Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12536 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 18/05/2017, (ud. 13/12/2016, dep.18/05/2017),  n. 12536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11990-2013 proposto da:

L’OLIMPICA SOC. COOP. A R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso D.A.A., rappresentata e difesa

dagli avvocati ANTONIO SALEMME, CLAUDIO FABRICATORE, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BACOLI (NA), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso l’avvocato

STEFANO VINTI, rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO BARONE,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3494/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato BARONE VALERIO che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Comune di Bacoli ha introdotto un giudizio arbitrale nei confronti della Soc. Coop. a r.l. L’Olimpica, volto ad ottenere condanna di quest’ultima a corrispondergli gli importi da esso pagati a titolo di indennità di esproprio ai proprietari di un’area espropriata e ceduta per il diritto di superficie alla cooperativa.

2. – Nel contraddittorio con la cooperativa, il collegio arbitrale ha affermato, per quanto rileva, che la domanda aveva ad oggetto il pagamento del corrispettivo della cessione del diritto di superficie sull’area, sicchè ricorreva la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, con conseguente arbitrabilità della controversia, e che, nel merito, la cooperativa era tenuta a restituire al Comune quanto da quest’ultimo versato ai proprietari espropriati, nulla rilevando che l’amministrazione non avesse eccepito nei loro confronti la prescrizione estintiva.

3. – Contro il lodo arbitrale la Soc. Coop. a r.l. L’Olimpica ha proposto impugnazione per nullità per quattro motivi.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 29 ottobre 2012 ha rigettato l’impugnazione e regolato le spese di lite.

Ha ritenuto la Corte territoriale:

-) che la controversia avesse ad oggetto esclusivamente il corrispettivo della cessione, come dimostrato dalla stessa convenzione intercorsa tra le parti, e non involgesse una pretesa risarcitoria, sicchè era devoluta al giudice ordinario ed era pertanto arbitrabile;

-) che gli arbitri, nel disattendere l’assunto della cooperativa, la quale aveva lamentato che il Comune, a fronte della pretesa nei suoi confronti avanzata dai terzi espropriati, non avesse formulato eccezione di prescrizione estintiva, avevano deciso secondo equità, tenuto conto dell’incertezza sul decorso del termine prescrizionale in discorso e della circostanza che la stessa cooperativa, pure a tanto abilitata ai sensi dell’art. 2939 c.c., non aveva essa stessa formulato l’eccezione;

-) che il sindacato della decisione arbitrale per violazione delle regole di diritto era inammissibile ai sensi dell’art. 829, comma 3 e che non era fondata la prospettazione secondo cui le norme in tema di prescrizione attenessero all’ordine pubblico.

4. – Contro la sentenza la Soc. Coop. a r.l. L’Olimpica ha proposto ricorso per cassazione per due motivi.

Il Comune di Bacoli ha resistito con controricorso.entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene due motivi.

1.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 10 a pagina 22 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 4, della L. n. 1034 del 1971, art. 5 e del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la controversia avesse ad oggetto il pagamento del corrispettivo spettante all’amministrazione a fronte della cessione del diritto di superficie sul fondo in discorso, dal momento che, al contrario, la cooperativa non era direttamente obbligata nei suoi confronti, bensì dei terzi espropriati, con la conseguenza che la causa aveva ad oggetto una pretesa risarcitoria, come tale devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel motivo si ribadisce altresì la tesi che la clausola compromissoria sarebbe stata colpita da nullità sopravvenuta per effetto del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34.

1.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 22 a pagina 38 sotto la rubrica: “Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Secondo la cooperativa ricorrente, l’amministrazione, a fronte della domanda nei suoi confronti rivolta dai terzi espropriati, aveva omesso di sollevare l’eccezione di prescrizione, il che avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda dell’ente nei confronti della cooperativa.

In proposito avrebbe errato la Corte d’appello nel recepire la motivazione addotta dal collegio arbitrale, secondo cui, essendo stati gli arbitri autorizzati a decidere secondo equità, la decisione sulla prescrizione non sarebbe stata sindacabile.

Al contrario essendo la disciplina della prescrizione dettata a tutela di interessi generali, il sindacato doveva estendersi agli errores in iudicando, nonostante fosse stata affidata agli arbitri una decisione secondo equità.

2. – Il ricorso va respinto.

2.1. – Il primo motivo è inammissibile, il che esclude che della questione di giurisdizione debbano essere investite le Sezioni Unite.

La Corte territoriale ha ritenuto che il Comune avesse formulato una domanda esclusivamente volta al pagamento del corrispettivo della cessione, e non avesse introdotto una pretesa risarcitoria, movendo dal dato testuale costituito dall’art. 7 della convenzione intercorsa tra le parti, secondo cui “il corrispettivo della cessione in proprietà resta convenuto: a) nel pagamento del costo delle operazioni relative alla procedura di esproprio; b) nel costo di esproprio delle aree residenziali cedute in proprietà che sarà anticipato dalla cooperativa in virtù di delega conferita”.

Il giudice di merito, in altri termini, ha ritenuto che la domanda formulata dal Comune fosse esclusivamente diretta alla soddisfazione dell’obbligazione di pagamento tale da non mettere in discussione neppure indirettamente la convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare.

Su tale premessa in fatto, la Corte d’appello ha ritenuto la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in conformità al principio affermato da questa Corte secondo cui: “La controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell’ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10 come sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, e succ. modificazioni e innovazioni, art. 35), spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5 e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell’adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato ex ante il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano messe in discussione ex post solo la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni ivi contenute) o l’effettività dell’obbligazione di pagamento” (Cass., Sez. Un., 30 marzo 2009, n. 7573). Principio, quello che precede, poi ribadito nei seguenti termini: “Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10, come sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonchè l’individuazione del soggetto debitore, allorchè non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A.” (Cass., Sez. Un., 10 agosto 2011, n. 17142; Cass., Sez. U, 11 ottobre 2016, n. 20419).

La cooperativa, per converso, ha posto in discussione l’interpretazione della domanda fornita dalla Corte d’appello ed ha sostenuto che il Comune avrebbe proposto non già una domanda di condanna della cooperativa al pagamento del corrispettivo della cessione, ma una domanda di risarcimento del danno per l’inadempimento posto in essere dalla stessa cooperativa nel non provvedere al pagamento dei terzi espropriati.

Ciò detto, è agevole osservare che nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poichè l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 7 luglio 2006, n. 15603; Cass. 18 maggio 2012, n. 7932).

L’inammissibilità del motivo è allora palese ove si consideri, per un verso, che la cooperativa non ha richiamato a proposito l’art. 112 c.p.c., avendo prospettato una interpretazione della domanda diversa da quella fornita dalla Corte d’appello, pertanto sindacabile solo sotto il profilo motivazionale, e, per altro verso, che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 29 ottobre 2012, sicchè trova applicazione l’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo attualmente vigente, e che l’interpretazione della domanda da parte della Corte d’appello è sostenuta da una motivazione che supera la soglia del “minimo costituzionale” (Cass. S.U., n. 8053/2014).

Ciò esime dall’osservare che, in effetti, la censura sarebbe stata inammissibile anche nel quadro di applicazione del vecchio n. 5, dal momento che la motivazione svolta dalla Corte d’appello non è stata neppure specificamente censurata, giacchè la cooperativa non si è per nulla misurata con il passaggio motivazionale poc’anzi trascritto, ma si è limitata a darne una lettura semplicemente contrapposta a quella motivatamente affermata dal giudice di merito.

Eguali considerazioni valgono per la tesi concernente la sopravvenuta nullità della clausola compromissoria in applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34.

La Corte d’appello ha testualmente rammentato l’affermazione di Cass., Sez. Un., 30 marzo 2009, n. 7573, secondo cui: “la disciplina degli apprestamenti di aree mediante espropriazione e della connessa realizzazione su di esse d’edifici destinati ad alloggi di tipo economico e popolare non rientra nella materia dell’edilizia e dell’urbanistica ma, per la rilevanza sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici (Cass. SS.UU. 12.6.06 n. 13527, 23.12.04 n. 23830, 16.1.03 n. 594, e, per implicito, 19.12.07 n. 26742, 16.1.07 n. 758), di tal che la norma applicabile sarebbe stata non quella del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, e succ. mod. ma, se mai, quella del precedente art. 33”.

A fronte di ciò il motivo non fa che riproporre la tesi della cooperativa, secondo la quale la materia rientrerebbe dell’art. 34 e non nell’art. 33, senza neanche provare a spiegare perchè la Corte d’appello, e con essa le Sezioni Unite, sarebbe incorsa in errore.

2.2. – Il secondo motivo è infondato.

Gli arbitri autorizzati a pronunciare secondo equità sono svincolati, nella formazione del loro convincimento, dalla rigorosa osservanza delle regole del diritto oggettivo, avendo facoltà di utilizzare criteri, principi e valutazioni di prudenza e opportunità che appaiano i più adatti ed equi, secondo la loro coscienza, per la risoluzione del caso concreto, restando così preclusa, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 2, u.p., l’impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o, in generale, per errores in iudicando, che non si traducano nell’inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, nè suscettibili di formare oggetto di compromesso (Cass. 4 luglio 2013, n. 16755).

Orbene, la contrarietà all’ordine pubblico della decisione degli arbitri, atteso il rilievo pubblicistico della disciplina della prescrizione, non è in questo caso richiamata a proposito, già per l’assorbente considerazione che nel caso di specie non viene in questione detta disciplina nella sua inderogabilità, ai sensi dell’art. 2936 c.c., bensì il riconoscimento del diritto del Comune (di contenuto meramente patrimoniale, certamente arbitrabile e suscettibile di essere sottoposto a decisione equitativa) ad ottenere il pagamento di quanto dovutogli, ben potendo del resto la prescrizione – a conferma dell’insussistenza di una decisione contraria all’ordine pubblico – essere oggetto di rinuncia ai sensi dell’art. 2937 c.c..

Più in generale, questa Corte ha già avuto modo di affermare in radice che la disciplina della prescrizione, lungi dal rivestire rilievo pubblicistico, pur autorevolmente sostenuto in dottrina, sia diretta alla realizzazione di “più pragmatiche finalità di tutela di un interesse sostanzialmente privato” (Cass. 18 gennaio 2011, n. 1084), collocandosi così al di fuori della nozione di ordine pubblico rilevante per i fini dell’assoggettamento all’impugnazione per errores in iudicando della decisione arbitrale resa secondo equità (Cass. 23 febbraio 2016, n. 3481).

Sicchè è da escludere che la Corte territoriale dovesse fare applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 3, secondo periodo.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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