Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12540 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. un., 09/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 09/06/2011), n.12540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19425/2010 proposto da:

SEEBER GOTTHARD & WERNER S.N.C., in persona del legale

rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI Luigi, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TSCHURTSCHENTHALER IVO,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato COSTA Michele, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PISCHEDDA ALFREDO, VON GUGGENBERG RENATE,

SILBERNAGL HANSJORG, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/2010 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 19/05/2010;

uditi gli avvocati Federica MANZI per delega dell’avvocato Luigi

Manzi, Michele COSTA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

Fatto

RILEVA IN FATTO

La soc. Seeber Gotthard & Werner in data 17.1.2006 presentò domanda di concessione di derivazione di acque a scopo idroelettrico sul fiume Aurino in frazione del Comune di Brunico (BZ), corredata da progetti di costruzione dei necessari impianti, ma la Conferenza di servizi in materia ambientale, prima, e la Giunta Provinciale, poi, adita con ricorso gerarchico, si espressero negativamente sul rilievo assorbente dell’alto impatto ambientale del progetto. Avverso la delibera della Provincia Autonoma in data 17.09.2007 la soc. Seeber Gotthard & Werner propose quindi ricorso 28.11.2007 al T.S.A.P. denunziando le violazioni commesse sia non valutando le misure alternative proposte dall’istante per ridurre il ravvisato impatto ambientale sia adottando una motivazione generica che non prendeva in esame le doglianze proposte in ricorso gerarchico sia incorrendo in eccesso di potere per non aver considerato come la situazione del fiume era già pregiudicata da un impianto in disuso. Si costituì la Provincia Autonoma chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale Superiore con sentenza n. 80 in data 19.5.2010 ha respinto. Il l’impugnativa osservando che non era l’Amministrazione ma il richiedente a dover indicare soluzioni alternative di minor impatto, come disposto dalla L.P. Bz. n. 2 del 2007, art. 13, che non sussisteva la doglianza afferente la genericità della motivazione del provvedimento impugnato posto che questo, se pur in forma riassuntiva, aveva esaminato tutte le censure proposte in via di ricorso, che la corretta valutazione assorbente effettuata aveva riguardato gli interessi coinvolti nell’alto impatto ambientale dei progetto, che gli ulteriori profili di doglianza afferivano a profili tecnici non esaminabili dal Tribunale.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 27.5.2010, la s.n.c. SEEBER Gotthard & Werner ha proposto ricorso 12.7.2010 articolato su tre motivi resistiti da controricorso della Provincia Autonoma di Bolzano in data 13.10.2010.

Il relatore designato ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., in data 3.3.2011 in dissenso dalle conclusioni della quale parte ricorrente ha depositato memoria finale.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il relatore ha articolato nella sua relazione le seguenti osservazioni:

“Con il primo motivo si denunzia come violazione della L.P. Bz n. 2 del 2007 l’avere il TSAP accollato all’interessato di provare la validità della misure alternative, essendo invece onere dell’A.P. esaminare quelle proposte e la loro idoneità a fungere da alternative. La doglianza, che non distingue tra censure proposte in sede di ricorso gerarchico e censure avverso la sentenza del TSAP è inammissibile per evidente difetto di autosufficienza, posto che manca di addurre con precisione quale fosse stato il complesso delle proposte alternative in termini di minor impatto ambientale che la società richiedente aveva prospettato in sede di impugnazione della Delib. 17 settembre 2007 e che non sarebbero state valutate dal TSAP (di contro incorso nell’equivoco per il quale la impugnante avrebbe accollato alla Provincia lo scrutinio delle alternative). Il motivo, alla pagina 13, da infatti solo una generica sintesi delle proposte dell’interessata, non raccordate al tempo ed al luogo della sottoposizione al TSAP e che non spetta a questa Corte ricercare e valutare nell’ottica della rilevanza dell’errore denunziato.

