Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1254 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29608-2018 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 38,

presso lo studio dell’avvocato LANZILAO MARCO, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 8478/2018 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 04/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il cittadino bangladese A.R., esponendo di essere di religione musulmana, orfano dei genitori, con tre fratelli e due sorelle, sposato con tre figli, dichiarava di aver lasciato il proprio Paese per sfuggire alla vendetta dei familiari di una anziana donna deceduta dopo che egli l’aveva investita con il taxi a tre ruote con cui lavorava, avendo omesso di fermarsi a prestarle soccorso e di recarsi dalla polizia per paura di essere arrestato; pertanto, espatriando con visto turistico, era arrivato in Italia il 1 gennaio 2012 e temeva che, tornando in patria, non sarebbe riuscito nè a mantenere la famiglia nè ad estinguere il debito contratto per lasciare il paese;

2. il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso avverso il diniego di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria della competente Commissione territoriale, ritenendo la vicenda narrata generica, illogica e contraddittoria, e dubitando della credibilità delle reali ragioni dell’espatrio, evidentemente legato a ragioni economiche; ha rilevato la mancanza di specifiche ragioni di persecuzione ai fini dello status di rifugiato nonchè dei presupposti della protezione sussidiaria, non sussistendo nel Bangladesh una situazione di violenza generalizzata o un conflitto armato interno o internazionale, ai sensi del D.Lgs., art. 14, lett. c), alla luce delle COI acquisite (rapporti EASO 2017, Amnesty international 2016-2017; World report Human Right Watch 2018); ai fini della protezione umanitaria ha evidenziato la mancata allegazione di seri motivi o fattori di particolare vulnerabilità, senza che, sotto un profilo comparative, risultasse avviato un significativo percorso di stabilizzazione nel contesto sociale nazionale (stante l’insufficienza di un contratto di lavoro a termine, a tempo parziale orizzontale, come lavapiatti, strumentalmente iniziato il giorno dell’udienza e soggetto a periodo di prova di 10 giorni);

3. avverso la decisione il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione; il Ministero intimato non ha svolto difese;

4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5. il primo motivo – rubricato “Art. 360 c.p.c., n. 3 -Omesso/contraddittorio esame circa un fatto decisive per il giudizio

(…): la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Bangladesh” – proposto in relazione alla protezione sussidiaria, è inammissibile, poichè veicola censure che difettano di specificità;

6. il secondo mezzo – rubricato “Art. 360 c.p.c., n. 3 – Omesso/erroneo esame delle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente” – proposto ai fini della protezione umanitaria, risulta parimenti inammissibile poichè le censure, oltre ad essere generiche, afferiscono al merito del giudizio;

7. il terzo motivo – rubricato “Art. 360 c.p.c., n. 3 – Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine: Violazione o falsa aplicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14” presenta profile di inammissibilità e di manifesta infodnatezza, poichè per un verso il tribunale ha ritenuto non credibile il racconto sull’omicidio della anziana investita, cui è riferito il rischio dedotto (la vendetta dei familiari della vittima), per altro verso ha debitamente acquisito e discrezionalmente valutato COI qualificate e aggiornate;

8. il quarto mezzo – così testualmente rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Il Tribunale ha errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost.” presenta analoghi profili di inammissibilità e di infondatezza, trattandosi di censure generiche, incentrate sulle peggiori condizioni socio-economiche del Banlgadesh rispetto all’Italia (se non altro quanto a salute ed alimentazione) ed afferenti il merito delle valutazioni svolte dal tribunale sulle specifiche condizioni di vita del ricorrente in Italia e nel suo Paese d’origine, dove peraltro vive tutta la sua famiglia (cfr. Cass. 4455/2018, 31679/2918, 28015/2017, 25075/2017, 26641/2016).

9. l’assenza di difese degli intimati esclude la pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. 1/i sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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