Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12536 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 416-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AL GILA’ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMO RIDOLFI;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente successiva –

avverso la sentenza n. 2288/4/ 2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGINALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il

29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, indicata in epigrafe, che in controversia su avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2013 in relazione all’acquisto di immobile compreso nel Piano particolareggiato per il quartiere di (OMISSIS), in (OMISSIS), ha rigettato l’appello dell’ufficio, confermando la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto alle agevolazioni di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5.

Nelle more del giudizio Al Gilà srl ha comunicato, e notificato alla ricorrente, con allegata documentazione in data (OMISSIS), di avere aderito alla sanatoria di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6 (Definizione agevolata delle controversie tributarie) ottemperando ai relativi pagamenti.

Chiede pertanto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La Corte, preso atto di quanto sopra, dichiara l’estinzione del processo.

Alla declaratoria di estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese del processo, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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