Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1254 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1254 Anno 2018
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

Cron.

ORDINANZA
Rep.

(_

sul ricorso 26493-2014 proposto da:
Ud. 20/09/2017

PAPARONE VINCENZO, considerato domiciliato ex lege in
CC

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASSIMO MANZIONE giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

TROMBINO IPPOLITO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 399/2014 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 15/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/09/2017

dal Consigliere

Dott.

Data pubblicazione: 19/01/2018

RAFFAELE FRASCA;

2

R.g.n. 26493-14 (c.c. 20.9.2017)

Rilevato che:
1. Vincenzo Paparone ha proposto ricorso per cassazione contro
Ippolito Trombino avverso la sentenza del 15 marzo 2014, con la quale
la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato il suo appello avverso la
sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Paola, con cui
era stata rigettata la domanda proposta dal ricorrente nel maggio del
2004, per ottenere – nel presupposto della sussistenza di una

responsabilità del Trombino ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. o in via
gradata ai sensi degli artt. 2050 e 2043 cod. civ. – il risarcimento dei
danni sofferti a causa di una caduta occorsagli in occasione di una
partita di c.d. “calcio saponato” giuocata il 14 agosto del 1996 sulla
struttura addetta a tale gioco, esistente in un parco giochi di proprietà e
gestito dal Trombino in Praia a Mare.
A sostegno della domanda l’attore assumeva che il convenuto
aveva omesso di adottare le cautele e gli accorgimenti tecnici prescritti,
sia relativamente allo stato di usura della struttura adibita al gioco, sia
alle caratteristiche del casco protettivo.
2. Al ricorso per cassazione, che propone tre motivi, non v’è stata
resistenza dell’intimato.
3. Per conto del ricorrente si è costituito con procura notarile un
nuovo difensore, in sostituzione di quello originario, deceduto.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. e non sono state depositate
conclusioni scritte dal Pubblico Ministero e memoria dalla parte.
Considerato che:
1. In via preliminare si deve rilevare che parte ricorrente ha
prodotto una copia autentica della sentenza impugnata, nella quale
manca la pagina 36. Ne consegue che, ai fini dello scrutinio dei motivi,
occorrerà valutare se la mancanza di tale pagina lo renda impossibile.
Ciò, in conformità al consolidato principio di diritto, secondo cui
«Viola il disposto dell’art. 369, comma 2, c.p.c., rendendo
improcedibile il ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria, ad
3
Est. Cons. 1ffae1e Frasca

R.g.n. 26493-14 (c.c. 20.9.2017)

opera del ricorrente, di copia autentica della sentenza impugnata
mancante di una pagina, qualora quest’ultima contenga allegazioni
rilevanti per stabilire se i motivi di censura siano fondati o meno» (da
ultimo, Cass. n. 22407 del 2016) e tenuto conto, altresì, che è stato
statuito che «In tema di ricorso per cassazione, l’incompletezza della
copia autentica della sentenza depositata dal ricorrente principale – vizio
non suscettibile di sanatoria ancorché una copia completa sia stata

depositata dal ricorrente incidentale – non comporta l’improcedibilità
dell’intera impugnazione ma impedisce soltanto lo scrutinio dei motivi
relativi alle parti mancanti della sentenza impugnata» (Cass. n. 28460
del 2013).
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto (artt. 5, 1227, 2051, 2697 c.c.; art. 40
c.p.; artt. 2, 32 Cost.) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.
Vi si censura la sentenza impugnata per avere escluso la
responsabilità dell’intimato ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. con una
motivazione che viene riprodotta dopo avere dato atto che la sentenza
ha, prima di enunciarla, riconosciuto: a) «incontestata la qualità del
Trombino di proprietario e gestore del campo di gioco saponato dove si
è verificato il sinistro»; b) l’essere «incontestato [….] inoltre che
l’episodio lesivo si [era] verificato a seguito della caduta del Paparone
nel corso della partita di calcetto» e che il Trombino non avesse
adottato tutte le cautele previste per il gioco, in particolare che non
avesse fornito ad alcuni giocatori caschi idonei al gioco.
Detta motivazione viene così riprodotta: «il fatto che il giocatore
abbia accettato di giocare nonostante lui stesso abbia ritenuto quel
casco visibilmente inidoneo alla specifica protezione […] anche perché
“piccolo” …. [appariva] circostanza valida ad interrompere il nesso di
causalità tra tale inidoneità e le lesioni dal momento che il giocatore ha
acconsentito di affrontare la partita pur consapevole delle inidoneità del
casco, o meglio, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto valutare
che quel casco non era in grado di proteggergli la testa dalle cadute».
4
Est. Cons.’Raffaele Frasca

R.g.n. 26493-14 (c.c. 20.9.2017)

2.1. L’illustrazione del motivo procede, quindi, nella critica a tale
motivazione con le seguenti argomentazioni.
La corte territoriale avrebbe violato l’art. 2051 cod. civ., sia
«riferendo alla norma una funzione diversa da quella che invece la
legittima», sia «omettendone l’applicazione sebbene nel caso
concreto vi fosse piena ricorrenza di tutti i suoi elementi costitutivi» e
ciò anche «sulla scorta di un’erronea distribuzione dei carichi probatori

tra il gestore Trombino e l’utente Paparone» agli effetti dell’art. 2697
cod. civ.
Tale assunto è sostenuto adducendo che, una volta ritenuta indubbia
la circostanza che i responsabili avevano consegnato ai giocatori i caschi
protettivi e che al Paparone ne fosse stato consegnato uno inidoneo, la
cui inidoneità aveva determinato le lesioni da esso subite, «per
ritenere interrotto il nesso eziologico» il giudice d’appello avrebbe
dovuto verificare se il Paparone <

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