Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12539 del 17/06/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 12539 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
–
ricorrente
–
contro
Farina Filippo, elettivamente domiciliato in Roma
Via Giovanni Bettolo 17,
dell’Avv.to
Giancarlo
presso lo studio
Penzavalli,
che
lo
rappresenta e difende, unitamente all’Avv.to
Claudio Zerbini, in forza di procura speciale in
calce al controricorso
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 61/34/2009 della Commissione
Tributaria regionale della Lombardia, depositata il
14/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza dell’11/03/2015 dal Consigliere
Dott. Giulia lofrida;
uditi l’Avvocato dello Stato, Mario Capolupo, per
parte ricorrente, e l’Avv.to Giancarlo Penzavalli,
per parte controricorrente;
Data pubblicazione: 17/06/2015
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di
Farina Filippo (che resiste con controricorso),
avverso la sentenza della Commissione Tributaria
in data 14/05/2009, con la quale, in una
controversia concernente l’impugnazione di un
avviso di accertamento, per IRPEF ed IRAP, relativo
all’anno 2001, emesso, ex artt.1 e 8 DPR 322/1998,
per omessa presentazione della dichiarazione
annuale Mod.Unico 2002 e conseguente
rideterminazione, in via induttiva, del reddito, in
quanto erroneamente trasmessa in forma telematica,
tramite intermediario abilitato, e “scartata” dal
sistema, è stata riformata la decisione di primo
grado, che aveva respinto il ricorso del
contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che
“comunque”
la
dichiarazione Unico risulta
essere “stata presentata da parte del contribuente,
in ossequio alla vigente normativa tributarla”
ed
“un errore telematico” non può ” far sparire” tale
dichiarazione
“al punto da considerarla
omessa”,
tenuto conto dei principi fondamentali di
affidamento e buona fede, sanciti dalla 1.212/2000,
e della novità assoluta e complessità della
procedura di trasmissione in via telematica della
dichiarazione, che ha potuto indurre “In
qualche
errore” l’intermediario delegato.
Il controricorrente ha depositato memoria ex
art.378 c.p.c.
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Regionale della Lombardia n. 61/34/2009, depositata
Considerato in diritto.
L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il
primo motivo, l’insufficiente motivazione, ex
art.360 n. 5 c.p.c., circa un fatto decisivo e
controverso, vale a dire la circostanza,
documentata dall’Ufficio, relativa al fatto che “in
data 25/10/2002, il sistema centrale ha prodotto la
trasmessa in via telematica.
La stessa ricorrente lamenta, poi, un vizio di
contraddittoria motivazione, ex art.360 n. 5
c.p.c., per avere i giudici d’appello, prima,
accertato l’irregolarità nella trasmissione
telematica della dichiarazione ad opera del
contribuente e,
poi,
accolto l’appello del
medesimo, sulla base di una imprecisata
“presunzione di presentazione della dichiarazione”.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia,
infine, un vizio di violazione, ex art.360 n. 3
c.p.c., degli artt.3 e ss. DOR 435/2001, non avendo
la
C.T.R.,
nel dare rilievo al principio del
legittimo affidamento, tenuto conto della mancata
prova, da parte del contribuente, dell’avvenuto
invio della dichiarazione, equivalente a mancata
presentazione.
I motivi tutti, da trattare unitariamente in quanto
connessi, sono fondati.
Occorre premettere che, a norma del 2 ° comma
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento
recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all’imposta regionale sulle attività produttive ed
all’imposta sul valore aggiunto), nel testo
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comunicazione di scarto” della dichiarazione
applicabile all’epoca dei fatti, trattandosi di
dichiarazione da presentare nell’anno 2002, in
al
relazione
periodo d’imposta 2001, “la
dichiarazione è presentata in via telematica
all’amministrazione finanziaria, direttamente o
tramite un incaricato indicato al comma
Il 6 ° comma dell’articolo 3 citato prescrive poi
che “l
soggetti
di
cui ai commi 2-bis e 3
imposta ricevuta di presentazione della
dichiarazione nonché copia della dichiarazione
contenente l’impegno a trasmettere in via
telematica all’amministrazione finanziaria i dati
in essa contenuti” ed i commi 8 0 e 10 ° stabiliscono
che “la dichiarazione si considera presentata nel
giorno in cui è consegnata dal contribuente alla
banca, all’ufficio postale o a uno dei soggetti di
cui ai commi 2-bis
e
3 ovvero è trasmessa
direttamente all’amministrazione finanziaria
mediante procedure telematiche”
e che
“la prova
della presentazione della dichiarazione è data
dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o
di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o
dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui
al comma 5, ovvero dalla comunicazione
dell’amministrazione
finanziaria
attestante
l’avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata direttamente in via telematica”.
Il legislatore, dunque, nel regime normativo
applicabile al caso in esame, richiede, come prova
della presentazione della dichiarazione, nelle
ipotesi disciplinate dai commi 2 e 2 bis dell’art.
3, la “ricevuta di uno dei soggetti di cui ai commi
2bis e 3”,
ricevuta, che non soltanto dimostra
l’avvenuta consegna da parte del contribuente, ma è
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rilasciano al contribuente o al sostituto di
necessaria al fine di verificare la tempestività di
tale consegna, al fine di assicurare il controllo
sul regolare adempimento degli obblighi di
presentazione della dichiarazione, pur sempre sul
contribuente gravanti.
Con circolare n. 35/e del 23/04/2002, l’Agenzia
delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al
assistenza
“Servizio di
ai
per la presentazione delle
dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2001”,
ad integrazione di altra pregressa Circolare
ministeriale n. 195 del 1999, specificando che: 1)
relativamente alla trasmissione della dichiarazione
in via telematica ed alla segnalazione di errori
che determinano il blocco della trasmissione (c.d.
“errori bloccanti”,
asterischi), “I/
contraddistinti da tre
servizio telematico restituisce
dopo breve tempo, per ogni dichiarazione trasmessa,
la
ricevuta dell’avvenuta presentazione della
dichiarazione e l’esito del primo controllo formale
operato su di essa. Ciò comporta che gli uffici
devono adottare idonee misure organizzative che
permettano di restituire al contribuente la
predetta attestazione di avvenuta presentazione
della dichiarazione, al più
tardi entro il giorno
successivo a quello di consegna della stessa
dichiarazione agli uffici medesimi”,
in quanto, se
una dichiarazione è trasmessa nei termini ma viene
scartata dal servizio telematico, essa potrà essere
comunque
qualora, dopo avere
“tempestiva”,
effettuato i dovuti controlli e la rimozione di
eventuali errori, venga ritrasmessa entro i 5
giorni successivi dal ricevimento della
comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne
motiva lo scarto; 2) con riguardo alla
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contribuenti
e informazione
e
comunicazione di errori o di anomalie nelle
dichiarazioni
“tutti
i
positivamente
contribuenti
trasmesse
invece,
che presenteranno la
dichiarazione in via telematica riceveranno,
tramite intermediario, un preavviso telematico, nel
caso in cui dalla liquidazione della dichiarazione
dovesse emergere un’anomalia, un errore o un omesso
versamento”, “…in pratica, ciascun intermediario
che sulla sua casella Entra tel è consultabile
l’elenco delle dichiarazioni trasmesse
telematicamente che, dall’eseguito controllo, hanno
evidenziato anomalie o errori”,
affinché il
professionista abilitato possa provvedere, entro i
60 gg. dal
“preavviso telematico”,
ove ritenga
insussistente l’anomalia o l’errore a fornire
spiegazioni, così evitando l’invio della
comunicazione di irregolarità al cliente.
Quindi, in conformità a quanto disposto dall’art.3
comma 10 DPR 322/1998, la dichiarazione inviata si
considera presentata con la comunicazione, ovvero
la ricevuta, dell’Agenzia delle Entrate che attesta
l’avvenuto ricevimento del modello.
Ora, nella specie, la C.T.R. ha affermato che la
dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2001
era stata inviata, ma che non era stata accettata
dal sistema, senza precisare dunque se fosse stata
o meno effettivamente dimostrata dal contribuente,
con idonea ricevuta, la positiva trasmissione della
stessa al sistema telematico.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio, per nuovo esame, ad altra
Sezione della Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia. Il giudice di rinvio provvederà
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riceverà per mezzo di posta elettronica l’avviso
anche alla liquidazione delle spese del presente
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio, anche in ordine alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, ad altra Sezione della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia.
Il Consi iere est.
Deciso in Roma, 1’11/03/2015.