Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12535 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. I, 24/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 24/06/2020), n.12535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3169-2019 proposto da:

L.G.A., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

ATTILIO CONVERSO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI POTENZA n. 792/2018,

depositata il 20.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26.2.2020 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

L.G.A. propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente – avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento di protezione internazionale – veniva rigettato;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1 il ricorso, notificato a mezzo PEC, è improcedibile in quanto privo delle necessarie attestazioni, sottoscritte dal difensore, di conformità all’originale del ricorso, delle relazioni di notificazione, del messaggio e delle ricevute di avvenuta consegna;

1.2. poichè le regole sul processo civile telematico sono ancora inapplicabili al giudizio di legittimità, dinanzi alla Corte di cassazione è quindi necessario il deposito di copie cartacee (che la legge e la prassi definiscono “analogiche”) di tutti gli atti processuali, e quando il ricorso per cassazione sia notificato per mezzo della posta elettronica certificata, il ricorrente deve assolvere l’onere di deposito di cui all’art. 369 c.p.c., depositando: (a) il ricorso; (b) il messaggio di posta cui era allegato; (c) la relazione di notificazione; (d) la ricevuta di avvenuta consegna; ed attestando con sottoscrizione autografa la conformità di tutti i suddetti documenti ai rispettivi originali;

1.3. tali principi sono già stati ripetutamente affermati da questa Corte, ed in particolare da Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, la quale ha affermato che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, è improcedibile a meno che il controricorrente, anche tardivamente costituitosi, non depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale notificatogli del D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2;

1.3. nel caso di specie, la copia del ricorso depositato dal ricorrente è corredata dalla relata di notifica e dalla ricevuta di accettazione, ma tutti questi documenti non recano in calce la dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta dal difensore, richiesta dal combinato disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis ed 1-ter a norma dei quali: (a) in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis; (b) L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis, prescrive che quando non si possa depositare telematicamente un atto telematicamente notificato, “l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte”;

2. il ricorso quindi va considerato privo di una valida dimostrazione della sua avvenuta notificazione, e va dichiarato improcedibile;

3. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva del Ministero dell’Interno.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, Prima Sezione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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