Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12535 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12535 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 2889 2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
1025

AZIENDA AGRICOLA LA GHIRLANDINA SRL UNICO SOCIO;
– intimato Nonché da:
AZIENDA AGRICOLA LA GHIRLANDINA SRL UNICO SOCIO in
persona dell’Amministratore Unico pro

tempore,

Data pubblicazione: 17/06/2015

elettivamente domiciliato in

ROMA P.LE CLODIO

presso lo studio dell’avvocato

14,

ANDREA GRAZIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato EUGENIO CERUTTI
giusta delega in calce;
– controricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE ENTRATE;

intimato

avverso la sentenza n. 72/2012 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 25/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/03/2015 dal Consigliere Dott.

GUIDO

FEDERICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto
ricorso incidentale;
udito per il controricorrente l’Avvocato CERUTTI che
si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, accoglimento
incidentale.

contro

Svolgimento del processo
L’ Agenzia delle Entrate notificava alla Ghrilandina srl avviso di accertamento relativo ad Irpeg,
Irap ed Iva relative all’anno 2004 fondato su p.v.c. con il quale venivano rilevati:
– costi non inerenti per 820.000,00 euro, relativi all’edificazione di un albergo, ritenuti non inerenti
sia rispetto all’attività agricola che all’agriturismo esercitato dalla contribuente;

– variazione in aumento del reddito per ricavi non dichiarati riguardanti somme ricevute a titolo
rimborso spese per complessivi 2.500,00 euro.
Venivano dunque accertate a carico della contribuente maggiori imposte ai fini Irpeg, kap ed Iva,
interessi e sanzioni.
La CTP di Novara accoglieva il ricorso.
La CTR del Piemonte, confermando la sentenza di primo grado, annullava l’avviso di accertamento
impugnato.
Il Giudice di appello, in particolare, rilevava che la società era intestataria di un immobile oggetto di
ristrutturazione ed ampliamento e che l’oggetto sociale della società — come da Statuto – risultava
l’attività agricola , nonché la compravendita, permuta e costruzione di immobili in genere.
Affermava inoltre che i costi relativi alla costruzione risultavano effettivamente sostenuti dalla
contribuente e, sia nel caso di attività agricola che alberghiera, dovevano ritenersi funzionali ad
incrementare il valore di un bene che risultava in bilancio ed era inerente sia all’attività agricola che
a quella di costruzione indicata nello Statuto.
In forza di tali argomenti escludeva la ripresa a tassazione dei relativi costi.
Avuto riguardo ai ricavi non dichiarati ed agli acquisti senza fattura accertati dall’Ufficio riteneva
che essi non risultassero da riscontri documentali diretti, né da altri elementi, annullando anche tale
ripresa a tassazione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, con sette motivi.
La contribuente ha resistito con controricorso ed ha altresí proposto ricorso incidentale.

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– conseguente disconoscimento delle detrazioni Iva operate sulle fatture di costruzione;

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la falsa applicazione dell’art. 109 comma 5
TU1R, dell’art. 2135 c.c.( come novellato dall’art. 1 D.Igs. 228/2001) e dell’art. 2697 c.c.,
lamentando che la CTR abbia fatto riferimento ad un accezione meramente formale di “inerenza”,
omettendo di considerare che la società aveva posto in essere una struttura del tutto diversa da

Deduce inoltre la carenza di un collegamento diretto tra i costi sostenuti per la ristrutturazione

dell’immobile, eccedente i limiti previsti dalla L.R. Piemonte n.38/95 per la destinazione ad
agriturismo, e l’attività concretamente esercitata dalla contribuente.
Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 19 Dpr
633/1972 e dell’artt 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n.3) cpc, censurando la statuizione della CTR
che ha affermato la detraibilità dei costi di ristrutturazione anche ai fini Iva.
Con il terzo motivo denunzia l’omessa motivazione sulla portata dell’oggetto sociale della società
ricorrente e delle finalità dell’impresa, nonchè sul fatto che nell’immobile ristrutturato la
contribuente non aveva esercitato l’attività agrituristica, né, d’altra parte, poteva ritenersi realizzato
il programma economico dell’impresa.
I motivi, che per la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Pur dovendosi condividere il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in ordine alle
operazioni passive, ai fini della detraibilità dell’imposta non è sufficiente verificare la riferibilità di
un costo ad un bene, dovendo accertarsi, in concreto, 1′ inerenza e la strumentalità del bene
acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale del contribuente (Cass. 16697/2013), esente
da censure appare al riguardo la statuizione della CTR che ha ritenuto provata, anche avuto riguardo
alla detrazione a fini Iva, l’inerenza dei costi di ristrutturazione del fabbricato all’esercizio effettivo
dell’impresa, ai sensi dell’art. 19 comma 1 Dpr 63311972, ritenendo che detta operazione di
ristrutturazione fosse finalizzata all’espletamento dell’attività imprenditoriale della contribuente.

quella dichiarata.

