia dai rapporti di quest’ultima col gruppo Fochi. Infatti, in caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria di una società appartenente ad un gruppo, qualora il commissario straordinario agisca-; ai sensi dell’art. 67, comma 2, L. fall., per la revoca dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati dalla società in favore di un soggetto estraneo al gruppo stesso, la prova della scientia decoctionis può essere desunta, in via presuntiva, anche dallo stato d’insolvenza in cui versa l’intero gruppo od una sua consistente parte, potendo tale elemento di natura indiziaria, in concorso con altri, formare nel terzo il convincimento dello stato di decozione della società autrice dell’atto oggetto della predetta azione; nè tale conclusione è esclusa dal principio per cui la distinta personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale di cui restano dotate le società, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di collegamento o controllo, comporta che l’accertamento dello stato di insolvenza necessario per sottoporre ciascuna di essa ad amministrazione straordinaria debba essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica di ogni singola società (Cass. 19 maggio 2011, n. 11059; in senso conforme: Cass. 2 maggio 2006, n. 10115; Cass. 3 giugno 1995, n. 6285).

Ai fini dello scrutinio del motivo assume però rilievo assorbente un’altra considerazione. La censura si dirige infatti verso i soli passaggi motivazionali che interessano i rapporti di gruppo, nel mentre la Corte di appello – come si è visto – ha ricavato la consapevolezza della situazione di insolvenza di Bononia anche da altri elementi, relativi all’esecuzione del contratto in cui si inscrivono i pagamenti oggetto di revocatoria. La Corte territoriale ha anzi precisato che tali elementi consentivano di affermare la scientia decoctionis “indipendentemente da quanto si osserverà in ordine alla valenza probatoria delle notizie relative alla situazione del gruppo Fochi” (sentenza impugnata pag. 13). Con il che è evidente che la censura difetti di decisività. Infatti, per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza-; se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza (per tutte: Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass. 28 giugno 2006, n. 14973). Tale causalità nella fattispecie difetta, visto che è stata la stessa Corte di merito a precisare che tra le complessive risultanze di causa – che ad essa competeva di valutare – quelle che si sono indicate erano di per sè idonee a sorreggere il proprio convincimento.

3. – Il ricorso va dunque respinto.

4. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 Sezione Civile, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA