Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12540 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33615-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE,

(C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

CEREALE ROSARNESE DI O.A. & C. SAS, in persona del

Socio accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA OVIDIO N. 32, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE RIJLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1263/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate e l’L’Agenzia delle Entrate-riscossione, con unico atto, propongono ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 1263/05/2019, depositata il 12 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria- sezione staccata di Reggio Calabria, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, che all’esito del giudizio di primo grado, nel quale si era costituita anche la concessionaria Equitalia E.TR. s.p.a., aveva accolto il ricorso della Cereale rosarnese di O.A. & C. s.a.s. contro la cartella di pagamento emessa a seguito degli avvisi di accertamento emessi, in materia di Iva ed Irap, per l’anno d’imposta 1998 e 1999, divenuti definitivi, a seguito dell’interruzione (dichiarata con ordinanze della CTP del 5 giugno 2006, comunicate alla parte privata il 23 giugno 2006), a causa del decesso del difensore della contribuente, dei relativi giudizi di primo grado contro tali atti impositivi, seguita dai decreti di estinzione dei medesimi giudizi, per la loro mancata riassunzione nel termine di sei mesi cui all’art. 305 c.p.c., pronunciati dalla CTP il 13 maggio 2009.

La CTP aveva infatti ritenuto che la notifica della cartella di pagamento fosse intervenuta dopo la maturazione del termine decadenziale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, lett. c), secondo il quale il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio. La contribuente si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo le ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione “del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, in combinato disposto con la L. n. 746 del 1969, art. 1”.

Assumono infatti le ricorrenti che la CTR, respingendo il loro appello, ha confermato la sentenza di primo grado ed accolto la tesi della contribuente, secondo la quale l’Amministrazione, notificando alla s.a.s. la cartella di pagamento in data 11 dicembre 2009, è incorsa nella decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), secondo il quale il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

L’inizio della decorrenza del relativo termine decadenziale, ovvero l’anno “in cui l’accertamento è divenuto definitivo”, secondo la CTR, è stato correttamente individuato dalla CTP nella data di scadenza del termine semestrale entro il quale la parte interessata, ricevuta la comunicazione dell’ordinanza che ha dichiarato l’interruzione dei giudizi di primo grado aventi ad oggetto gli accertamenti presupposti dalla cartella, avrebbe dovuto riassumere tali procedimenti.

La CTR, come già la CTP, ha invece negato che, come sostenuto dalle Agenzie, il termine decadenziale iniziasse a decorrere solo dall’anno in cui la CTP, preso atto della mancata riassunzione dei giudizi nel termine semestrale dalla comunicazione delle ordinanze che li hanno dichiarati interrotti, ne ha dichiarato l’estinzione.

Tale soluzione, che ha comportato la declaratoria di decadenza e quindi l’accoglimento del ricorso della contribuente contro la cartella, non viene in questa sede rimessa ulteriormente in discussione dalle ricorrenti, le quali tuttavia censurano che, nella sua applicazione, la CTR non ha considerato la sospensione feriale del termine semestrale entro il quale la parte interessata avrebbe potuto riassumere i giudizi, evitandone la riassunzione.

Tenendo conto di tale sospensione, e della conseguente necessaria proroga del termine, l’effetto estintivo dei giudizi si sarebbe infatti verificato il 23 gennaio 2007, pertanto, il termine decadenziale biennale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, predetto art. 25, comma 1, lett. c), computato a decorrere dall’anno 2007, sarebbe scaduto il 31 dicembre 2009, per cui la notifica della cartella, avvenuta in data 11 dicembre 2009, sarebbe stata tempestiva.

1.1. Preliminarmente, il motivo è ammissibile, essendo autosufficiente, al contrario di quanto eccepito dalla controricorrente.

Infatti, l’impianto del ricorso si fonda su una ricostruzione, degli accadimenti processuali e sostanziali e delle loro date, conforme a quella esposta nella sentenza impugnata, dalla quale la stessa ricostruzione non risulta controversa tra le parti, nè essa risulta comunque avversata specificamente dalla controricorrente in questa sede, con la conseguenza che può ritenersi pacifica.

Neppure fondata, poi, è l’eccezione di inammissibilità del motivo rassegnata dalla controricorrente sul presupposto della novità della contestazione della mancata applicazione della sospensione feriale, che le ricorrenti avrebbero per la prima volta sollevato in questa sede, essendosi invece limitate, nei gradi di merito, ad affermare che il termine decadenziale avrebbe dovuto computarsi dall’anno 2009, per la diversa ragione che solo il 13 maggio 2009 la CTP aveva emesso i decreti di estinzione dei giudizi aventi ad oggetto gli accertamenti presupposti dalla cartella.

Invero, per quanto risulta dalla sentenza d’appello, l’errore di diritto denunciato dalle ricorrenti non esorbita dal thema decidendum del giudizio cristallizzato nei gradi di merito, nei quali la contribuente ha eccepito l’avvenuta decadenza dalla riscossione e l’Amministrazione finanziaria e la concessionaria si sono difese negando, in diritto, che il termine decadenziale fosse maturato.

In particolare, i fatti (ovvero le date dei vari accadimenti processuali e sostanziali) sui quali si fondavano le contrapposte tesi delle parti, e sui quali si basa la decisione di merito qui impugnata, sono i medesimi presi in considerazione dal ricorso per cassazione, per cui risulta invariato anche il thema probandum.