Invero posto che l’oggetto sociale della società contribuente prevedeva l’esercizio di attività
agricola ed agrituristica, i costi di ristrutturazione del fabbricato, ancorchè questo eccedesse, per
numero di camere e di posti letto, i limiti previsti dalla L.R. Piemonte n.38/95 in relazione alla
destinazione agrituristica, non si rivelano estranei all’attività imprenditoriale della società, tanto più
per l’assenza di qualsiasi elemento, anche semplicemente presuntivo, che induca a ritenere che esse

Al riguardo non appare decisiva la circostanza della difformità dell’edificio realizzato rispetto alla
concessione edilizia, peraltro s’uccessivamente sanata, in quanto tale violazione, ferme le eventuali
sanzioni sul piano amministrativo, non può di per sé stessa ritenersi idonea ad incidere sulla
concreta riferibilità dell’immobile alla sfera aziendale, essendo invece condivisibile la statuizione
della CTR che, sulla base della destinazione turistico-ricettiva del fabbricato, considerata la
tipologia e le intrinseche caratteristiche dello stesso, ha ritenuto che la ristrutturazione di detto bene
dovesse ritenersi finalizzata all’attività esercitata o credibilmente programmata dalla contribuente.
Ciò anche in considerazione del fatto che dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, riportate
nell’avviso di accertamento, risulta che l’immobile ristrutturato, limitatamente al salone, alle cucine
ed altri locali posti al piano seminterrato, era stato concesso dalla società in locazione per la
realizzazione di ricevimenti ed aveva quindi effettivamente avuto una concreta destinazione
economica.
Con il quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto il capo della sentenza della CTR con cui è stata
annullata l’altra ripresa a tassazione, avente ad oggetto ricavi non dichiarati ed acquisti senza
fattura, si denunzia la violazione dell’art. 7 L.212/00 e dell’art. 42 Dpr 600/73 in relazione all’art.
360 n.3) cpc.
L’Agenzia censura in particolare la statuizione della sentenza impugnata, secondo cui i rilievi
relativi a ricavi non dichiarati non risultavano da riscontri documentali diretti, conosciuti dal
contribuente, bensi da questionari inviati a clienti, deducendo che le dichiarazioni poste a

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fossero state sostenute nell’interesse personale dei soci, dell’amministratore o di terzi.

• fondamento del rilievo dell’Ufficio, rese da altro soggetto, erano state trascritte nel pvc emesso nei
confronti della ricorrente.
La censura è fondata.
Risulta infatti dal brano del pvc nei confronti della contribuente riportato nel corpo del ricorso, che
le dichiarazioni rese dal cliente della società, tale Nicolini, in separato verbale, aventi ad oggetto la

Tali dichiarazioni, rilevanti ai fini della definizione della causa, erano state dunque ritualmente
contestate alla contribuente, in conformità alla previsione dell’art. 42 comma 2 Dpr 600/73 e ,
contrariamente a quanto affermato nella sentenza della CTR, costituivano dunque elementi idonei
ad integrare la motivazione dell’avviso di accertamento ed erano pienamente utilizzabili.
L’ accoglimento di questo motivo assorbe gli altri motivi del ricorso principale.
Con il primo motivo di ricorso incidentale la contribuente denunzia violazione e falsa applicazione
dell’art. 324 cpc e dell’art. 7 L.212/00, deducendo l’inammissibilità dell’appello, per essersi
formato il “giudicato interno” in relazione al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, per
omessa considerazione della memoria del contribuente, profilo che era stato accolto dalla sentenza
di primo grado e non era stato oggetto di impugnazione.
La censura non ha pregio.
L’eccezione di nullità dell’accertamento — secondo quanto riferito dalla stessa contribuente- per
carenza motivazionale era stata infatti respinta dalla CTP.
Il capo della sentenza di primo grado con il quale si è ritenuta l’illegittimità dell’accertamento per la
riconosciuta inerenza dei relativi costi è stato invece specificamente impugnato dall’Agenzia,
dovendo escludersi che costituisca capo autonomo della sentenza della CTP, il rilievo circa la
mancata considerazione, nella motivazione dell’avviso di accertamento, della memoria del
contribuente.
Come questa Corte ha già affermato, infatti, costituisce capo autonomo della sentenza, come tale
suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione
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corresponsione alla società della somma di 2.500,00 euro, erano state trasfuse nel suddetto pvc.

controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una
decisione del tutto indipendente.
La suddetta autonomia manca invece nelle mere argomentazioni, ed anche quando si verta in tema
di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un
capo unico della decisione(Cass.4732/2012).

sentenza della CTR che aveva respinto l’impugnazione dell’Agenzia confermando l’inerenza dei
costi di ristrutturazione.
Con tale motivo vengono infatti riproposti altri profili sollevati dalla contribuente nei giudizio di
merito, che non erano stati esaminati dalla CTR in conseguenza dell’accoglimento del ricorso.
Orbene secondo il consolidato orientamento di questa Corte cui si ritiene di darsi senz’altro
continuità , non ravvisandosi ragioni per discostarsene, il ricorso incidentale, anche se qualificato
come condizionato, dev’ essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse
processuale a proporre ricorso per cassazione), cosicché è inammissibile il ricorso incidentale con il
quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni
non decise dal giudice di merito, perché non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di
riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass.
23548/12; Cass. 17201/04).
Orbene, nel caso di specie le questioni oggetto del ricorso incidentale condizionato non sono state
esaminate dalla CTR in quanto assorbite dalle reiezione dei motivi di impugnazione formulati
dall’Agenzia delle Entrate.
In carenza del presupposto della soccombenza il ricorso è dunque inammissibile.
In conclusione vanno respinti il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale, va accolto il
IV motivo assorbiti gli altri.
Va invece respinto il primo motivo del ricorso incidentale e dichiarato inammissibile il secondo
motivo.
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E’ invece inammissibile l’altro motivo di ricorso incidentale, avente ad oggetto il capo della,

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. La sentenza della CTR va dunque cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione
della CTR del Piemonte, che provvederà anche alla definizione delle spese del presente giudizio di
legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo, assorbiti gi altri.
Respinge il ricorso incidentale.
Cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del
Piemonte, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma, 1’11 marzo 2015
L’Estensore
uid Federico

Il Presidente
dott. Aurei Cappabianca

La Corte respinge il primo, il secondo e terzo motivo del ricorso principale.

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