Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1254 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1254 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 16299/08 proposto da:
Istituto Italiano di Assistenza, in persona del suo
legale rappresentante

pro tempore

Mulas Giuseppe,

elettivamente domiciliata in Roma, presso lo Studio
dell’Avv. Bruno Lo Giudice, che la rappresenta e
difende con l’Avv. Franco Zangheri anche
disgiuntamente, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

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contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

Data pubblicazione: 22/01/2014

I

legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 77/36/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 5
novembre 2007;

udienza del 20 novembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Bruno Lo Giudice, per la ricorrente;
udito l’Avv. dello Stato Alessia Urbani Neri, per la
resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Paola Mastroberardino,

che ha

concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 77/36/07, depositata il 5
novembre 2007, la Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia, in riforma della decisione n.
374/01/05 della Commissione Tributaria Provinciale di
Varese, respingeva il ricorso del contribuente
“Istituto Italiano di Assistenza – Associazione di
volontariato” avverso l’avviso di liquidazione n.
6698/2005 notificato il 4 marzo 2005 col quale
l’Ufficio, revocato il beneficio della totale esenzione
stabilito a favore delle organizzazioni di volontariato
dall’art. 8, comma 1, 1. 11 agosto 1. 1991, n. 266,
recuperava l’ordinaria imposta di registro

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

relativamente all’acquisto di un “albergo” registrato
il 6 marzo 2000.
La CTR, respinta l’eccezione di decadenza dalla potestà
di accertamento impositivo sollevata dal contribuente
a’ sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), d.p.r. 26
aprile 1986, n. 131 per l’esaurimento del termine

riteneva che, indipendentemente dalla successiva
“cancellazione” dall’Anagrafe ONLUS, 1′ “Istituto
Italiano di Assistenza” avesse perduto il beneficio
dell’esenzione perché l’attività dallo stesso svolta
era da sempre stata di “natura più propriamente
commerciale e, precisamente, alberghiera”; perdita del
beneficio, statuiva ancora la CTR, da farsi
ulteriormente discendere dall’art. 5, comma 4, d.m. 18
luglio 2003. n. 266, in quanto “la cancellazione
determina la decadenza da tutte le agevolazioni fiscali
fruite, anche anteriormente alla data di
cancellazione”.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Diritto
1.

Col primo motivo di ricorso, il contribuente

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione di
legge per falsa ed erronea applicazione del combinato
disposto di cui all’art. 76 d.p.r. 131 del 1986 e
all’art. 11, comma l e 1 bis, 1. n. 289 del 2002, come

3

triennale decorrente dalla registrazione dell’atto,

modificato dall’art. 5

bis

d.l. n. 282 del 2002,

convertito in 1. n. 27 del 2003”; in effetti, secondo
il contribuente, l’Amministrazione doveva intendersi
decaduta dalla pretesa tributaria perché la proroga
biennale dei termini di accertamento stabilita per il
“condono” dall’art. 11, comma 1, 1. 27 dicembre 2002,

dall’art. 11, coma 1 bis, d.p.r. n. 131 del 1986 cit.
per il caso di accertamento dell’imposta complementare
conseguente la revoca di agevolazioni. Il quesito era:
“se la disposizione di proroga biennale recata
dall’art. 11, comma l, ultimo periodo, 1. 289 del 2002,
come modificato dall’art. 5 bis d.l. n. 282 del 2002,
convertito in 1. n. 27 del 2003, non può essere
applicabile ai casi regolati dal successivo comma l
bis,

stesso art. 11 l. n. 289 del 2003, per i quali

resta operante il termine triennale di decadenza dal
potere di accertamento stabilito dall’art. 76, comma 2,
lett. a), d.p.r. n. 131 del 1986”.
Il motivo è infondato alla luce dell’orientamento di
questa Corte, nelle more consolidatosi, per cui: “La
proroga di due anni dei termini per la rettifica e la
liquidazione della maggiore imposta di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e
sull’incremento di valore degli immobili, prevista
dall’art. 11, comma 1, 1. 27 dicembre 2002 n. 289, in
caso di mancata presentazione o inefficacia
dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o
agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento

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n. 289, non era stata allo stesso modo prevista

di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui
al coma l bis, riguardante la definizione delle
violazioni relative all’applicazione di agevolazioni
tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell’uno
e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare
l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicché,

l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima
ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la
liquidazione del dovuto” (Cass. sez. VI n. 279 del
2013; Cass. sez. trib. n. 12069 del 2010).
2.

Col secondo motivo di ricorso, il contribuente

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione di
legge per falsa ed erronea applicazione dell’art. 5,
comma 4, d.m. 18 luglio 2003, n. 266”; questo perché,
secondo il contribuente, la CTR avrebbe errato nel
disconoscere il diritto all’esenzione in mancanza di un
“formale provvedimento di cancellazione dal registro
delle ONLUS” che fosse precedente alla registrazione
dell’acquisto dell’albergo. Il quesito era: “che non
può

ritenersi

legittimo

l’atto

di

accertamento

notificato all’Amministrazione, per disconoscere una
agevolazione fiscale goduta da una ONLUS, prima che sia
stato emesso formale provvedimento di cancellazione del
relativo registro ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.m.
18 luglio 2003, n. 266”.
3.

Col terzo motivo di ricorso, il contribuente

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,

5

trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua

n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione di
legge per falsa ed erronea applicazione dell’art. 8 1.
n. 266 del 1991”; secondo il contribuente, difatti, la
CTR avrebbe errato nel negare il riconoscimento del
diritto all’esenzione, in presenza dei requisiti che la
legge richiede per le ONLUS. Il quesito era: “che

stipulato un atto di compravendita immobiliare in
costanza di possesso dei requisiti necessari per essere
giuridicamente qualificata come tale e per essere
iscritta nel registro delle ONLUS, ha diritto a fruire
dell’esenzione dall’imposta di registro senza che tale
esenzione possa esser revocata in un momento successivo
per effetto del venir meno, senza effetto retroattivo,
del requisito di organizzazione di volontariato e della
sua iscrizione al registro ONLUS”.
4. I motivi, che per la loro stretta connessione
debbono esser trattati congiuntamente, son infondati.
Occorre premettere che l’art. 5, comma 4, d.m. n. 266,
cit., nella sua seconda parte, statuisce che quando la
cancellazione sia stata “conseguente al venir meno di
uno o più requisiti, la ONLUS decade dalle agevolazioni
fiscali fruite successivamente alla data in cui gli
stessi requisiti sono venuti meno”; ora, come si è
avuto cura di trascrivere in narrativa, gli esiti
dell’accertamento condotto dalla CTR sono stati proprio
nel senso di ritenere che l’attività del contribuente
fosse stata commerciale alberghiera sin dall’inizio;
per tali ragioni, in applicazione della appena sopra

6

un’organizzazione di volontariato, la quale abbia

veduta disposizione, la quale

verbatim stabilisce che

la cancellazione comporta il venir meno dei benefici
fiscali dal momento dell’accertamento della perdita dei
requisiti sostanziali di ONLUS, deve esser riconosciuto
che la CTR ha correttamente negato il diritto
all’agevolazione in parola avendo accertato che

commerciale; ciò che, del resto, appare essere
interpretazione non solo conforme al retroattivo tenore
letterale dell’art. 5, comma 4, seconda parte, d.m. n.
266, cit.; ma che, altresì, appare essere
l’interpretazione sistematicamente più coerente,
laddove la evidente ratio della norma non può che esser
rinvenuta in quella dell’intenzione

gffiaggimuipteNing di

escludere dall’agevolazione l’esercizio del commercio e
dei suoi atti.
5. Col quarto motivo di ricorso, il contribuente ha
censurato la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 5, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Vizio di
motivazione”, questo indicato nel non aver la CTR
spiegato perché, con riferimento ad un precedente atto
d’acquisto, il diritto all’esenzione d’imposta non era
stato oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio.
Il motivo è inammissibile per mancanza del momento di
sintesi del fatto decisivo e controverso, momento di
sintesi prescritto come obbligatorio dall’art. 366 bis
c.p.c. (Cass. sez. III n. 4353 del 2013; Cass. sez.
n. 8355 del 2012).

7

l’attività alberghiera era sempre stata di natura

AI r.:

MATERIA TRIB GIAR1A

N. 1_)1 T3.

5.

Sussistono

giusti

motivi

per

N5

compensare

integralmente le spese dei gradi di merito; con
riguardo al presente

/

le spese seguono invece la

soccombenza e sono liquidate come in dispositivo . .
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le

rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del
presente, che liquida in C 12.000,00 a titolo di
compenso, oltre a spese prenotate . .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 20 novembre 2013

spese dei gradi di merito; condanna la contribuente a

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