Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12538 del 21/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 21/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 21/05/2010), n.12538
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 58, presso lo studio dell’avvocato TOTA GIULIA, rappresentato
e difeso dall’avvocato VECCHIONE ANTONIO, giusta mandato speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati
MARITATO LELIO, ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, giusta mandato
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3892/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
23/05/08, depositata il 03/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;
udito l’Avvocato Bertuglia Giovanni, (delega avvocato Vecchione
Antonio), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che
condivide la relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza del 3 giugno 2008 con cui la Corte d’appello di Napoli rigettava l’opposizione proposta da A.M. avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall’Inps per L. 314.053.251 a titolo di contributi omessi dal 1.2..90 al 31.5.1995.
Affermava la Corte territoriale che l’opponente non aveva mai contestato l’esistenza dei rapporti di lavoro accertati dall’ispettore dell’Inps, ma aveva solo eccepito il carattere stagionale dell’attivita’ produttiva e la natura di apprendistato dei rapporti di cinque lavoratrici. Non era stata pero’ offerta alcuna prova che si trattasse di apprendistato e quindi, non essendo dimostrate, anche attraverso idonea documentazione che si trattava di apprendisti, il rapporto non poteva che considerarsi come di lavoro ordinario, con conseguente insorgenza dell’obbligo contributivo.
Parimenti infondata era la difesa sul carattere stagionale dell’attivita’, giacche’ un teste aveva riferito che, al momento dell’accesso, l’attivita’ era in corso, ancorche’ ne fosse stata comunicata la sospensione. La Corte conferiva poi preminente rilievo alle dichiarazioni rese dalle lavoratrici agli ispettori, rispetto a quanto riferito in giudizio; Letto il ricorso del soccombente e il controricorso dell’Inps;
Vista la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di inammissibilita’ del ricorso per inidoneita’ dei quesiti;
Letta la memoria depositata dal ricorrente;
Ritenuto che, anche a ritenere idonei i quesiti proposti, il ricorso e’ infondato nel merito; Infatti, quanto al primo motivo, non si propongono valide censure sul rilievo dei giudici di merito -per cui il datore di lavoro ricorrente aveva eccepito, non gia’ l’inesistenza in toto dei rapporti di lavoro, ma solo il fatto che essi fossero di apprendistato ed avessero carattere stagionale – giacche’ l’interpretazione dell’atto di opposizione compete al giudice di merito ed e’ impugnabile in questa sede solo per difetto di motivazione, che nella specie non e’ stato dedotto, come si sarebbe dovuto, ponendo a raffronto l’atto di opposizione e dimostrando la illogicita’ del ragionamento del giudice che aveva affermato il carattere solo parziale della negazione dell’obbligo contributivo;
inoltre e’ vero che l’opponente aveva dedotto, a prescindere dalla stagionalita’, che in alcuni periodi la prestazione era stata sospesa, con esclusione quindi dell’obbligo, tuttavia la sentenza impugnata ha escluso che cio’ fosse stato provato, sul rilievo che l’ispezione dell’Inps era avvenuta proprio in uno dei periodi in cui era stata comunicata la sospensione;
Quanto poi al fatto che sia stata conferita maggiore credibilita’ alle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva, rispetto a quelle rese in sede giudiziale, i Giudici di merito ne hanno spiegato la ragione per il fatto che nessuna delle contestazioni svolte dall’opponente, ossia ne’ la natura dei rapporti come di apprendistato, ne’ l’esistenza di sospensioni, avevano trovato riscontro, rendendo cosi’ piu’ plausibili le prime dichiarazioni rese; si tratta quindi di valutazioni in fatto, rimesse al giudice di merito, in cui non sono ravvisabili illogicita’, ne mancata considerazione di circostanze decisive;
Ritenuto che il ricorso deve quindi essere rigettato e che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre cinquemila/00 Euro per onorari, oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010