Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1254 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. I, 21/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16359/2019 proposto da:

O.L., difeso dall’avv. Stefania Santilli, domiciliato

presso la cancelleria della I sezione civile della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano, con decreto del 15.4.2019, ha rigettato la domanda di O.L., cittadino (OMISSIS) dell’Edo State, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo le sue dichiarazioni state ritenute credibili (il richiedente aveva riferito di essere fuggito dal paese d’origine in relazione alle minacce di morte dallo stesso subite in occasione della tornata elettorale del 2016 a causa della sua appartenenza politica al partito (OMISSIS), minacce che aveva considerato seriamente, essendo già stato ucciso il proprio padre, leader del partito sopra indicato, nel (OMISSIS)).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il Tribunale di Milano ha evidenziato l’insussistenza del rischio del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine, non essendovi in Edo State una situazione di violenza generalizzata.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata comprovata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione O.L. affidandolo a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a valutare la non contraddittorietà del suo racconto, che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, è “plausibile nel senso che narra fatti storici verosimili, perchè coronologicamente ordinate e sequenziali e non fantasiosi o surreali”.

Si duole, inoltre, il ricorrente che è stato formulato di giudizio di non credibilità senza alcuna verifica sul contesto di provenienza, senza citare alcuna COI.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 3, comma 5 e art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2, 3, 6 e 13 CEDU, art. 47Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e art. 46 direttiva 2013/32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Lamenta il ricorrente che sono stati violati i parametri normativi per la valutazione della credibilità delle dichiarazioni, gli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sul giudice nonchè i parametri normativi per la definizione di danno grave.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6,7,17, per avere il giudice di merito omesso la possibilità del richiedente di ricevere adeguata protezione dalle istituzioni del paese d’origine.

4. Tutti e tre motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni affrontate, sono inammissibili e comunque infondati. Le censure del ricorrente sono, in primo luogo, palesemente generiche, non contenendo alcun concreto riferimento alla vicenda processuale sottoposta all’esame e nessuna correlazione con i precisi rilievi del giudice di merito.

Si lamenta la violazione dei criteri normativi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, senza considerare, da un lato, che la norma citata impone al ricorrente, alla lett. a), di compiere uno sforzo per circostanziare la domanda e, alla lett. e), che il racconto deve essere plausibile, e, dall’altro, come il giudice di merito abbia evidenziato l’estrema genericità e non plausibilità del narrato del richiedente relativamente al periodo della tornata elettorale del 2016.

In particolare, su tale punto, il giudice di merito ha messo in luce che il ricorrente non ha saputo descrivere con sufficiente grado di precisione le minacce patite (limitandosi a riferire di averne subite da persone non meglio identificate) nè le ragioni per cui, a distanza di quattro anni dalla precedente tornata elettorale, e senza che lo stesso rivestisse neppure alcuna carica nel partito (OMISSIS), i suoi presunti aggressori temessero che lo stesso intendesse vendicarsi della morte del padre.

In ragione della ritenuta inverosimiglianza del suo racconto con argomentazioni che sono prive di vizi logici, correttamente il giudice di merito non ha effettuato gli accertamenti officiosi e non ha valutato l’effettiva possibilità del richiedente di ricevere protezione dalle autorità del suo paese.

In proposito, questa Corte ha più volte statuito che qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine – analogo discorso vale per il pericolo di “danno grave” salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. ancora, fra le altre, Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).

In ordine, invece, al pericolo di danno grave ex art. 14, lett. c) Legge cit., il giudice di merito ha accertato, alla luce di fonti internazionali qualificate ed aggiornate, l’insussistenza nell’Edo State della situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato – essendo questo circoscritto nella zona nord-est a causa della presenza del gruppo terroristico religioso (OMISSIS) – e tale valutazione costituisce un apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Ne consegue che le censure sul punto svolte dal ricorrente si appalesano inammissibili.

5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, art. 10 Cost., art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,4,7,14 e 16, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 32, artt. 112,132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 11 Cost., comma 6, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria e per l’apparenza della motivazione.

Lamenta il ricorrente che non sono stati analizzati i rapporti informativi sulla situazione dell’Edo State, da cui emergeva non solo la situazione di instabilità politico-sociale e di pericolo per l’incolumità di individuale, ma anche il limitato accesso della popolazione ai più elementari diritti inviolabili della persona (evidenti indici di vulnerabilità).

6. Il motivo è inammissibile.

il richiedente non ha correlato la dedotta grave situazione generale nel paese d’origine alla propria condizione personale (cfr. Cass. n. 4455 del 23/02/2018), se non con riferimento alla sua vicenda che è stata ritenuta non credibile dal Tribunale, e senza che siano stati neppure allegati elementi individualizzanti di vulnerabilità, eventualmente caratterizzanti il medesimo.

7. Non si provvede alla liquidazione delle spese di lite, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA