Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12537 del 21/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 21/05/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 21/05/2010), n.12537
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato ALLEGRA ROBERTO,
rappresentato e difeso dall’avvocato NAVACH MASSIMO, giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 164/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del
31.1.08, depositata il 03/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 3 marzo 2008, la Corte di appello di Bari, accogliendo l’impugnazione proposta P.A.L. avverso la decisione di primo grado, che gli aveva riconosciuto il diritto all’assegno d’invalidita’ civile dal 1 aprile 2004, ha anticipato la decorrenza della prestazione al 1 aprile 2002, condannando l’INPS al pagamento anche degli accessori L. n. 412 del 1991, ex art. 16; ha poi compensato fra le parti le spese del giudizio di appello, ponendo a carico dell’INPS le spese delle consulenze tecniche espletate.
Per la cassazione della sentenza il P. ha proposto ricorso, con un solo motivo.
L’INPS ha resistito con controricorso, mentre il Ministero intimato non ha svolto alcuna attivita’ difensiva.
Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione e deduce che la compensazione delle spese del giudizio di gravame e’ stata giustificata dalla Corte territoriale con ragioni, a suo avviso, palesemente illogiche, considerato il riferimento alla mancanza di opposizione degli appellati INPS e Ministero economia e finanze, i quali non si erano costituiti nel giudizio in appello.
Il ricorso e’ infondato.
Secondo il piu’ recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza S.U. 30 luglio 2008 n. 20598 e altre successive), richiamato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., pure nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non e’ necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purche’, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito).
Qui tali ragioni sono state ravvisate nella mancanza di opposizione al gravame dell’assistibile, desunta dalla contumacia di entrambi gli appellati, e, come rilevato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. condivisa dal Collegio, si tratta di argomentazioni che si basano sulla condotta della parte e che non presentano profili di illogicita’ o di irragionevolezza (v. per utili riferimenti in tal senso Cass. 31 luglio 2009 n. 17868).
Il ricorso va dunque rigettato.
Il P., sebbene soccombente, resta esonerato dal pagamento delle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010