Non vi è quindi, sotto il profilo giuridico e fattuale, alcuna divergenza tra le difese delle ricorrenti nei gradi di merito e nel motivo qui in decisione, se non eventualmente rispetto all’invocazione del disposto di una norma giuridica, la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (per palese errore materiale indicato come “n. 746” nella rubrica del motivo), in materia di sospensione feriale dei termini processuali, che opera automaticamente e d’ufficio e, comunque, nel caso di specie non sollecita alcun necessario ulteriore accertamento di fatto. Va pertanto ricordato l’orientamento di questa Corte, secondo cui “La deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una diversa normativa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è ammissibile, salvo che non comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla differente disciplina per la riconoscibilità del diritto controverso.” (Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 25863 del 16/10/2018; cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26906 del 19/12/2014).

1.2. Tanto premesso, il motivo, oltre che ammissibile, è fondato.

Infatti, è fermo (ed incontestato in questa sede) che, in caso di estinzione del giudizio tributario per mancata riassunzione, il termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), si computa dalla scadenza del termine entro il quale la parte interessata avrebbe potuto riassumere il giudizio, e non dal provvedimento che dichiara l’estinzione del relativo procedimento per mancata riassunzione.

E’ stato infatti anche recentemente chiarito da questa Corte che “La questione che si pone è agevolmente risolvibile alla luce degli esiti della giurisprudenza di questa Corte che, qui si riaffermano, secondo cui l’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, giacchè quest’ultimo non è un atto processuale, ma l’oggetto dell’impugnazione, con la conseguenza che il termine di prescrizione (come quello di decadenza) della pretesa tributaria, incorporata nell’atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l’Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione (ex plurimis, cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5044 del 28/03/2012, Rv. 622235-01; Sez. 5, Sentenza n. 556 del 15/01/2016, Rv. 638661-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 23922 del 23/11/2016, Rv. 641755-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9521 del 12/04/2017, Rv. 644710-01).

E’ stato, altresì, precisato che differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario l’estinzione conseguente all’omessa o tardiva riassunzione del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione è rilevabile anche d’ufficio, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 45, comma 3 e art. 63, e comporta il venir meno dell’intero procedimento, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento (da ultimo, cfr., Sez. 5, Ordinanza n. 32276 del 13/12/2018, Rv. 651789-01).

Alla luce dei principi esposti, non v’è dubbio che l’Amministrazione erariale ha ragione di dolersi per l’errore in cui è incorso il giudice di secondo grado, per non aver considerato che il termine di decadenza per la riscossione del credito tributario decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione davanti al giudice di rinvio e che, solo da tale momento, intervenuta la definitività dell’atto impositivo, l’Amministrazione può far compiutamente valere il proprio credito attraverso la procedura di riscossione.” (Cass. ordinanza 29 gennaio 2020, n. 1979, e giurisprudenza ivi ampiamente citata, ex plurimis).

E’ poi pacifico che l’interruzione dei giudizi, a causa della morte del difensore della contribuente, è stata, nel caso di specie, dichiarata con ordinanze comunicate alle parti il 23 giugno 2006.

Non è contestato neppure che la decorrenza di tale termine, nel caso di specie, coincida con la comunicazione di tali ordinanze, come ha ritenuto la sentenza impugnata (senza che risulti comunque allegata una diversa data dalla quale la parte rimasta senza difensore abbia avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo: cfr. Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 10594 del 16/04/2019).

Il termine semestrale di cui all’art. 305 c.p.c., applicabile ratione temporis, calcolato, nominatione dierum, dalla comunicazione dell’ordinanza interruttiva alle parti, avvenuta il 23 giugno 2006, sarebbe quindi scaduto, al netto della sospensione feriale, il 23 dicembre 2006, come affermato nella sentenza impugnata, che ne ha tratto quindi la conseguenza che il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), sarebbe a sua volta scaduto il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui gli accertamenti sono divenuti definitivi, ovvero il 31 dicembre 2008.

Tuttavia, al termine di cui all’art. 305 c.p.c., si applica la sospensione feriale (Cass., Sez. 2, sentenza del 25.10.2016, n. 21537; Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 138 dell’08/01/2020) di cui alla L. n. 741 del 1969, art. 1, che, ratione temporis, ovvero in considerazione della disciplina vigente nell’anno del periodo feriale interessato dalla decorrenza del termine processuale (nel caso di specie il 2006), si estendeva dall’I. agosto 2006 al 15 settembre, per 46 giorni (sull’applicabilità con decorrenza dall’anno 2015 della riduzione della durata del periodo di sospensione feriale – attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1, nel testo modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio ed in attuazione del principio “tempus regit actum”, cfr. Cass. n. 138 del 2020, cit.; Cass. n. 20866 del 2017; Cass. n. 11758 del 2017; Cass. n. 21674 del 2017; Cass. 24867 del 2016).

Aggiungendo pertanto, ex numeratione dierum, i 46 giorni di sospensione feriale alla scadenza originaria del termine semestrale del 23 dicembre 2006, la sua scadenza veniva quindi a maturare nel 2007 (si noti peraltro che alla medesima conclusione dello spostamento della scadenza nell’anno 2007 si arriverebbe applicando al termine semestrale la sospensione attuale, di 31 giorni, ipotizzata quale eventualità dalle ricorrenti, ma comunque, come detto, decorrente solo dall’anno 2015).

E’ quindi nel corso del 2007 che si è determinata l’estinzione dei relativi giudizi e sono divenuti definitivi gli accertamenti posti a base della cartella impugnata.

Pertanto, il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), scadeva il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui gli accertamenti sono divenuti definitivi, ovvero il 31 dicembre 2009, e non il 31 dicembre 2008, come ha invece ritenuto la CTR.

Essendo incontestato che la cartella di pagamento è stata notificata alla contribuente l’11 dicembre 2009, non si è quindi perfezionata la decadenza erroneamente dichiarata dalla CTR nella sentenza impugnata, che va quindi cassata.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice a quo per ogni altra questione eventualmente assorbita dalla declaratoria della decadenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria-sezione staccata di Reggio Calabria, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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