Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12539 del 21/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 21/05/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12539
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13497-2009 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI
CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.P.M.B.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 985/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 30/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIUNCARLO D’AGOSTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
D.P.M.B., nata il (OMISSIS), ha chiesto al Tribunale di L’Aquila di accertare il suo diritto alla pensione di inabilità L. n. 118 del 1971, ex art. 12. Il Tribunale, disposta una CTU, ha rigettato la domanda, ma la Corte di Appello di L’Aquila, disposto il rinnovo della consulenza tecnica, con sentenza depositata il 30 maggio 2008, ha condannato l’Inps a corrispondere all’interessata la pensione di inabilità a decorrere dall’8 ottobre 2007, data a partire dalla quale il consulente aveva accertato il perfezionamento dei requisiti sanitari.
Avverso detta sentenza l’Inps ha proposto ricorso con un motivo con il quale, denunciando violazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 e D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8 ha osservato che alla data del (OMISSIS) la D.P. aveva già compiuto il 65 anno di età, per cui la pensione di inabilità non le poteva essere riconosciuta.
L’intimata non si è costituita.
Il ricorso è manifestamente fondato alla stregua del disposto del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8 e della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “la pensione di invalidità civile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13 non può essere riconosciuta a favore di soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del 65 anno di età” (Cass. n. 11812/2003, n. 487/2002).
Il ricorso pertanto va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva proposta dalla sig.ra D.P..
Non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 326 del 2003, l’assistita va condannata al pagamento in favore dell’Inps delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva. Condanna D.P. M.B. al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro trenta per esborsi ed Euro mille per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010