Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12535 del 18/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.18/05/2017),  n. 12535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15327-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROBERTO CORSELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5291/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dai Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, ad un motivo, nei confronti di G.C. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 5291/24/2015, depositata in data 22/12/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiore IRPEF dovuta in relazione all’anno d’imposta 2007, a seguito di rideterminazione in via sintetica del reddito dichiarato, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere parzialmente il gravame del contribuente, hanno sostenuto che, pur avendo il contribuente confermato gli incrementi patrimoniali rilevati dall’Ufficio, aveva addotto a giustificazione di non avere familiari a carico, di godere di una pensione (importo lordo di Euro 36,871) e di avere percepito dall’ex datore di lavoro, in anno non precisato, una liquidazione di Euro 67.000,00, cosicchè appariva equo ridurre del 50% il maggior reddito accertato dall’Ufficio.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; Collegio ha disposto la relazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e art. 2697 c.c., avendo i giudici della C.T.R. dato rilievo a documentazione del tutto inidonea a costituire prova contraria a favore del contribuente.

2. La censura è fondata.

Questa Corte ha già chiarito (Cass. 8995/2014; Cass. 25104/2014; Cass. 14885/15; Cass. 22944/15; Cass. 1332/16) che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”. Non è dunque sufficiente dare la prova del semplice “transito” della disponibilità economica.

La C.T.R., pur avendo rilevato non piena valenza probante della documentazione offerta dal contribuente, ha ritenuto comunque di ridurre, senza motivazione, del 50% maggior reddito accertato.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese de presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA