Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1254 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.18/01/2017),  n. 1254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18014/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RICHEMONT INTERNATIONAL SA, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29,

presso lo studio dell’avvocato MARINA MILLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SARA ARMELLA, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/07/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA DEL 24/11/2014,

depositata il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocato; Gian Pierio Zuccalaà (delega Milli) difensore

della controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c., lette le memorie difensive delle parti ex art. 378 c.p.c., osserva quanto segue.

1. In relazione a fattispecie di diniego di rimborso Iva D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38-ter, sui costi riaddebitati alla Richemnot International s.a. dalla consociata Richemont Italia spa, per prestazioni di sponsorizzazione del marchio di cui la contribuente è proprietaria (Jaeger-LeCoultre) in occasione delle edizioni 2008-2009-2010 del Festival del Cinema di Venezia – in forza del contratto di sponsorizzazione stipulato dalla seconda società, quale mandataria senza rappresentanza della prima, con la Fondazione La Biennale di Venezia – l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per due motivi.

2. Con il primo (“violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 38 ter, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”) rileva che per la detraibilità ai fini Iva il contribuente deve provare non solo il “requisito dell’inerenza dei costi, ma anche la loro effettiva sussistenza ed il loro preciso ammontare, attraverso una documentazione di supporto”, mentre la C.T.R. avrebbe “ritenuto sussistente il requisito dell’inerenza, con riferimento ai costi riaddebitati alla contribuente per il servizio di sponsorizzazione, su una affermata e peraltro non giustificata – circostanza che la contribuente stessa sarebbe risultata essere beneficiaria della sponsorizzazione stessa”.

3. Con il secondo (“violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”) assume la nullità della sentenza in quanto l’Ufficio aveva “negato il rimborso per difetto di inerenza” e quindi la questione da esaminare era “la natura, deducibile o meno, dei costi di sponsorizzazione”, mentre C.T.R. aveva ritenuto “dimostrata la congruenza del servizio prestato, pur in mancanza di qualunque prova documentale che potesse sopperire all’assenza di un contratto”.

4. Entrambe le censure appaiono inammissibili, in quanto – per stessa ammissione di parte ricorrente – il motivo del diniego del rimborso Iva risiedeva esclusivamente nel difetto di inerenza e, sul punto, il giudice d’appello ha congruamente motivato l’accertamento della sua esistenza, sulla base della relativa documentazione (contratto di sponsorizzazione stipulato tra la Richemont Italia spa e la Fondazione La Biennale di Venezia) ed in forza del “riaddebito” dei costi alla contribuente Richemnot International s.a., “reale beneficiaria” dell’attività promozionale svolta, quale titolare del marchio Jaeger-LeCoultre; ciò evidentemente tenendo conto della dedotta esistenza di un rapporto di “mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c.” (v. pag. 2 della sentenza d’appello), in forza del quale le prestazioni ricevute dalla mandataria sono considerate tali anche nei rapporti tra mandante e mandatario, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3, come la stessa amministrazione rileva a pag. 6 del ricorso.

5. Poichè dagli atti di causa emerge che l’oggetto del contendere atteneva solo alla inerenza dell’attività di sponsorizzazione – e non anche alla natura del rapporto tra la Richemont Italia spa e la Richemnot International s.a. in forza del quale ha avuto pacificamente luogo il riaddebito dei costi in questione – la sentenza impugnata si sottrae ad entrambe le cesure di error in indicando ed in procedendo mosse da parte ricorrente.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

4. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto per l’amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 6-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimb. forf., Iva e Cp come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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