Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12540 del 17/06/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 12540 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro
Scarabelli Lorenzo,
-intimato –
avverso la sentenza n. 39/12/2009 della Commissione
Tributaria regionale del Piemonte, depositata il
A6792
26/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza dell’11/03/2015 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Mario Capolupo, per
parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia
delle
Entrate
propone
ricorsoper
cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di
Data pubblicazione: 17/06/2015
-g
Scarabelli Lorenzo (che non resiste) avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte
n.
39/12/2009,
depositata
in
data
26/05/2009, con la quale, in controversia
concernente l’impugnazione di una cartella di
pagamento, per IRPEF, relativa, all’anno 2002, ed
emessa, ex art.36 ter DPR 600/1973, per effetto del
mancato riconoscimento dei contributi previdenziali
agricola nell’interesse dell’intimato Scarabelli,
coadiuvante, è stata confermata la decisione di
primo grado, che aveva accolto il ricorso del
contribuentr.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che il diritto di rivalsa, previsto dalla
1.233/1990, per il titolare dell’impresa artigiana
e commerciale, deve essere assicurato, in via
analogica, anche in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali versati da
imprenditori agricoli, con conseguente deducibilità
dell’importo dei contributi anche da parte del
coadiuvante dell’impresa agricola.
Considerato in diritto.
La ricorrente lamenta, con unico motivo, la
violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3
c.p.c., dell’art.10 comma 1 ° lett. e) del TUIR, in
combinato disposto con gli artt.2, coma primo,
1.233/1990, e gli artt.1277 e
sa
c.c. e 14
disposizioni sulla legge in generale, in quanto,
contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., in
generale, l’art. 10 comma l ° lett.c) del TUIR
prevede che la deduzione dei contributi,
previdenziali
ed assistenziali,
versati,
sia
effettuata dal contribuente che ha sostenuto il
relativo peso economico e quindi, non potendo
2
ed assistenziali versati dal titolare dell’impresa
essere riconosciuto, in difetto di previsione
normativa, il diritto di rivalsa sul lavoratore da
parte del titolare dell’impresa agricola, solo su
quest’ultimo grava l’onere e solo a quest’ultimo la
legge riserva la possibilità di portare il costo
sostenuto in deduzione.
La censura è fondata.
Recita l’art.10 del TUIR nel testo vigente
ratione
se non sono deducibili nella determinazione dei
singoli redditi che concorrono a formarlo, i
seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a)
canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui
redditi degli immobili che concorrono a formare
il reddito complessivo, compresi i contributi
ai
consorzi
dipendenza
obbligatori per
di
provvedimenti
amministrazione;
legge
o
in
della pubblica
in ogni caso esclusi i
SODO
contributi agricoli unificati; … e) i contributi
previdenziali ed assistenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge, nonché
quelli versati facoltativamente alla gestione
della
forma
appartenenza,
pensionistica
ivi
compresi
obbligatoria
di
quelli
la
per
ricongiunzione di periodi assicurativi”.
L’art.2 comma 1 0 1.233/1990 prescrive (Versamento
dei contributi) : “/.
Il titolare dell’impresa
artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei
contributi di cui all’art. 1 per sé e per i
coadiutori, salvo diritto di rivalsa”.
Di regola, i contributi pagati a favore dei
relativi enti dagli imprenditori e dagli esercenti
arti e professioni, se corrisposti per conto di
altri, e sempreché la legge preveda l’esercizio del
diritto di rivalsa, sono deducibili dalla persona
3
temporis: “l. Dal reddito complessivo si deducono,
4.
per conto della quale i contributi sono versati.
In
commerciale, il
obbligato
familiare
impresa
caso di
artigiana
o
titolare dell’impresa è quindi
versamento
al
dei
contributi
previdenziali anche per i familiari che collaborano
nell’impresa;
tuttavia,
poiché per legge il
titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori
stessi, questi non può mai dedurli, neppure se di
collaboratori
possono dedurre detti contributi
soltanto
il
se
titolare
dell’impresa
ha
effettivamente esercitato la detta rivalsa.
In base alla lettera e) dell’articolo 10 del Tuir
sono deducibili i contributi previdenziali ed
assistenziali
versati
in
ottemperanza
a
disposizioni di legge, ma la lett.a) della stessa
disposizione esclude espressamente dagli oneri
deducibili i contributi agricoli unificati.
Questa Corte ha già chiarito (Cass.15931/2001;
Cass. 3886/1991), con riguardo alla disciplina
anteriore all’entrata in vigore del d.l. 90/1990,
convertito con mod.
in 1.
165/1990,
che “i
contributi agricoli unificati, pagati dal
contribuente titolare di redditi fondiari, vanno
detratti dall’imponibile ai fini dell’I.R.P.E.F.,
ai sensi e nel vigore dell’art. 10 del
d.P.R. 29
settembre 1973 n. 597, sia nel testo originario,
che in quello introdotto dall’art. 5 della legge 13
aprile 1977 n. 114, e poi riportato nell’art. 10
del d.P.R. 22 dicembre 1.986 n. 917, considerato che
detti contributi integrano erogazioni
assicurative
obbligatorie, che gli stessi non incidono
sulla
determinazione del reddito fondiario (né in sede di
formazione delle tariffe di estimo catastale, ne’
in sede di successivo aggiornamento di esse)”,
4
fatto non ha esercitato la rivalsa, mentre i
mentre l’art. l lett. a) del D.L. 27 aprile 1990 n.
90, convertito con modificazioni in legge 26 giugno
1990 n. 165, che espressamente li ha invece esclusi
dagli oneri deducibili (art.10 lett. b, ora, nel
testo vigente da gennaio 2014, lett.a) Tuir,
vigente a seguito dell’entrata in vigore
1.165/1990: “sono In ogni caso esclusi i contributi
agricoli unificati”), “configura una disposizione
innovativa, applicabile a partire dalla
dichiarazione dei redditi successiva alla sua
entrata in vigore”.
Ora, poiché sono deducibili i soli
previdenziali
ed
assistenziali
“contributi
versati
ottemperanza a disposizioni di legge”
in
e, con
riguardo ai contributi previdenziali ed
assistenziali versati dal titolare dell’azienda
agricola per i propri coadiuvanti, non è previsto
un diritto di rivalsa sul lavoratore, ai sensi
dell’art.2 1.233/1990, deve ritenersi che
l’obbligazione tributaria resti a carico soltanto
del titolare dell’impresa, unico soggetto cui è
riservata dalla legge la possibilità di deduzione.
Per tutto guanto sopra esposto, il ricorso va
accolto, con cassazione della sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetto del ricorso
oposrroo
.. ….4 ,1…5 111.2015
introduttivo del contribuente.
••• •• • n
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo del contribuente; dichiara
integralmente compensate tra le parti le spese
dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, 1’11/03/2015.
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