Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12537 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12537 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro

Ferioli Filippo spa,

in persona del legale

rappresentante p.t.,
controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/19/2009 della Commissione

4G

Tributaria regionale della Lombardia, depositata il
23/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza delli11/03/2015 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Mario Capolupo, per
parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per

Data pubblicazione: 17/06/2015

-

cassazione, in unico motivo, nei confronti della
Ferioli Filippo spa (che non resiste), avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia n. 76/19/2009, depositata in data
23/06/2009, con la quale, in una controversia
concernente l’impugnazione di un avviso di diniego
della definizione agevolata di versamenti ritardati
e/o omessi di imposte, ai sensi dell’art.9 bis
ai quali risultava versata soltanto la prima rata
delle somme dovute in base al condono, è stata
confermata la decisione di primo grado, che aveva
accolto il ricorso della società contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che, rispecchiano la regola contenuta nell’art.9
bis un principio “immanente” nel sistema e “non una
deroga”, “11 ritardato versamento di una sola rata,
successiva alla prima, non appare suscettibile, in
carenza di contraria previsione, di determinare un
effetto invalidante sull’intervenuta definizione
del condono”.
All’udienza del 18/11/2014 è stato disposto rinvio
a N.R., ordinandosi il rinnovo della notificazione
del ricorso alla intimata Feriali Filippo spa, non
costituita, stante la nullità della prima notifica,
effettuata a mezzo del servizio postale, ma senza
il rispetto delle prescrizioni di cui all’art.7
u.c. 1.890/1982, aggiunto dall’art.36 comma 2
quater del d.1.248/2007, conv. in 1.31/2008.
In data 10/03/2015, sono stati depositati gli
avvisi di ricevimento relativi alla rinnovata
notifica del ricorso alla società Feriali Filippo
intimata.
Considerato in diritto.
La ricorrente lamenta, con unico motivo, la

2

1.289/2002, per gli anni 2001 e 2002, in relazione

violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3
c.p.c., degli artt.8,9, 9 bis e 15 1.289/2002,
avendo i giudici d’appello ritenuto sufficiente, ai
fini del perfezionamento del condono c.d.
clemenziale, il tempestivo versamento iniziale
dell’importo di E 6.000,00 per ciascun anno
d’imposta, avendo la contribuente scelto per la

La censura è fondata.
11 condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9
bis ha struttura e funzione diversa rispetto alle
altre forme di sanatoria previste alla L. n. 289
del 2002 (artt. 7, 8, 9, 15 e 16).
Infatti, mentre le seconde introducono un
tributario premiale”,

“condono

riconoscendo al contribuente

il diritto potestativo di chiedere che il suo
rapporto giuridico tributario sia sottoposto ad un
accertamento straordinario, da effettuarsi cioè
secondo regole diverse da quelle ordinarie, l’art.
9 bis riguarda invece un
clemenziale”,

“condono tributario

che, basandosi sul presupposto di un

illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni
ed, a determinate condizioni, concede modalità di
lavoro per il loro pagamento, ma senza prevedere
alcuna forma di accertamento tributario
straordinario (sulle due specie di condono
tributario, Cass. 12.3.2004. n. 5077: id. 5 sez.
31.8.2007 n. 18353 ).
Il

condono

“clemenziale”

non

richiede

una

necessaria attività di liquidazione D.P.R. n. 600
del 1973, ex art. 36 bis, non comportando alcuna
incertezza in ordine al “quantum” da versarsi da
parte del contribuente per definire favorevolmente
la vicenda fiscale, trattandosi dell’ammontare dal
medesimo indicato nella dichiarazione integrativa

3

definizione il pagamento in più rate.

presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi
come previsti dal comma 4.
Ne consegue che, in ipotesi di pagamento rateale
previsto dall’art. 9 bis (come modificato dalla L.
n. 350 del 2003, art. 2, coma 45, legge
finanziaria per il 2004), il condono – in quanto
rimesso alla mera attività di liquidazione e
produce la definizione della lite pendente soltanto
con l’integrale pagamento delle rate dovute, nei
termini prescritti dalla L. n. 289 del 2002, art. 9
bis, comma l essendo legittimata l’Amministrazione
finanziaria, in difetto del perfezionamento della
definizione della lite, al recupero della
originaria imposta dovuta.
Pertanto, al condono ex art. 9 bis L. n. 289 del
2002 non può ritenersi applicabile il principio da
questa Corte affermato con riferimento alla
chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla
L. n. 289 del 2002, art. 16, in base al quale, nel
caso in cui il contribuente si avvalga della
facoltà, prevista dal comma 2 di detta
disposizione, di versare ratealmente l’importo
dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima
rata comporta l’inefficacia dell’istanza di
condono,

con

la

conseguente perdita

della

possibilità di avvalersi della definizione
agevolata, mentre in caso di mancato versamento
delle rate successive si procede ad iscrizione a
ruolo (a titolo definitivo) dell’importo dovuto, ai
sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 con
addebito di una sanzione amministrativa pari al 30
per cento delle somme non versate (ridotta alla
metà in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alla scadenza della rata), oltre

4

versamento della somma da parte del contribuente –

agli interessi legali

(cfr.

Cass.n.22541/2012;

Cass. 6.10.2010 n. 20745; Cass. 23.7.2010 n. 17396;
in motivazione, Cass. 23/10/2006, n. 22788, Cass.
28/5/2007, n. 12410, Cass. 22/3/2006, n. 6370).
Nella specie, risulta, dallo stesso ricorso di
primo grado (ritrascritto nel presente ricorso per
cassazione

dell’Agenzia

delle

Entrate),

il

di tre rate, successive alla prima, dovute per
ciascun anno d’imposta.
In conclusione, il ricorso va accolto, con la
cassazione della impugnata sentenza e, potendo la
causa essere decisa nel merito, ai sensi dell’art.
384 c.p.c., va respinto il ricorso introduttivo
della società. Considerato che la giurisprudenza di
legittimità si è stabilizzata successivamente alla
proposizione del ricorso introduttivo, le spese
processuali dell’intero giudizio vanno
integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo della società; dichiara
integralmente compensate tra le parti le spese
dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, 1’11/03/2015.
Il Presidente

versamento in ritardo da parte della contribuente

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