Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12537 del 17/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 17/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5227 del ruolo generale dell’anno 2013,

proposto da:

P.A.M., (C.F.: (OMISSIS)) PA.

A. (C.F.: (OMISSIS)) eredi di P.F.

e P.G. rappresentati e difesi, giusta procura a margine

del ricorso, dall’avvocato Giuseppa Piazza (C.F.: PZZ GPP 51P62

H205Y);

– ricorrenti –

nei confronti di:

B.R., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e

difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato

Fausto Muscuso (C.F.: MSC FTS 52B01 C351D);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n.

597/2012, pronunziata in data 2 aprile 2012 e depositata in data 29

giugno 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

25 maggio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Salvatore Vitale, per delega dell’avvocato Giuseppa

Piazza, per i ricorrenti;

l’avvocato Carmelo Russo, per delega dell’avvocato Fausto

Muscuso, per il controricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per la dichiarazione di

cessazione della materia del contendere.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.R., conduttore di un immobile (per uso abitativo) sito in (OMISSIS), agì in giudizio nei confronti dei locatori P. F. e Pa.Gi. (deceduti nelle more del giudizio, che è stato proseguito dagli eredi A.M. e P. A.) per ottenere la determinazione del canone legale e la restituzione delle somme versate in eccesso.

La domanda fu rigettata dal Tribunale di Catania.

La Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato gli eredi dei locatori a corrispondere al conduttore l’importo di Euro 2.354,00, oltre le spese del doppio grado di giudizio.

Ricorrono A.M. e Pa.An., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso il B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale va dato atto che all’udienza di discussione i procuratori delle parti hanno entrambi dichiarato che le stesse hanno raggiunto un’intesa stragiudiziale in ordine alla presente controversia, ed hanno pertanto chiesto concordemente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio e quindi ad una pronuncia nel merito, con compensazione delle spese del presente giudizio, come da concorde richiesta delle parti.

Non si deve invece far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

Secondo il prevalente orientamento di questa Corte la ratio della suddetta norma – orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose – induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità del ricorso non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (Cass., sez. 6 –

3, n. 2226 del 31 gennaio 2014; Sez. 6 – 5, n. 19464 del 15 settembre 2014; Sez. 6 – 2, n. 13636 del 2 luglio 2015).

Inoltre, la sanzione in esame appare collegata all’esito oggettivo dell’impugnazione, e cioè agli effetti concreti del provvedimento che la definisce, nel senso che essa è applicabile solo laddove il procedimento di impugnazione si concluda con la integrale conferma, senza alcuna modifica, della statuizione impugnata (sia per motivi di merito che di mero rito, mentre non ha alcun rilievo, ai fini che qui interessano, l’accessoria decisione sulle spese di lite, che segue diverse logiche).

Poichè la inammissibilità per cessazione della materia del contendere determina “la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata” (così, espressamente, Cass. SS.UU., Sentenza n. 1048 del 28 settembre 2000), essa, sul piano oggettivo, non può certamente essere equiparata al rigetto integrale o alla “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, pronunzie che, al contrario, determinano il passaggio in giudicato – sia formale che sostanziale – del provvedimento impugnato.

D’altra parte, anche la valutazione di virtuale fondatezza, infondatezza o inammissibilità del ricorso che può essere operata dopo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ha esclusivo rilievo ai fini della regolazione delle spese del giudizio di legittimità, e quindi non può ripercuotersi sulla diversa questione dell’eventuale sussistenza dei presupposti per l’operatività della sanzione del versamento del doppio contributo unificato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3711 del 25/02/2016).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso, per cessazione della materia del contendere;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA