Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12535 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/05/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 21/05/2010), n.12535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.B.A., in qualita’ di amministratore della P.A.D.

DI BERNARDINI A. & C. S.N.C., elettivamente domiciliato in

ROMA,

PIAZZA DI SPAGNA 35, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI LUIGI,

che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26 9/2 0 08 del TRIBUNALE di VELLETRI del

26/09/07, depositata il 25/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.B.A.F.D., amministratore della societa’ in nome collettivo P.A.D. Di Bernardini A, & C, ricorre a questa Corte, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza depositata il 25 febbraio 2008 con la quale il Tribunale di Velletri aveva rigettato l’opposizione proposta avverso l’ordinanza ingiunzione, emessa dalla locale Direzione provinciale del lavoro, di pagamento di sanzioni amministrative, per talune violazioni consistite: nell’avere omesso di comunicare alla competente sezione circoscrizionale per l’impiego l’assunzione di due lavoratrici, nel non avere consegnato loro, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata sul libro matricola, nell’avere omesso di esibire all’atto dell’accesso ispettivo i regolamentari libri paga e matricola, nell’avere eseguito registrazioni inesatte o incomplete sul libretto di lavoro di ciascuna delle due lavoratrici e nell’avere omesso di concedere alla dipendente B. almeno ventiquattro ore consecutive di riposo ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica.

Il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza delle infrazioni attraverso il verbale e le dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici in esse riportate.

L’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., in relazione agli artt. 155 e 116 c.p.c. (primo motivo) e vizio di motivazione (secondo motivo). Addebita al giudice del merito di non avere dato rilevanza alle dichiarazioni delle lavoratrici allegate all’opposizione proposta e dalle stesse confermate in giudizio, dichiarazioni contrastanti con quelle fornite dalle predette lavoratrici ai verbalizzanti nel corso dell’ispezione.

Sostiene l’errore in cui e’ incorso il giudice del merito nell’avere ritenuto insufficienti le prove fornite al fine di contestare la veridicita’ delle dichiarazioni inserite nel verbale ispettivo.

Prima dei motivi, deve essere esaminata, in quanto pregiudiziale, la questione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dall’Amministrazione intimata, sotto il profilo della non impugnabilita’ in cassazione delle sentenze del Tribunale nel regime dettato dalla novella introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26.

L’eccezione e’ fondata. Come gia’ rilevato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26 che ha espressamente abrogato la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, u.c., le sentenze del Tribunale rese sull’opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative, pubblicate a decorrere dall’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 40 del 2006 (quindi dopo il 2 marzo 2006), sono appellabili.

Dovendosi fare applicazione dell’accennata modifica sul sistema di impugnazione, in quanto la sentenza di primo grado qui impugnata e’ stata pubblicata il 24 febbraio 2008, si deve concludere che essa non era piu’ ricorribile in Cassazione e quindi per l’inammissibilita’ del ricorso proposto.

Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e, con riferimento al valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro30,00 e in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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