Nel secondo motivo si censura la inadeguatezza della motivazione di rigetto della questione della motivazione del diniego. Anche tale censura è inammissibile per assoluta genericità. Ed infatti, pur avendo il ricorso riportato (pagg. 7 ed 8) le motivazioni della Delib. n. 3119 del 2007 impugnata innanzi al TSAP, motivazioni che il Tribunale ha ragionevolmente affermato essere, se pur in forma riassuntiva, riferite a tutte le ragioni del ricorso gerarchico, il motivo del ricorso in disamina si riduce ad una tautologica censura di genericità senza porre a confronto in questa sede, come doveroso, le singole questioni poste e l’inadeguatezza della motivazione del rigetto contenuta nella Delib. n. 3119 del 2007, ma sol affidandosi, incomprensibilmente, all’iniziativa di indagine e raffronto della Corte di legittimità.

Con il terzo motivo, anch’esso inammissibile, si tenta di scorgere vizi indeterminati nella affermazione per la quale l’incidenza ambientale da pregressi manufatti sul fiume (OMISSIS) già esisteva e non sarebbe stata valutata e che anzi il TSAP la avrebbe ignorata ricorrendo allo stereotipo della appartenenza al “merito” di tali questioni: il TSAP ha correttamente rilevato il carattere tecnico delle valutazioni – insuscettibile di esame in quella sede – ed il motivo, ignorando tale limite al sindacato, ripropone la questione in questa sede di legittimità, senza farsi carico di illustrare la decisività delle questioni in tesi indebitamente liquidate come merito e di contro rilevanti per la corretta decisione delle impugnative”.

Osserva il Collegio che i rilievi critici che la memoria della parte ricorrente ha formulato nei confronti della relazione non sono condivisibili. Quanto ai rilievi appuntati sulla parte della relazione dedicata al primo motivo, essi non sembrano aver inteso come sia ineludibile obbligo per la parte ricorrente – che contesti l’omesso esame da parte del TSAP delle proprie “misure alternative” proposte a sostegno del progetto, omissione derivata dalla errata percezione della impugnazione dell’interessato – quello di offrire alla Corte di legittimità una sintesi di immediata percezione delle proprie deduzioni innanzi al TSAP (e non la descrizione sommaria ed esemplificativa di cui alla pagina 13 del ricorso) al fine di valutare la rilevanza della pretesa e contestata omessa percezione.

Quanto alla pretesa disattenzione per la omessa valutazione comparativa degli interessi in gioco, essa va esclusa in radice sulla base della sola lettura della sentenza (ultimo cpv. pag. 5 e pag. 6) la quale condivide, con stringata ma congrua motivazione, la valutazione di rilievo “assorbente” della valutazione di impatto ambientale rispetto ad altri valori ordinamentali.

In relazione al dissenso sui rilievi mossi dalla relazione al secondo motivo appare evidente come parte ricorrente non abbia inteso la portata dell’onere di allegazione della specifica omissione censurata, consistente nell’indicare con precisione la censura posta in sede di ricorso gerarchico, la omissione imputabile alla Delib. n. 3120 del 2007, la riproposizione al TSAP della censura stessa (ed il “luogo” di detta riproposizione), solo in tal guisa potendosi ritenere errato il passaggio motivazionale di cui al pen.cpv. pag. 5 della sentenza.

Quanto ai rilievi afferenti le valutazioni del terzo motivo essi paiono privi di consistenza, essendo palese la inadeguatezza di una censura che dissente dalla qualificazione fatta dal TSAP delle ragioni impugnatorie come afferenti profili meramente “tecnici” (pertanto sottratti alla relativa cognizione) semplicemente ribadendo che sarebbe stata ignorata da quel giudice la copiosa documentazione afferente la già avvenuta contaminazione del fiume (OMISSIS).

Dalla inammissibilità del ricorso segue la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese in favore della Provincia Autonoma.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a versare le spese del giudizio alla Provincia Autonoma di Bolzano che determina in Euro 3.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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