Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12539 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. I, 24/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 24/06/2020), n.12539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6115-2019 proposto da:

I.H., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato AMERIGA PETRUCCI

giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI POTENZA n. 459/2017,

depositata il 4.7.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26.2.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che A.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente – avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento di protezione internazionale – veniva rigettato;

il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1.1. con il primo motivo si lamenta il carattere contraddittorio, perplesso e incomprensibile della sentenza impugnata, perchè basato su affermazioni inconciliabili, nonchè “violazione e/o errata applicazione” delle seguenti norme di diritto: art. 1 Convenzione di Ginevra del 1951; art. 25 dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo Onu del 1948; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,7,14,16 e 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15, comma 6; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1; artt. 2,10 e 32 Cost.;

1.2. il ricorrente narra di essere stato costretto a lasciare la Nigeria a seguito di conflitti familiari insorti a seguito della morte del padre, avendo ricevuto minacce di morte ed aggressione da parte dei suoi familiari per ragioni ereditarie e che vane erano state le denunce presentate contro i suoi aggressori agli organi di Polizia;

1.3. va premesso che, come recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 9043/2019), le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 lett. b);

1.3. va inoltre rilevato che la Corte d’appello, con accertamento di fatto immune dalle sollevate censure, poichè assistito da idonea motivazione, si è indotta ad escludere la ricorrenza di una situazione di violenza generalizzata nell’area di provenienza del ricorrente (Nigeria, regione del Delta State) che non evidenziano alla luce delle accreditate e aggiornate fonti informative consultate dal decidente “un pericolo per la popolazione locale”, tale in particolare da portate a ritenere che ” il riferimento alla situazione geopolitica, già di per sè non circostanziato, sia rimasto del tutto privo di (reali ed effettivi) collegamenti alla situazione di vita del ricorrente al fine di legittimare in ipotesi il riconoscimento del suo diritto alla protezione sussidiaria”, rilevando altresì che il richiedente si era limitato a prospettare unicamente una “situazione personale… in alcun modo collegata nè all’esistenza del conflitto, nè alla situazione di violenza indiscriminata che, a causa di tale conflitto, possa rappresentare una minaccia grave ed indiscriminata alla persona”;

1.4. la sentenza impugnata risulta quindi conforme a quanto ribadito anche da questa Corte (cfr. Cass. n. 27336/2018) secondo cui la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il Giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio;

2.1. il secondo mezzo denuncia, con riguardo al diniego della protezione umanitaria, violazione dell’art. 1 Convenzione di Ginevra del 1951; art. 25 dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo Onu del 1948; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,7,14,16 e 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15, comma 6; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1; artt. 2,10 e 32 Cost.;

2.2. si lamenta che la Corte distrettuale abbia sostanzialmente omesso l’esame della domanda di protezione umanitaria sul presupposto dell’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della tutela maggiore e perchè non aveva ravvisato erroneamente un collegamento tra la situazione personale del ricorrente e la situazione del suo paese di provenienza, trascurando altresì di esaminare le violenze subite in Libia, paese di transito per l’Italia;

2.3. premesso che la protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), non può comunque disporsi l’espulsione del richiedente che si trova in una situazione di vulnerabilità (cfr. Cass. n. 23604/2017), risulta che la Corte di appello abbia sostanzialmente seguito il criterio indicato dalla giurisprudenza citata perchè ha escluso, sulla base delle fonti di informazione internazionale disponibili, che sussistano specifiche criticità nella zona di provenienza del ricorrente e che la richiesta forma di protezione potesse essere accolta solo sulla base del “pericolo di maltrattamenti se il ricorrente fosse costretto a riattraversare la Libia”, rilevando come il rimpatrio avvenga nel Paese di origine;

2.4. occorre inoltre evidenziare con riguardo al transito in Libia, è inammissibile che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, nella domanda di protezione internazionale l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide (cfr. Cass., n. 31676/18);

2.5. nel caso concreto, il ricorrente ha omesso l’allegazione di fatti che evidenzino una connessione tra la situazione subita in Libia e il contenuto della protezione umanitaria richiesta;

3. il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronunce sulle spese di questo giudizio di legittimità, in mancanza di attività difensiva del Ministero dell’Interno, e dandosi atto, altresì, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17,, – giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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