Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12539 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8296 del ruolo generale dell’anno 2013,

proposto da:

TOURIST SERVICES S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, N.

G. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avvocato Giovanni D’Amico (C.F.: DMC GNN 57D17 H224B);

– ricorrente –

nei confronti di:

VILLAGGIO SANTA MARIA S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza pronunziata in data 27 settembre

2011 dalla Corte di Appello di Catanzaro n. 940/2011, depositata in

data 12 aprile 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

25 maggio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Gemma Suraci, per delega dell’avvocato Giovanni

D’Amico, per la società ricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per la dichiarazione di

improcedibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Tourist Services S.r.l. agì in giudizio nei confronti del Villaggio Santa Maria S.r.l. per ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole del contratto di locazione avente ad oggetto il complesso turistico-alberghiero denominato ” (OMISSIS)”, sito in (OMISSIS), che determinavano una durata della locazione inferiore a quella stabilita dalla L. n. 392 del 1978, art. 27.

La domanda fu rigettata dal Tribunale di Vibo Valentia, che qualificò il contratto in questione come affitto di azienda.

La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Tourist Services S.r.l., sulla base di due motivi illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via del tutto pregiudiziale deve rilevarsi l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto la società ricorrente, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 22 gennaio 2013, non ne ha prodotto la copia notificata, ma una semplice copia conforme, priva della relazione di notificazione.

E’ infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui “la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., art. 2, comma 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve; nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente” (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009, Rv. 607363; conf., ex multis: Sez. U, Ordinanza n. 9006 del 16/04/2009, Rv. 607365; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 28/09/2009, Rv. 609357; Sez. 3, Sentenza n. 25296 del 01/12/2009, Rv. 610282; Sez. 3, Sentenza n. 9928 del 26/04/2010, Rv. 612496; Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 11/05/2010, Rv.

613051; Sez. 1, Ordinanza n. 18416 del 06/08/2010, Rv. 614218; Sez. 3, Sentenza n. 19271 del 10/09/2010, Rv. 614288; Sez. 6- 1, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010, Rv. 615089; Sez. 3, Sentenza n. 1443 del 27/01/2015, Rv. 634107).

Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile.

Nulla è a dirsi per le spese del giudizio di legittimità, in mancanza di attività difensiva della parte resistente.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla cit.

L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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