Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12536 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. II, 08/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 08/06/2011), n.12536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COM. PARMA C.F. (OMISSIS) IN PERSONA DEL SINDACO DR. U.

E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BROFFERIO 6, presso lo

studio dell’avvocato ROSSI ADRIANO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2 95/2004 del GIUDICE DI PACE di LANGHIRANO,

depositata il 20/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/C5/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Rossi Adriano difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Parma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 295/04 con la quale il giudice di Pace di Langhirano aveva accolto l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 23 presentata da G.S. in data 29.4.04, avverso il verbale d’infrazione n. (OMISSIS) elevato nei confronti del medesimo dalla Polizia Municipale di Parma in data (OMISSIS) per la violazione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 8 per aver circolato con un veicolo a velocità superiore a quella consentita. Con l’impugnata sentenza il giudice a quo aveva ritenuto innanzitutto che il comune di Parma non fosse ritualmente costituito in giudizio in quanto la delega del sindaco in favore del funzionario incaricato a rappresentare l’ente era stata prodotta solo in fotocopia e non in originale e mancava comunque la prova dell’autorizzazione alla lite del consiglio comunale; nel merito accoglieva l’opposizione sulla base dell’accertata discordanza tra la data dell’avvenuto accertamento dell’infrazione contenuta nel verbale e quella indicata nello “scontrino” di rilevamento dell’apparecchiatura denominata “Telelaser” utilizzata per l’accertamento della velocità del veicolo.

Il ricorso per cassazione si fonda su n. 3 motivi, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. l’intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il comune esponente denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, dell’art. 83 c.p.c. con riferimento alla costituzione in giudizio del comune di Parma ritenuta irregolare dal G.d.P. di Langhirano, per mancata produzione della delega del sindaco in originale e per mancata delibera del organo collegiale competente, autorizzante il sindaco a stare in giudizio. La doglianza è fondata atteso che i rilevi al riguardo formulati dal g.d.p. sono chiaramente erronei. Questa S.C. ha invero stabilito che “in tema di sanzioni amministrative, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio della P.A. nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, è sufficiente la sottoscrizione della comparsa di risposta da parte del funzionano delegato e la sua dichiarazione di stare in giudizio in tale qualità, in quanto la delega rilasciata dall’autorità amministrativa al funzionario incaricato della difesa in tale giudizio, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4, non è equiparabile alla procura alle liti rilasciata al difensore a norma dell’art. 83 c.p.c., ma si concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni, riferibile anche ad una generalità indistinta di controversie future. (Cass. n. 9710 del 17/07/2001 ;

Cass. n. 9842 del 24/04/2010). Peraltro non è neppure necessaria la delibera dell’organo collegiale dell’ente (giunta municipale) che autorizzi il sindaco a stare in giudizio, attesa al riguardo la peculiarità della disciplina di cui alla L. n. 89 del 1981, art. 23 che affida direttamente al rappresentante dell’ente il compito di partecipare al giudizio d’opposizione.

Con il secondo motivo, l’esponente comune di Parma denuncia il vizio di motivazione e la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 e art. 204 bis C.d.S.. Deduce di avere dedotta nell’atto di costituzione l’incompetenza territoriale del GdP di Langhirano in favore di quello di Parma, atteso che l’infrazione al c.d.s. era stata rilevata nel territorio del comune di Parma; inoltre trattandosi di competenza inderogabile tale eccezione doveva essere rilevata anche d’ufficio a prescindere dunque dalla regolarità o meno della costituzione in giudizio del Comune stesso. La doglianza è fondata. Secondo questa Corte regolatrice in tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio si stabilisce in base “al luogo in cui è stata commessa la violazione” L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22, comma 1 coincidente con quello in cui la violazione stessa è stata accertata”; per cui la competenza a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme sulla circolazione stradale ha natura inderogabile, ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S. e pertanto può essere rilevata anche d’ufficio (Cass. n. 11131 del 17/11/1990; Cass. n. 63346 del 12.7.96;

Cass. n. 10243 del 4.8.2000; Cass. n. 944 del 17/01/2011). Nella fattispecie dunque, competente per territorio è il giudice di Parma nel cui territorio è stata accertata la violazione in questione.

La riconosciuta fondatezza dei primi 2 motivi comporta l’accoglimento del ricorso (assorbito il 3 motivo riguardante il merito della controversia : violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 e insufficiente motivazione). Consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, ed il rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, al Giudice di Pace di Parma, competente per territorio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il resto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, al Giudice di Pace di Parma.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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