Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12538 del 17/06/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 12538 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.A. Group srl, incorporante la Marrazzo Angelo
sas, in persona del legale rappresentante p.t.,
domiciliata in Roma Via Ottaviano n. 42, presso
lo
studio dell’Avv.to Bruno Lo Giudice, e
rappresentata e difesa dall’Avv.to Michele
Di
Fiore, in forza di procura speciale in atti
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Ao2g
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– controricorrente –
avverso
la
sentenza
n.
118/15/2009
della
Commissione Tributaria regionale della Campania,
depositata il 25/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza dell’11/03/2015 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avv.to Michele Di Fiore, per parte
ricorrente, e l’Avvocato dello Stato, Mario
Capolupo, per parte controricorrente;
1
Data pubblicazione: 17/06/2015
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per
il rigetto; in subordine per il rinvio N.R. per
litisconsorzio.
Ritenuto in fatto
Marrazzo Angelo sas propone ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia
delle Entrate (che resiste con controricorso),
Regionale della Campania n. 118/15/2009, depositata
in data 25/05/2009,
con la quale,
in una
controversia concernente l’impugnazione di un
avviso di accertamento, per ILOR, relativo all’anno
1997, emesso a seguito di rettifica del reddito
d’impresa e di recupero a tassazione di costi per
fatture correlate ad operazioni inesistenti, è
stata
confermata la decisione di primo grado, che
aveva respinto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato,
anzitutto,
che,
dal
processo
verbale
di
constatazione, era emerso come la Marrazzo Angelo
società in accomandita semplice, esercente attività
di
“raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani”
avesse ricevuto, nel 1997, fatture per operazioni
inesistenti dalla Ecolservice (amministrata dallo
stesso legale rappresentate, Marrazzo Angelo),
riferite
ad
operazioni
di
straordinaria ed ordinaria,
manutenzione,
di automezzi e
cassonetti, ed hanno sostenuto che le fatture della
Ecolservice,
allegate
introduttivo
ma
non
in
copia
esibite
al
al
ricorso
momento
dell’ispezione, non rivestivano alcun valore
probatorio, stante la preclusione processuale posta
dall’art.52 comma 5 0 DPR 633/1972, cosicché i costi
relativi, non documentati, dovevano ritenersi
avverso la sentenza della Commissione Tributaria
,.
,I.
indeducibili, ai sensi dell’art.75 del TUIR.
La M.A. Group srl, quale incorporante la Marrazzo
Angelo sas e ad essa succeduta, ha depositato
memoria ex art.378 c.p.c..
Considerato in diritto.
La società ricorrente lamenta, con il primo motivo,
la nullità della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c.,
per violazione dell’art.112 c.p.c., per omessa
pronuncia sugli effetti del giudicato formatosi su
altro avviso di accertamento notificato alla
società, per il medesimo periodo, ai fini IVA; la
ricorrente lamenta altresì, nel corpo del medesimo
motivo, che i giudici d’appello abbiano ritenuto
non utilizzabili le fatture di costo, prodotte nel
corso del giudizio, malgrado la loro mancata
esibizione, nel corso della verifica tributaria,
era dipesa da causa non imputabile alla
contribuente ovvero a forza maggiore.
La stessa ricorrente, con il secondo motivo,
denuncia violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c.,
dell’art.43 DPR 600/1973, per non avere i giudici
della CTR rilevato, d’ufficio, la tardiva notifica
(il “6/12/2005”) dell’atto impositivo, oltre il
31/12 del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione. Nel corpo dello
stesso motivo, la ricorrente articola poi questione
di legittimità costituzionale, in relazione agli
artt.3 24 Cost., dell’art.16 commi 8 e 9, per
effetto del quale “solo nell’ipotesi di definizione
della lite pendente e non anche di quella
potenziale o di condono tombale l’ufficio”, a
fronte di istanza del contribuente di definizione
ex art.15 1.289/2002, doveva comunicare
espressamente il diniego di condono.
Infine, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta
3
-•
ex art.360 n.
l’insufficiente motivazione,
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non avendo la CTR proceduto alla
c.p.c.,
“necessaria valutazione di vari elementi probatori
acquisiti”.
Nella memoria, la M.A. Group invoca altresì il
giudicato esterno intervenuto su altra annualità
della stessa imposta, per effetto della sentenza n.
Preliminarmente,
specie,
si
occorre rilevare che,
nella
su
avviso
controverte
di
un
d’accertamento, relativo ad ILOR, concernente il
reddito, all’epoca, di società di persone.
Occorre, all’uopo, evidenziare che le Sezioni Unite
hanno affermato che l’unitarietà dell’accertamento,
che è alla base delle determinazioni sui redditi
delle società di persone e delle associazioni di
cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (art. 5) e dei soci
delle stesse, e la conseguente automatica
imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli
utili e indipendentemente dalla percezione degli
stessi, comporta che il ricorso tributario
proposto,
anche avverso un solo avviso di
rettifica, da uno dei soci riguarda
inscindibilmente sia la società che tutti i soci,
salvo il caso in cui si prospettino questioni
personali.
Pertanto, tutti questi soggetti devono essere parte
dello stesso procedimento e la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di
essi, non avendo tale controversia per oggetto la
singola posizione debitoria del ricorrente, bensì
gli elementi comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione dedotta nell’atto impositivo
impugnato, con conseguente configurabilità di un
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833/15/2003 della C.T.P. di Napoli.
„
caso di litisconsorzio necessario originario e
relativa necessità d’integrazione, essendo il
giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti
i litisconsorti necessari affetto da nullità
assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio (S.U. n.14815 del
2008 e nello stesso senso Sez. 5, nn. 25954, 25931,
25929 del 2010).
al giudizio i soci illimitatamente responsabili,
tutti litisconsorti necessari, della società, che,
nell’anno d’imposta oggetto dell’accertamento, era
una accomandita semplice.
La ritenuta nullità delle intere fasi di merito,
pronunciando sul ricorso, comporta che la sentenza
impugnata deve essere cassata e, restando travolta
anche la sentenza di primo grado, la Commissione
Tributaria Provinciale di prime cure (di Napoli)
dovrà provvedere a decidere la controversia, previa
integrazione del contraddittorio.
Sussistono giusti motivi, considerato lo sviluppo
processuale della vicenda nonché la circostanza che
la giurisprudenza richiamata delle Sezioni Unite di
questa Corte Suprema è successiva alla proposizione
del ricorso introduttivo, per disporre la
compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Non risulta che, nella specie, abbiano preso parte
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la
nullità del giudizio di merito, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio alla Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli; dichiara integralmente
compensate tra le parti le spese dell’intero
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
giudizio.
Deciso in Roma, 1’11/03/2015.
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