Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12538 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SETINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6538 del ruolo generale dell’anno 2013,

proposto da:

A.B.G., + ALTRI OMESSI

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al

ricorso, dagli avvocati Gian Carlo Ferrari (C.F.: FRR GCR 60D09

F257L) e Teodoro Klitsce De La Grange (C.F.: KTT TDR 48A21 H5010);

– ricorrenti –

nei confronti di:

COMUNE DI MODENA, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco,

legale rappresentante pro tempore, P.G. rappresentato e

difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati

Vincenzo Villani (C.F.: VLL VCN 55M06 B616R) e Adriano Giuffrè

(C.F.: GFF DRN 38L28 F912D);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata in data 11 maggio 2012

dalla Corte di Appello di Bologna n. 679/2012, depositata in data 6

settembre 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

25 maggio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Gian Carlo Ferrari, per i ricorrenti;

l’avvocato Francesca Giuffrè, per delega dell’avvocato Adriano

Giuffrè, per il comune controricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricorrenti, militari assegnatari di alloggi di servizio ai sensi della L. 18 agosto 1978, n. 497, agirono in giudizio nei confronti del Comune di Modena per ottenere la declaratoria di nullità delle clausole dei contratti di locazione stipulati con quest’ultimo, in relazione ad alloggi realizzati in vista di una futura permuta con il Ministero della Difesa, con le quali veniva determinato un canone superiore a quello previsto dalla suddetta legge, nonchè la ripetizione delle somme pagate in eccesso.

La domanda fu rigettata dal Tribunale di Modena.

La Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono i conduttori indicati in epigrafe sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il comune locatore.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso.

Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione della L. 18 agosto 1978, n. 497, art. 4, comma 12, lett. b in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione della L. 18 agosto 1978, n. 497, art. 13 in combinato disposto con la L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 43, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

I due motivi sono connessi e vanno quindi congiuntamente esaminati.

Essi sono fondati nei limiti che si espongono di seguito.

1.1 La questione di diritto da risolvere.

Secondo i ricorrenti, gli immobili ad essi locati (sin dal 1990) dal Comune di Modena rientrerebbero nel patrimonio del Ministero della Difesa, costituirebbero alloggi di servizio per il personale militare e come tali sarebbero soggetti alle disposizioni della L. 18 agosto 1978, n. 497 che prevedono il canone di locazione applicabile, in quanto oggetto di una permuta tra il comune stesso, che li ha a tal fine realizzati, ed il Ministero della Difesa, che a quest’ultimo ha ceduto in corrispettivo un’area di sua proprietà per la realizzazione di un parco pubblico.

Secondo il comune resistente, invece – sebbene l’area di proprietà del ministero gli fosse stata già concessa in uso per essere destinata a parco pubblico e gli alloggi realizzati in vista della permuta fossero stati già concretamente concessi in locazione ai militari in servizio – non essendo stato stipulato il formale contratto di permuta prima del 2000 e non avendo avuto comunque lo stesso concreta attuazione (con la presa in consegna degli alloggi da parte del Ministero della Difesa) prima dell’ottobre 2002, nel periodo anteriore gli immobili in questione erano ancora di sua proprietà e come tali non potevano essere soggetti alle disposizioni della citata L. n. 497 del 1978.

1.2 Le disposizioni normative rilevanti.

La L. 18 agosto 1978, n. 497 (“Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni”), all’art. 1, dispone: “Per garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle Forze armate, il Ministro della difesa è autorizzato a predisporre ed attuare nel decennio 1978-87, un programma di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico da destinare ai propri dipendenti, avvalendosi direttamente degli organi tecnici propri o di altri enti pubblici”.

L’art. 4 della medesima legge, dopo aver previsto al comma 1 che il programma di realizzazione degli alloggi di servizio per i militari si attua utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, al comma 2 dispone che “nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato ad acquistare dai comuni o ricevere in permuta dai medesimi in cambio di aree o fabbricati anche demaniali, la piena proprietà delle aree e dei fabbricati eventualmente su di esse insistenti, compresi nei piani di zona previsti dalla L. 18 aprile 1962, n. 167, o, in mancanza di questi, ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 51 nei limiti previsti dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 2”.

Il comma 7 (nel testo modificato dalla L. 28 febbraio 1981, n. 47, art. 1) prevede, inoltre, che “sempre nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al primo comma, il Ministero della difesa è altresì autorizzato:…… a stipulare permute di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalità di cui al precedente articolo 1 con alloggi di tipo economico anche di maggior valore, da costruire da parte dei comuni, o di altri soggetti pubblici, su suoli anche demaniali, procedendo all’eventuale conguaglio secondo le medesime modalità…”.

Il comma 12 del medesimo articolo, infine, introdotto dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 44, comma 5, prevede quanto segue: “Nei casi in cui le permute già avviate, stipulate tra l’Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al presente articolo, non siano state ancora definitivamente concluse alla data del 31 dicembre 1998: a) le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli enti abbiano avuto la disponibilità continuata, per effetto di accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che siano state destinate in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle comunità residenti nel relativo ambito territoriale, sono trasferite al patrimonio indisponibile dell’ente locale; b) gli alloggi di servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali, destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare, realizzati a carico delle risorse finanziarie dell’ente locale sono considerati infrastrutture militari e sottoposti alle disposizioni di cui agli art. 5 e segg. cit. Legge.

Sono fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti da stime effettuate dai competenti uffici tecnici erariali e penali derivanti da inadempienze contrattuali”.

1.3 L’interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie Non è in discussione, ed è anzi pacifico tra le parti che l’eventuale e discussa – applicabilità della L. n. 497 del 1978, art. 4, comma 12, nella fattispecie concreta comporterebbe l’assoggettamento degli alloggi occupati dai ricorrenti alle disposizioni sul canone di locazione dettate dalla medesima legge (e, in particolare, dall’art. 13 tale legge, che ne rimette la determinazione a decreti ministeriali da emanarsi sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell’equo canone, i quali nella specie avrebbero stabilito importi inferiori ai canoni di fatto applicati nelle locazioni per cui è causa).

Si tratta in effetti di una disposizione introdotta (a distanza di circa venti anni dalla approvazione della legge originaria) con la chiara finalità di disciplinare la situazione giuridica degli immobili già individuati, o addirittura realizzati ad hoc, dagli enti locali e dall’amministrazione della difesa in vista di una permuta da stipulare ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 7, in relazione ai quali si fosse proceduto già ad una sorta di esecuzione anticipata, sebbene non si fosse ancora pervenuti alla definitiva stipulazione dell’atto di permuta.

Essa stabilisce l’anticipazione degli effetti reali delle suddette permute ad una data anteriore alla stipula definitiva, a condizione che alla data del 31 dicembre 1998 fossero già state avviate trattative tra Ministero della Difesa ed enti locali, e purchè fosse intervenuta, prima della suddetta stipula definitiva, da una parte, la concreta e irreversibile destinazione degli immobili ceduti dal ministero al soddisfacimento degli interessi delle comunità residenti nel relativo ambito territoriale e, dall’altra, la destinazione al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare degli alloggi di servizio realizzati a carico delle risorse finanziarie dell’ente locale.

La formulazione letterale della disposizione, dunque, non può certamente condurre alla sua interpretazione nel senso sostenuto dal comune resistente, per cui essa sarebbe applicabile solo se alla data del 31 dicembre 1998 fosse già intervenuta la stipulazione della permuta mediante atto scritto, non potendosi attribuire a meri accordi verbali effetti traslativi della proprietà di immobili: è evidente che, così intesa, essa sarebbe del tutto priva di significato.

Al contrario, la mancata stipulazione per iscritto del contratto definitivo con effetti reali alla data del 31 dicembre 1998 è proprio uno dei presupposti necessari per la sua applicabilità, che peraltro richiede altresì che a tale data fossero già state avviate trattative tra Ministero ed enti locali per la stipulazione di una permuta ai sensi della L. n. 497 del 1978, art. 4, comma 2, (sul che non sussistono dubbi, nel caso concreto), e che – sempre a tale data, ovvero anche in una data successiva, purchè anteriore a quella di stipula definitiva – gli immobili oggetto della stessa fossero stati già di fatto destinati, sulla base di intese (non necessariamente scritte) fra gli enti interessati, al soddisfacimento degli interessi delle comunità residenti nel relativo ambito territoriale e delle esigenze abitative del personale militare (come in effetti sembrerebbe avvenuto nel caso di specie, dal momento che è pacifico che il comune realizzò le unità immobiliari in questione in vista della permuta e li destinò ai militari indicati dal Ministero quali titolari di diritto ad alloggio di servizio, e che l’area demaniale oggetto di corrispettivo era già da tempo in uso all’ente locale per la destinazione a parco pubblico).

E’ peraltro da ritenere che la disposizione in esame non abbia valore retroattivo e dunque, in presenza dei presupposti indicati, la richiamata anticipazione degli effetti reali del contratto di permuta successivamente stipulato avvenga solo a decorrere dalla data del 1 gennaio 1999 (diversamente da quanto preteso dai ricorrenti, che li vorrebbero anticipare anche ad un periodo anteriore a quello di entrata in vigore della legge).

Ciò anche in considerazione del suo carattere eccezionale, anticipandosi ad una data anteriore alla stipulazione gli effetti reali di contratti traslativi di beni immobili, soggetti alla necessaria forma scritta, al solo evidente scopo di sanare gli effetti di situazioni di incertezza dovute all’eccessivo prolungarsi delle trattative tra gli enti pubblici interessati.

Ne deriva che anche l’applicabilità delle disposizioni della L. n. 497 del 1978 in tema di determinazione del canone per gli alloggi di servizio dei militari è predicabile esclusivamente dal 1 gennaio 1999, restando dunque salvi gli eventuali diversi accordi tra le parti per il periodo precedente.

1.4 Le conclusioni per il caso di specie e il principio di diritto applicabile.

I giudici di merito hanno del tutto omesso, erroneamente, di considerare l’applicabilità al caso concreto della disposizione di cui alla L. n. 497 del 1978, art. 4, comma 12 (senza in realtà neanche direttamente richiamarla), e hanno così negato in radice l’applicazione delle disposizioni sul canone previsto per gli alloggi di servizio dei militari fino alla data di stipula definitiva della permuta, omettendo ogni indagine di fatto sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla suddetta disposizione, come sopra specificati, alla data del 31 dicembre 1998 (o a una data successiva).

La pronunzia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, che rivaluterà la fattispecie (anche ai fini della determinazione delle eventuali somme versate dai conduttori in eccesso rispetto al canone dovuto in base alla L. n. 497 del 1978, art. 13 e ai relativi decreti ministeriali applicabili ratione temporis) alla luce dei seguenti principi di diritto:

la L. 18 agosto 1978, n. 497, art. 4, comma 12, (introdotto dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 44, comma 5) prevede l’eccezionale anticipazione, ad una data anteriore alla stipulazione definitiva, degli effetti reali delle permute concluse ai sensi del comma 2 medesima disposizione, a condizione che alla data del 31 dicembre 1998 fossero già state avviate le relative trattative tra Ministero della Difesa ed enti locali, e purchè a tale data (o in data successiva, ma comunque anteriore alla stipula) vi sia stata, da una parte, la concreta e irreversibile destinazione degli immobili ceduti dal Ministero al soddisfacimento degli interessi delle comunità residenti nel relativo ambito territoriale e, dall’altra, la destinazione al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare degli alloggi di servizio realizzati a carico delle risorse finanziarie dell’ente locale, sulla base di intese (non necessariamente scritte) fra gli enti stessi;

in tale ipotesi, a decorrere dal 1 gennaio 1999 (ovvero dalla data successiva in cui si siano verificati i presupposti indicati),per i suddetti alloggi di servizio sono applicabili le disposizioni sul canone di locazione di cui alla L. n. 497 del 1978 e in particolare, l’art. 13 cit. legge.

2. Conclusioni.

Il ricorso è accolto, e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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