Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1254 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16840/2008 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato DE MARINIS Nicola, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.I.;

– intimata –

sul ricorso 19111/2008 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO CLAUDIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TRANE PASQUALE, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 6584/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/06/2007 R.G.N. 9814/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato PELAGI ANTONIO per delega DE MARINIS NICOLA;

Udito l’Avvocato RIZZO CLAUDIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbimento dell’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13.11.2003 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da S.I., dipendente della società Poste Italiane spa, volta ad ottenere l’accertamento della illegittimità del licenziamento per riduzione di personale intimatole con decorrenza 31.12.2001, in esito alla procedura di mobilità collettiva di cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24.

La sentenza è stata riformata dalla Corte d’Appello di Roma che, in accoglimento del gravame interposto dalla lavoratrice, ha accolto l’originaria domanda dichiarando l’inefficacia del licenziamento e ordinando la reintegrazione dell’appellante nel posto di lavoro.

Con la citata sentenza la Corte d’Appello ha ritenuto che la comunicazione di avvio della procedura di mobilità fosse carente sotto il profilo della indicazione della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente (essendo stato indicato solo il numero dei dipendenti in esubero suddivisi per regione e per aree di inquadramento) e che, correlativamente, fosse illegittimo il criterio di scelta adottato dalla società (e cioè quello del possesso dei requisiti per accedere al pensionamento di anzianità o di vecchiaia) ove ed in quanto applicato indipendentemente dalla individuazione dei settori in relazione ai quali si erano verificate situazioni di effettiva eccedenza di personale.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Poste, affidandosi a tre motivi cui resiste con controricorso S. I., che propone anche ricorso incidentale condizionato, fondato su undici motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, i ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..

2. – Con il primo motivo di ricorso la società deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, con riguardo alla ritenuta incompletezza della comunicazione di avvio della procedura prevista dalla stessa disposizione di legge. Assume, in sintesi, che, avuto riguardo alle dimensioni dell’azienda ed all’avvenuto raggiungimento dell’accordo sindacale, l’obbligo di indicare il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedente dovrebbe ritenersi soddisfatto nel caso in cui il datore di lavoro abbia indicato il numero dei dipendenti in esubero suddivisi per regione e per aree di inquadramento contrattuale.

3. – Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, con riguardo alla determinazione dell’ambito di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità ed alla individuazione dei settori aziendali interessati alla procedura. Assume, al riguardo, che, poichè con l’accordo di definizione della procedura di licenziamento collettivo era stata convenuta la licenziabilità di tutto il personale in possesso dei requisiti pensionistici, non sarebbe stato necessario individuare i soggetti da porre in mobilità nell’ambito di settori o reparti in relazione ai quali fossero state prospettate e riscontrate situazioni di eccedenza, essendo invece ben possibile l’applicazione dell’accordo nell’ambito dell’intero complesso aziendale.

4. – Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia, infine, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sempre con riguardo alla determinazione dell’ambito di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità ed alla individuazione dei settori aziendali interessati alla procedura, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe valorizzato eccessivamente il ruolo del sindacato giurisdizionale sul profilo causale del licenziamento collettivo, senza considerare, in definitiva, che, in base alle disposizioni di cui alla L. n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo costituisce istituto autonomo, caratterizzato esclusivamente dalle dimensioni occupazionali del datore di lavoro, dal numero dei licenziamenti e dall’arco temporale nel quale sono effettuati e sul quale il controllo è demandato al confronto ex ante con le organizzazioni sindacali, restando il sindacato giurisdizionale ex post ristretto alla sola correttezza procedurale dell’operazione.

5. – I motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Ritiene infatti il Collegio di dover dare continuità al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, in tema di procedure di mobilità e di licenziamento collettivo, la comunicazione alle r.s.a. di inizio della procedura ha sia la finalità di far partecipare le organizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione del personale, sia di rendere trasparente il processo decisionale datoriale nei confronti dei lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi dall’azienda. La mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 – e così della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente – invalida la procedura e determina l’inefficacia dei licenziamenti; tale vizio non è sanato ex se dalla successiva stipulazione di accordo sindacale di riduzione del personale e dalla indicazione in esso di un criterio di scelta dei dipendenti da licenziare, ed il giudice dell’impugnazione del licenziamento collettivo o del collocamento in mobilità deve comunque verificare – con valutazione di merito a lui devoluta e non censurabile nel giudizio di legittimità ove assistita da valutazione sufficiente e non contraddittoria – l’adeguatezza della originaria comunicazione di avvio della procedura (Cass. 5034/2009, Cass. 15479/2007).

Questa Corte (cfr. Cass. 14679/2000) ha, del resto, già affermato che le eventuali insufficienze della comunicazione di avvio della procedura di mobilità non perdono rilievo per il solo fatto che sia stato poi stipulato un accordo di mobilità, giacchè gli adempimenti imposti dal citato art. 4 sono intesi a garantire la trasparenza delle scelte aziendali e l’effettività del ruolo svolto dal sindacato attraverso una corretta e completa informazione preventiva (così anche Cass. 4228/2000, nonchè Cass. 9743/2001 che ha ribadito che l’inefficacia del licenziamento – che ricorre in caso di omissione della comunicazione per iscritto, alle rappresentanze sindacali aziendali e alle associazioni di categoria nonchè all’Ufficio provinciale del lavoro, contenente l’indicazione dei motivi dell’eccedenza e di tutti gli altri elementi prescritti dalla citata L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 – non è “sanata” dall’accordo sindacale comprensivo dell’individuazione dei lavoratori da licenziare). Così come aveva affermato che, in tema di procedure di mobilità, la previsione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, secondo cui il datore di lavoro, nella comunicazione prevista da tale disposizione, deve dare una “puntuale indicazione” dei criteri di scelta e delle modalità applicative, comporta che, anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specificare nella detta comunicazione le sue modalità applicative, in modo che essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perchè lui – e non altri dipendenti – sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva, sostenendo che, sulla base del comunicato criterio di selezione, altri lavoratori, e non lui, avrebbero dovuto essere collocati in mobilità o licenziati (Cass. 21138/2008, Cass. 23275/2007, Cass. 20455/2006, Cass. 15377/2004). Sotto altro profilo, si è precisato che, in materia di mobilità e di licenziamenti collettivi, il criterio di scelta adottato nell’accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali per l’individuazione dei destinatali del licenziamento può anche essere unico e consistere nella prossimità al pensionamento, purchè esso permetta di formare una graduatoria rigida e possa essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro (Cass. 21541/2006, Cass. 5/2006, Cass. 12781/2003, Cass. 13962/2002).

Quanto al rapporto tra contenuto della comunicazione di avvio della procedura e diritti dei singoli lavoratori, è stato ulteriormente precisato che, se è vero che la legge affida alle organizzazioni sindacali il potere di rappresentare, nel corso della procedura, gli interessi dei lavoratori che ne vengano coinvolti, è altresì vero che nessuna norma autorizza a ritenere che il singolo lavoratore non possa contestare la legittimità di atti dai quali possa derivargli un pregiudizio, con la conseguenza che deve ritenersi spettante al lavoratore, che pur rimane estraneo allo svolgimento delle procedure di consultazione sindacale e amministrativa, il diritto di far valere omissioni o inesattezze delle comunicazioni del datore di lavoro (L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3) che abbiano determinato una falsa o incompleta rappresentazione della realtà, tale da compromettere il corretto svolgimento dell’esame congiunto con il sindacato, e quindi da incidere sulla correttezza dei provvedimenti finali adottati (Cass. 10961/99). A sua volta, Cass. 9 settembre 2003, n. 13196, condivisa dal Collegio, ha affermato che il lavoratore è legittimato a far valere l’incompletezza della informazione perchè la comunicazione rituale, completa della mancanza di alternative ai licenziamenti, rappresenta, nell’ambito della procedura, una cadenza legale che, se mancante, è ontologicamente impeditiva di una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato. Con la stessa sentenza è stata coerentemente negata validità all’indirizzo che assegna rilievo alla incompletezza della comunicazione solo ove essa si traduca in un comprovato nocumento per il lavoratore (Cass. 4228/2000), osservando, in contrario, che la regolarità della procedura rappresenta un momento ineludibile affinchè il potere risolutorio del datore di lavoro possa legittimamente esercitarsi ed evidenziando che una diversa soluzione, “svalutando la funzione della procedura e di conseguenza il ruolo del sindacato”, finirebbe “per collocare le irregolarità della stessa nell’ambito delle nullità innocue, categoria che contraddice il già evidenziato ruolo del sindacato”.

Quanto, infine, alla possibilità che con l’accordo sindacale possano essere individuati criteri di scelta che travalichino gli ambiti originariamente previsti nella comunicazione di avvio della procedura, questa Corte ha recentemente affermato il principio secondo cui il criterio di scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione e in mobilità – una volta determinato nel rispetto di quanto prescritto dalla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 – non può essere successivamente disapplicato o modificato, non essendo consentito che in tale spazio temporale l’individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all’iniziativa ed al mero potere discrezionale dell’imprenditore, in quanto ciò comporterebbe ricadute pregiudizievoli sulla posizione dei singoli lavoratori e sul loro interesse ad una gestione trasparente, chiara ed affidabile della mobilità e della riduzione del personale (Cass. 6841/2010).

Alla stregua dei principi sopra indicati, va rilevato anzitutto che, nella specie, i giudici di appello hanno correttamente valutato la completezza delle informazioni contenute nella comunicazione iniziale a prescindere dalla deduzione e prova da parte del lavoratore di elementi atti a fuorviare o eludere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali e hanno poi correttamente ritenuto che la mancanza di tali informazioni non fosse di per sè suscettibile di essere “sanata” dall’accordo sindacale intervenuto, accertando la carenza della lettera di avvio della procedura sotto il profilo dell’adempimento dell’obbligo della indicazione della “collocazione aziendale” e dei “profili professionali” del personale eccedente, ed argomentando in particolare in ordine all’insufficienza della “mera elencazione del numero dei dipendenti in esubero, suddivisi per regione e per aree di inquadramento, ognuna caratterizzata da mansioni e professionalità differenziate, tale da non consentire di delimitare quali settori operativi presentassero una effettiva e definitiva eccedenza di personale e, quindi, quali lavoratori potessero essere coinvolti nella procedura”, con indubbi riflessi anche in relazione al criterio di scelta applicato, quello della possibilità di accedere al pensionamento, pur astrattamente legittimo e non di per sè discriminatorio.

Si tratta di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile nel giudizio di cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria; anche perchè la società ricorrente non ha compiutamente riportato in ricorso il contenuto della suddetta comunicazione di avvio della procedura (nè, del resto, quello dell’accordo), sicchè le censure espresse rimangono pur sempre confinate ad una mera contrapposizione rispetto a tale valutazione di merito operata dalla Corte d’Appello, inidonea a radicare un deducibile vizio di motivazione di quest’ultima.

6. – Il ricorso va, dunque, respinto con la conferma dell’impugnata sentenza, dovendosi ritenere assorbite nelle considerazioni che precedono tutte le censure non espressamente esaminate.

7. – Le doglianze formulate con il ricorso incidentale, espressamente condizionato all’ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, restano assorbite nel rigetto di quest’ultimo.

8. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, respinge il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per onorario, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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