Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12535 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. II, 08/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 08/06/2011), n.12535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.R., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. MASTRANDREA Lorenzo,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Luigi Fisonetti in

Roma, Viale Maresciallo Pilsudshci, n. 118;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 768 del 5

agosto 2003 e n. 569 del 23 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’estinzione del

processo per intervenuta rinuncia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con atto di citazione del 17 novembre 1990 G.M. propose opposizione avverso il decreto con il quale, su ricorso di C.R., il Presidente del Tribunale di Siracusa gli aveva ingiunto il pagamento di L. 11.099.480, oltre accessori e spese;

che con sentenza del 9 ottobre 2000 il Tribunale di Siracusa revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò il G. a corrispondere al C. il minore importo di L. 9.914.299, oltre accessori;

che avverso questa sentenza hanno proposto appello principale il G. ed appello incidentale il C.;

che la Corte d’appello di Catania, con sentenza non definitiva in data 5 agosto 2003, ha dichiarato la responsabilità del C. per i danni subiti dall’appellante per la cattiva esecuzione dell’opera, rigettando il gravame incidentale da quest’ultimo proposto;

che con successiva sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 aprile 2008, la Corte territoriale ha condannato il C. al pagamento in favore del G. della domina di Euro 18.187,02, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, pari alla somma necessaria per il ripristino delle condizioni d’agibilità della vasca per raccolta d’acqua commissionata dal G. al C.;

per la cassazione dell’una e dell’altra sentenza il C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 novembre 2008, sulla base di due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con atto depositato in cancelleria il 3 maggio 2011 e sottoscritta tanto dalla parte personalmente che dal suo difensore, il ricorrente ha rinunciato al ricorso;

che alla rinuncia ha anche aderito l’intimato non costituito;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta rinuncia;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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